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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24764/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25015/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 33; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosalba 2071 Valenzano e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, 4 via Tibullo 10; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2564/2016 del 5 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 10 marzo 2014 presso il Tribunale di Frosinone, ha convenuto l'Azienda unità sanitaria locale di Frosinone (da ora [OSCURATO:PERSONA]), e ha esposto che: era dipendente dell'ASL di Frosinone, in qualità di dirigente medico di ruolo presso il Polo B di Frosinone, reparto di Oculistica; non le era mai stato attribuito alcun incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), CCNL area dirigenza medica, comparto sanità, dell'8 giugno 2000; aveva diritto a tale incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 13 del CCNL menzionato e del regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali della Q-- medesima azienda di cui alla delibera n. 1386/2003.

Essa ha chiesto che: - fosse accertato il proprio diritto ad ottenere un incarico dirigenziale confacente alla propria posizione, avendo essa anzianità superiore al quinquennio; - fosse ordinato all'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone di conferirle funzioni e competenze dirigenziali; - fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno, con conseguente condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone a pagarlo.

Il Tribunale di Frosinone, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1576/2013, ha rigettato la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2564/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone si è difesa con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'apparenza e l'incoerenza della motivazione nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, comma 4, e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 13 e 27 CCNL area dirigenza medica dell'8 giugno 2000) e dei regolamenti interni dell'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone (deliberazione n. 2104/2003 disciplinante il conferimento degli incarichi dirigenziali).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la "quantificazione della domanda giudiziale identica a quella che la ASL ha dedotto essere stata corrisposta per un incarico espletato in via di fatto". 2) Con "istanza congiunta cessazione materia del contendere" inviata il 26 aprile 2022 i difensori delle parti del presente giudizio hanno comunicato che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo che ha comportato la cessazione della materia del contendere.

Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della menzionata transazione, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018).

Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.

Inoltre, deve darsi seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, "determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate c- nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10 febbraio 2017).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25015/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 33; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosalba 2071 Valenzano e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, 4 via Tibullo 10; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2564/2016 del 5 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 10 marzo 2014 presso il Tribunale di Frosinone, ha convenuto l'Azienda unità sanitaria locale di Frosinone (da ora [OSCURATO:PERSONA]), e ha esposto che: era dipendente dell'ASL di Frosinone, in qualità di dirigente medico di ruolo presso il Polo B di Frosinone, reparto di Oculistica; non le era mai stato attribuito alcun incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), CCNL area dirigenza medica, comparto sanità, dell'8 giugno 2000; aveva diritto a tale incarico, ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 13 del CCNL menzionato e del regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali della Q-- medesima azienda di cui alla delibera n. 1386/2003. Essa ha chiesto che: - fosse accertato il proprio diritto ad ottenere un incarico dirigenziale confacente alla propria posizione, avendo essa anzianità superiore al quinquennio; - fosse ordinato all'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone di conferirle funzioni e competenze dirigenziali; - fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno, con conseguente condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone a pagarlo. Il Tribunale di Frosinone, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1576/2013, ha rigettato la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2564/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone si è difesa con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'apparenza e l'incoerenza della motivazione nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, comma 4, e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 13 e 27 CCNL area dirigenza medica dell'8 giugno 2000) e dei regolamenti interni dell'[OSCURATO:PERSONA] Frosinone (deliberazione n. 2104/2003 disciplinante il conferimento degli incarichi dirigenziali). Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la "quantificazione della domanda giudiziale identica a quella che la ASL ha dedotto essere stata corrisposta per un incarico espletato in via di fatto". 2) Con "istanza congiunta cessazione materia del contendere" inviata il 26 aprile 2022 i difensori delle parti del presente giudizio hanno comunicato che i loro assistiti hanno raggiunto un accordo che ha comportato la cessazione della materia del contendere. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della menzionata transazione, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018). Le spese del giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vanno integralmente compensate. Inoltre, deve darsi seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, "determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate c- nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10 febbraio 2017). P.Q.M. La Corte, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella came
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