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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 15704/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17600/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 784/2018 depositata il06/12/2018, RG 731/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 784 del 2018, ha rigettato l’appello proposto dall’ASL n. 2 di Lanciano-[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lanciano che ha annullato la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di trenta giorni comminata con decisione n. 11 del 17 luglio 2015) in ragione della intervenuta decadenza dal potere disciplinare permancato rispetto delle cadenze procedimentali previste dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, prospettando un motivo di ricorso, assistito da memoria.

3. Resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.).

La Corte d’Appello ha affermato che nella specie non era stato rispettato il termine di decadenza di 120 giorni ai fini della conclusione del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.A tal fine non rileva il momento in cui l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione, ma il momento in cui tale notizia sia stata per la prima volta acquisita dall’Amministrazione interessata, attraverso il responsabile di struttura, ma anche in altro modo, comenel caso di acquisizione da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, nella specie, come ha affermato la Corte d’Appello,dal Direttore generale a cui era stato notificato il ricorso al TAR relativo all’impugnazione di un concorso pubblico in cui l’interessato aveva omesso di astenersi, condotta che dava luogo al procedimento disciplinare.

Tale statuizione è censurata dalla ricorrente in quanto il dies a quodei termini decadenziali è fissato dalla data di ricezione della notizia di infrazione da parte dell’UPD o del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di talché non ha rilievo la conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti acquisita da parte di altri organi e/o articolazioni dell’ente pubblico diversi dall’UPD (inteso quale ufficio) o dal responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.

Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che il dies a quo nella specie decorreva dalla notifica (16 ottobre 2014) alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti in persona del proprio Direttore generale del ricorso al TAR Abruzzo per la pronuncia di annullamento del concorso per ortottisti.

Ciò in quanto il Direttore generale non ha la responsabilità della gestione della gestione micro-organizzativa delle UU.OO. ospedaliere rimessa al Direttore della struttura medesima.

Quindi il Direttore generale non era responsabile della U.O.C., di cui era responsabile lo stesso Pellegrini rivestendo il ruolo di direttore U.O.C.

Per i Direttori UU.OO. la data di prima acquisizione non può che coincidere con quella con cui viene resa nota all’UPD, o secondo una diversa lettura, al Direttore sanitario della ASL, quale responsabile della struttura presso cui presta servizio il Direttore U.O.

Il motivo è fondato e va accolto.

Va premesso che la sanzione disciplinare veniva irrogata con decisione del 17 luglio 2015.

Nel regime applicabile ratione temporis, anteriore alla c.d. legge Madia, nel caso di violazioni destinate a confluire in un licenziamento, iltermine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’illecito da parte del responsabile della struttura.

Questa Corte, in proposito, ha più volte affermato che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (ex aliis, Cass., 1164 del 2024, n. 20733 del 2015, n. 7134 del 2017, 20730 del 2022).

Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dando rilievo alla notifica del ricorso al TAR al Direttore generale della ASL che non era il responsabile della struttura in cui Pellegrini lavorava e non faceva parte dell’UPD.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17600/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 784/2018 depositata il06/12/2018, RG 731/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 784 del 2018, ha rigettato l’appello proposto dall’ASL n. 2 di Lanciano-[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lanciano che ha annullato la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di trenta giorni comminata con decisione n. 11 del 17 luglio 2015) in ragione della intervenuta decadenza dal potere disciplinare permancato rispetto delle cadenze procedimentali previste dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ASL n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, prospettando un motivo di ricorso, assistito da memoria. 3. Resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.). La Corte d’Appello ha affermato che nella specie non era stato rispettato il termine di decadenza di 120 giorni ai fini della conclusione del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.A tal fine non rileva il momento in cui l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione, ma il momento in cui tale notizia sia stata per la prima volta acquisita dall’Amministrazione interessata, attraverso il responsabile di struttura, ma anche in altro modo, comenel caso di acquisizione da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, nella specie, come ha affermato la Corte d’Appello,dal Direttore generale a cui era stato notificato il ricorso al TAR relativo all’impugnazione di un concorso pubblico in cui l’interessato aveva omesso di astenersi, condotta che dava luogo al procedimento disciplinare. Tale statuizione è censurata dalla ricorrente in quanto il dies a quodei termini decadenziali è fissato dalla data di ricezione della notizia di infrazione da parte dell’UPD o del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di talché non ha rilievo la conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti acquisita da parte di altri organi e/o articolazioni dell’ente pubblico diversi dall’UPD (inteso quale ufficio) o dal responsabile della struttura di assegnazione del dipendente. Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che il dies a quo nella specie decorreva dalla notifica (16 ottobre 2014) alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti in persona del proprio Direttore generale del ricorso al TAR Abruzzo per la pronuncia di annullamento del concorso per ortottisti. Ciò in quanto il Direttore generale non ha la responsabilità della gestione della gestione micro-organizzativa delle UU.OO. ospedaliere rimessa al Direttore della struttura medesima. Quindi il Direttore generale non era responsabile della U.O.C., di cui era responsabile lo stesso Pellegrini rivestendo il ruolo di direttore U.O.C. Per i Direttori UU.OO. la data di prima acquisizione non può che coincidere con quella con cui viene resa nota all’UPD, o secondo una diversa lettura, al Direttore sanitario della ASL, quale responsabile della struttura presso cui presta servizio il Direttore U.O. Il motivo è fondato e va accolto. Va premesso che la sanzione disciplinare veniva irrogata con decisione del 17 luglio 2015. Nel regime applicabile ratione temporis, anteriore alla c.d. legge Madia, nel caso di violazioni destinate a confluire in un licenziamento, iltermine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’illecito da parte del responsabile della struttura. Questa Corte, in proposito, ha più volte affermato che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (ex aliis, Cass., 1164 del 2024, n. 20733 del 2015, n. 7134 del 2017, 20730 del 2022). Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dando rilievo alla notifica del ricorso al TAR al Direttore generale della ASL che non era il responsabile della struttura in cui Pellegrini lavorava e non faceva parte dell’UPD. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello
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