CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 in relazione all'art. 223 L. Fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, un travisamento del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (la Corte di Appello, a pag. 17, ha chiarito come l'imputato, a ridosso della dichiarazione di fallimento, avesse posto in essere un'attività di depauperamento della garanzia patrimoniale con la piena consapevolezza di operare in pregiudizio dei creditori); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della prognosi negativa relativa alla concessione dei benefici richiesti e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi critici onde esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie, la Corte di merito ben chiariva come una precedente condanna ad anni sette di reclusione (con pena espiata e dichiarata estinta per positivo affidamento in prova al servizio sociale) abbia inciso sulla prognosi in quanto ritenuta ostativa al beneficio richiesto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 r II consigli