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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22461/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genok/a, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Bagnato per il reato di danneggiamento aggravato, così riqualificata la condotta, inizialmente definita come tentato furto all'esito del giudizio di primo grado.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: sarebbe stato violato il diritto di difesa in quanto la "modifica" del capo di imputazione" chiesta nel corso dell'udienza del 19 luglio 2016 era stata disposta senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 516 cod. proc. pen. sulla base della "modifica" del titolo di reato effettuata dal pubblico ministero e recepita dal giudice [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato.

Il collegio rileva che nel caso in esame non si vede in un caso di "modifica" della condotta contestato, che resta identica, ma della assegnazione alla stessa di una nuova qualificazione giuridica. 1.1.11 collegio ribadisce che mentre la descrizione della condotta contestata è di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, essendo preclusa al giudice ogni "incursione" nella imputazione, che si risolva in una immutazione del fatto contestato, la assegnazione alla condotta della qualificazione giuridica spetta, di regola, al giudice, che può assegnare alla stessa - per come descritta nell'imputazione la qualifica che ritiene, con il limite del rispetto del diritto al contraddittorio.

In punto di tutela del diritto di difesa rispetto alla qualificazione giuridica della condotta gli oneri di conformazione diritto convenzionale hanno generato una significativa modifica della giurisprudenza della Cassazione, che ha adeguato il diritto interno alle indicazioni sovranazionali: è stato puntualmente chiarito che in materia penale l'informazione precisa e completa sulle accuse garantita dall'art. 6 della Convenzione comprende l'informazione sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate4i-c-a.

E che la definizione giuridica può anche mutare nel corso del processo, ma in tal caso deve essere concessa all'accusato una concreta possibilità di esercitare il proprio diritti di difesa sulla nuova qualifica: l'imputato deve, cioè, disporre del tempo e delle informazioni necessarie per potere approntare una adeguata difesa sulla diversa definizione giuridica della condotta (Corte Edu, Mattei v.

Francia, 19 dicembre 2006 § 34; Papa/la v.

Italia, 23 giugno 2005; Pellissier e Sassi v.

Francia, 25 marzo 1999, § 34; Drassich. v.

Italia, 11 dicembre 2007, § 33; [OSCURATO:PERSONA] v.

Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Tali approdi interpretativi hanno condotto la Cassazione a ritenere che la "possibilità" concreta di contestare la nuova qualifica può essere rappresentata anche solo dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 19380 del 12/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018 ) Rv. 273204; Sez. 2, Sentenza n. 17782 del 11/04/2014 Ud. (deo. 24/04/2014) Rv. 259564).

Nessuna lesione si verifica poi quando la nuova qualifica non sia "a sorpresa", ma venga chiesta dal pubblico ministero che attiva sul punto il contraddittorio (Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278093; Sez. 2, Sentenza n.35678 del 15/05/2013 Ud. (dep. 28/08/2013) Rv. 257104; Sez. 5, Sentenza n. 231 del 09/10/2012 Ud. (dep. 07/01/2013) Rv. 254521)

1.2. Nel caso in esame il ricorrente non solo ha avuto la possibilità di contestare la nuova qualifica attraverso il ricorso per cassazione, ma anche nel corso del processo, dato che la nuova definizione giuridica era stata assegnata nel corso del primo grado di giudizio, su precisa sollecitazione del pubblico ministero, che nel corso dell'udienza del 19 luglio 2016 ha espresso la volontà di assegnare alla condotta la nuova qualifica trovando concorde il giudice che procedeva.

Si rimarca inoltre che la giurisprudenza ha già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero quando - come nel caso dì specie - si procede con il rito abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria (Sez. 2 - , Sentenza n. 44574 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761; Sez. 2, Sentenza n. 35350 del 17/09/2010, Percuoco, Rv. 248544 - 01)

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genok/a, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Bagnato per il reato di danneggiamento aggravato, così riqualificata la condotta, inizialmente definita come tentato furto all'esito del giudizio di primo grado. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe stato violato il diritto di difesa in quanto la "modifica" del capo di imputazione" chiesta nel corso dell'udienza del 19 luglio 2016 era stata disposta senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 516 cod. proc. pen. sulla base della "modifica" del titolo di reato effettuata dal pubblico ministero e recepita dal giudice [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato. Il collegio rileva che nel caso in esame non si vede in un caso di "modifica" della condotta contestato, che resta identica, ma della assegnazione alla stessa di una nuova qualificazione giuridica. 1.1.11 collegio ribadisce che mentre la descrizione della condotta contestata è di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, essendo preclusa al giudice ogni "incursione" nella imputazione, che si risolva in una immutazione del fatto contestato, la assegnazione alla condotta della qualificazione giuridica spetta, di regola, al giudice, che può assegnare alla stessa - per come descritta nell'imputazione la qualifica che ritiene, con il limite del rispetto del diritto al contraddittorio. In punto di tutela del diritto di difesa rispetto alla qualificazione giuridica della condotta gli oneri di conformazione diritto convenzionale hanno generato una significativa modifica della giurisprudenza della Cassazione, che ha adeguato il diritto interno alle indicazioni sovranazionali: è stato puntualmente chiarito che in materia penale l'informazione precisa e completa sulle accuse garantita dall'art. 6 della Convenzione comprende l'informazione sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate4i-c-a. E che la definizione giuridica può anche mutare nel corso del processo, ma in tal caso deve essere concessa all'accusato una concreta possibilità di esercitare il proprio diritti di difesa sulla nuova qualifica: l'imputato deve, cioè, disporre del tempo e delle informazioni necessarie per potere approntare una adeguata difesa sulla diversa definizione giuridica della condotta (Corte Edu, Mattei v. Francia, 19 dicembre 2006 § 34; Papa/la v. Italia, 23 giugno 2005; Pellissier e Sassi v. Francia, 25 marzo 1999, § 34; Drassich. v. Italia, 11 dicembre 2007, § 33; [OSCURATO:PERSONA] v. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Tali approdi interpretativi hanno condotto la Cassazione a ritenere che la "possibilità" concreta di contestare la nuova qualifica può essere rappresentata anche solo dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 19380 del 12/02/2018 Ud. (dep. 04/05/2018 ) Rv. 273204; Sez. 2, Sentenza n. 17782 del 11/04/2014 Ud. (deo. 24/04/2014) Rv. 259564). Nessuna lesione si verifica poi quando la nuova qualifica non sia "a sorpresa", ma venga chiesta dal pubblico ministero che attiva sul punto il contraddittorio (Sez. 6 - , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278093; Sez. 2, Sentenza n.35678 del 15/05/2013 Ud. (dep. 28/08/2013) Rv. 257104; Sez. 5, Sentenza n. 231 del 09/10/2012 Ud. (dep. 07/01/2013) Rv. 254521) 1.2. Nel caso in esame il ricorrente non solo ha avuto la possibilità di contestare la nuova qualifica attraverso il ricorso per cassazione, ma anche nel corso del processo, dato che la nuova definizione giuridica era stata assegnata nel corso del primo grado di giudizio, su precisa sollecitazione del pubblico ministero, che nel corso dell'udienza del 19 luglio 2016 ha espresso la volontà di assegnare alla condotta la nuova qualifica trovando concorde il giudice che procedeva. Si rimarca inoltre che la giurisprudenza ha già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero quando - come nel caso dì specie - si procede con il rito abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria (Sez. 2 - , Sentenza n. 44574 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761; Sez. 2, Sentenza n. 35350 del 17/09/2010, Percuoco, Rv. 248544 - 01) 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma,
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