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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15793/2026

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to a FOGGIA il 30/09/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con in quali si deduce l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova nonché violazione dell'art. 61, n. 7), cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali che risultano, invece, congruamente valorizzate dai giudici di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rsellino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a FOGGIA il 30/09/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con in quali si deduce l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova nonché violazione dell'art. 61, n. 7), cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali che risultano, invece, congruamente valorizzate dai giudici di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rsellino
Sentenza Cassazione n. 15793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris