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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29280/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BRIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 cod. pen.

Le doglianze proposte— con cui il ricorrente deduce l'assenza o l'illogicità della motivazione della sentenza — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MMario orra ( ,o, DEPOSI -[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penas 3 - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BRIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 cod. pen. Le doglianze proposte— con cui il ricorrente deduce l'assenza o l'illogicità della motivazione della sentenza — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMario orra ( ,o, DEPOSI -[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penas 3 - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris