CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibilel’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudiceper l’udienza preliminare del medesimo Tribunale, in data 13 gennaio 2026, avevarigettato l’istanza volta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arrestidomiciliari con l’uso di presidi a distanza.La misura è stata disposta nei confronti del ricorrente in relazione al reato di estorsioneaggravata dall’art. 416-bis.1. cod.pen. (sotto il profilo dell’uso del metodo mafioso) per ilquale è già intervenuta la condanna dell’imputato nel primo grado di giudizio.Il Tribunale, rilevando la sussistenza dell’esigenza cautelare inerente al pericolo direiterazione di reati, ha sottolineato che i contenuti dell’istanza erano ripetitivi rispetto aquanto già valutato in precedenti incidenti cautelari anche recenti.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza diun giudicato cautelare.Ad avviso del ricorrente, l’istanza conteneva elementi nuovi non preclusi dai precedentigiudizi cautelari, quali il decorso del tempo dalla esecuzione della misura (pari a circa unanno e mezzo), la disponibilità di un domicilio fuori regione, lo stato di incensuratezzadell’imputato;2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale valorizzato illogicamentel’utilizzo del mezzo telefonico per ritenere inadeguata la misura cautelare meno grave,peraltro eseguibile con specifiche prescrizioni idonee a vietare l’uso del telefono.Gli arresti domiciliari in luogo lontano da quello dei fatti servirebbe a recidere i contattitra il ricorrente e gli ambienti criminali di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. Il Tribunale, al di là della declaratoria di inammissibilità dell’appello, ha valutato nelmerito l’istanza del ricorrente, rilevando la persistenza del pericolo di reiterazione delreato, già ampiamente e ripetutamente scrutinata in altri recenti incidenti cautelari ed inrelazione ad analoghe richieste.Il decorso del tempo, lo stato di incensuratezza e la possibile adozione degli arrestidomiciliari in abitazione lontana dai fatti e con l’uso di braccialetto elettronico, sono statigiudicati elementi inidonei a ritenere affievolito il pericolo rilevato e adeguata alla suatutela la misura meno grave.Ciò, in forza dei conclamati rapporti illeciti dell’imputati con ambienti della criminalitàorganizzata, l’uso di strumenti in grado di compiere azioni illecite a distanza (ricavatodalle specifiche modalità della condotta), la gravità del fatto di reato che, si badi, rientratra quelli per i quali è prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., una presunzionerelativa di sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della massima misura,salvo prova contraria.Il Tribunale ha valutato gli aspetti essenziali della questione, in linea con le precedentidecisioni, offrendo un giudizio volto ad evidenziare come gli elementi sfavorevoli alricorrente superassero le deduzioni a suo favore.Le censure oggi proposte, oltre che reiterative, attengono al merito del giudizio, a frontedi una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che ha centrato i puntidevoluti.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA], commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato le cause diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp.att.cod.proc.pen..Così deciso, il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]Agostini