CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 29/04/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 29 aprile 2023 11 maggio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Venezia convalidava il provvedimento del Questore di Venezia del 21.4.2023, comprensivo dell'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di presentarsi , presso gli uffici della Questura di Treviso venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico che la squadra calcio del Treviso 1993 disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 6 comma 3 L. 401/89, dell'art. 178 cod. proc. pen., e la inosservanza del termine messo a disposizione del P.M. Si rappresenta che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 26.4.2023 alle ore 16.03, e che la richiesta di convalida del P.M. è del 28.4.2023 ore 16.17 per cui il P.M. non avrebbe rispettato il termine di 48 per avanzare la istanza di convalida al Gip di sua competenza. Con perdita di efficacia conseguenziale delle prescrizioni imposte. 4. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in. Ordine alle doglianze di cui alla memoria difensiva depositata. Si osserva che la difesa avrebbe inviato tempestiva memoria a mezzo pec in data 28.4.2023 ore 14.11. e che il Gip non avrebbe considerato tale apporto difensivo. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 6 comma 2 L. 401/89 e il vizio di carenza di motivazione circa le ragioni dell'obbligo di presentarsi due volte in occasione delle partite di Calcio della Triestina. 6. Con il quarto motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla attribuibilità dele condotte e alla pericolosità del prevenuto. Non bastando il mero rinvio al provvedimento questorile convalidato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Questo collegio condivide quanto già rilevato da questa suprema Corte con sentenza della sezione 3 n. 35979 del 25/01/2021 Rv. 282209 - 01, secondo la quale in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Diff: Sez. 1, n. 21834 del 2004, Rv. 228211). Quanto alle ragioni di tale indirizzo, oltre a quelle esposte nella citata sentenza rileva la stessa lettera della disposizione di cui all'art. 6 già citato, secondo la quale "Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2". In particolare, il senso della previsione per cui "le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive" non può che individuarsi nella statuizione per cui l'efficacia delle prescrizioni di cui al provvedimento questorile consegue tanto nel caso della mancata richiesta di convalida che nel caso della mancata convalida da parte del Gip, intesi quali due distinte circostanze autonome. Ed invero interpretare tale espressione, come pure fatto in occasione di altra decisione (Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 Rv. 282231 - 01), come riferita ad un unicum procedurale, che attraverso la congiunzione "e" tiene insieme la richiesta del P.M. e la convalida del Gip, per cui solo la mancata adozione del provvedimento finale di convalida del gip entro 96 dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato è causa della perdita di efficacia del medesimo, con conseguente "sanatoria" invece della intempestiva richiesta di convalida del P.M. in caso di intervenuta convalida del gip entro le citate 96 ore, porta ad un risultato logico inammissibile: quello di trascurare come, nonostante la suddetta valorizzazione della congiunzione "e" ai predetti fini, la stessa non è comunque in grado di "tenere insieme" i due atti (del P.M. e del Gip), nel caso in cui il P.M. lungi dal presentare una richiesta intempestiva di convalida, ne preferisca piuttosto ometterne l'adozione. Tale circostanza, evidentemente di per sé idonea a determinare l'inefficacia del provvedimento del Questore, fornisce la misura della autonoma efficacia dei due atti in esame, e la conseguente rilevanza di ciascuno, sia sub specie della relativa intempestività che della mancata adozione della richiesta del P.M., ai fini della inefficacia del provvedimento adottato dal Questore. 2. La fondatezza del primo motivo assorbe le ulteriori censure rendendone pleonastico l'esame. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché si tratta di un'inefficacia non altrimenti rimediabile, a differenza di quella connessa a vizi propri del provvedimento questorile, in quanto collegata al mancato rispetto dei termini da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, il giudice di merito non potrà più convalidare una misura che ha ormai perso la sua efficacia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 21.4.2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il