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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46725/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che tutti i motivi o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati.

Il primo motivo, relativo alla configurabilità del reato, non è consentito risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, desunto da elementi fattuali, nemmeno contestati, il carattere ingiustificato del porto del coltello, sottolineando che l'imputato non aveva fornito nel corso del procedimento alcuna valida spiegazione.

Il secondo ed il terzo motivo, relativi rispettivamente all'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confrontano criticamente con l'apparato argomentativo che ha escluso l'applicazione dei benefici, non solo sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, considerati sintomatici dell'abitualità delle condotte illecite, ma anche in ragione dell'obbiettiva gravità del fatto, avvenuto in pieno centro cittadino, e della contestuale detenzione di sostanza stupefacente.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti i motivi o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati. Il primo motivo, relativo alla configurabilità del reato, non è consentito risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, desunto da elementi fattuali, nemmeno contestati, il carattere ingiustificato del porto del coltello, sottolineando che l'imputato non aveva fornito nel corso del procedimento alcuna valida spiegazione. Il secondo ed il terzo motivo, relativi rispettivamente all'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confrontano criticamente con l'apparato argomentativo che ha escluso l'applicazione dei benefici, non solo sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, considerati sintomatici dell'abitualità delle condotte illecite, ma anche in ragione dell'obbiettiva gravità del fatto, avvenuto in pieno centro cittadino, e della contestuale detenzione di sostanza stupefacente. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobr
Sentenza Cassazione n. 46725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris