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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19576/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA],cardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, con la recidiva specifica e infraquinquennale; letta la memoria difensiva che insiste sulla ammissibilità (asseritamente non valutata) del motivo di ricorso afferente alla violazione di legge per inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e la riainducibilità dello stesso all'imputato sostenendo che la condanna sarebbe fondata su "mere supposizioni", è manifestamente infondato poiché: - espone in maniera parziale e selettiva gli elementi a carico dell'imputato individuati sin dal primo grado di giudizio in queste circostanze: la refurtiva è stata rinvenuta a bordo dell'autovettura di proprietà dell'imputato e da lui condotta; le telecamere di videosorveglianza riprendono Sandu all'interno dell'esercizio commerciale ove è stato commesso il furto in stretta connessione temporale con il successivo rinvenimento della refurtiva; - ipotizza una tesi alternativa (potrebbero essere stati i due passeggeri a commettere il furto) che rimane una mera illazione, priva di aggancio probatorio, che trascura sia i ponderosi elementi a carico dell'imputato sia il fatto che l'eventuale concorso di altri (escluso dal primo giudice per mancanza di prova) non escluderebbe certo la responsabilità del ricorrente, attinto da indizi pacificamente riconducibili al canone probatorio disegnato dall'art. 192, comma 2, cod. pro. pen.; - è inammissibile nella parte in cui deduce come violazione di legge «il non corretto utilizzo da parte del Tribunale di Siena delle regole di giudizio che impongono al Giudice di emettere una pronuncia assolutoria quando vi siano due o più ricostruzioni alternative dei fatti, tutte dotate di una certa verosimiglianza», poiché gli artt. 192, 546 e 530 cod. proc. peri. non dettano regole previste a pena di inammissibilità, nullità, decadenza, inutilizzabilità e quindi l'ipotetica violazione non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e neppure ai sensi della precedente lettera b) che riguarda l'inosservanza delle norme di diritto sostanziale, ma rileva solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA],cardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto, con la recidiva specifica e infraquinquennale; letta la memoria difensiva che insiste sulla ammissibilità (asseritamente non valutata) del motivo di ricorso afferente alla violazione di legge per inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e la riainducibilità dello stesso all'imputato sostenendo che la condanna sarebbe fondata su "mere supposizioni", è manifestamente infondato poiché: - espone in maniera parziale e selettiva gli elementi a carico dell'imputato individuati sin dal primo grado di giudizio in queste circostanze: la refurtiva è stata rinvenuta a bordo dell'autovettura di proprietà dell'imputato e da lui condotta; le telecamere di videosorveglianza riprendono Sandu all'interno dell'esercizio commerciale ove è stato commesso il furto in stretta connessione temporale con il successivo rinvenimento della refurtiva; - ipotizza una tesi alternativa (potrebbero essere stati i due passeggeri a commettere il furto) che rimane una mera illazione, priva di aggancio probatorio, che trascura sia i ponderosi elementi a carico dell'imputato sia il fatto che l'eventuale concorso di altri (escluso dal primo giudice per mancanza di prova) non escluderebbe certo la responsabilità del ricorrente, attinto da indizi pacificamente riconducibili al canone probatorio disegnato dall'art. 192, comma 2, cod. pro. pen.; - è inammissibile nella parte in cui deduce come violazione di legge «il non corretto utilizzo da parte del Tribunale di Siena delle regole di giudizio che impongono al Giudice di emettere una pronuncia assolutoria quando vi siano due o più ricostruzioni alternative dei fatti, tutte dotate di una certa verosimiglianza», poiché gli artt. 192, 546 e 530 cod. proc. peri. non dettano regole previste a pena di inammissibilità, nullità, decadenza, inutilizzabilità e quindi l'ipotetica violazione non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e neppure ai sensi della precedente lettera b) che riguarda l'inosservanza delle norme di diritto sostanziale, ma rileva solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris