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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 20598/2026

Testo disponibile della fonte

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di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 19/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna hadichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] conriguardo alla misura di sicurezza applicata con sentenza in data 07/11/2018 della Corte diappello di Roma (irrevocabile il 06/02/2019).[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezzadell’espulsione, disposta con la suddetta sentenza, previe ricerche del condannato edemissione di decreto di irreperibilità, notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era stata poi, in data 12/03/2025, notificata l’ordinanza emessasciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza.Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza era stato impugnato da altro difensoredi fiducia, successivamente nominato, e l’impugnazione era stata presentata il 14/04/2025,ben oltre il termine di 15 giorni fissato dall’art. 585 cod. proc. pen.Per la tardività dell’impugnazione il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciatostatuizione di inammissibilità.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo ha lamentato l’illegittimità della declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione da parte del Tribunale di sorveglianza.Il decreto di irreperibilità emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza nel corso delprocedimento di primo grado avrebbe comunque imposto di rinnovare le ricerche per lanotifica dell’ordinanza impugnata, così come risulta disposto nella nota di trasmissione allaQuestura per gli adempimenti.Le nuove ricerche erano state ordinate e avviate il 12/03/2025 dopo il depositodell’ordinanza tramite la Questura di [OSCURATO:PERSONA], che era stata risollecitata il 14/04/2025 aseguito del deposito dell’impugnazione da parte del nuovo difensore di fiducia.In ogni caso le difficoltà connesse alle ricerche potevano allora essere superate graziealla sopravvenuta elezione di domicilio da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma nessuna notifica venivaeffettuata presso il domicilio eletto.La mancata notifica del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza all’interessatopertanto rende illegittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla tardivitàdell’impugnazione.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La Corte osserva che, in forza della disposizione fissata nell’art. 160, comma 2, cod.proc. pen. con riguardo al giudizio di cognizione e contenente comunque un principio dicarattere generale per tutti i procedimenti in contradditorio articolato in più fasi, quando ilgiudice emette decreto di irreperibilità per la notifica degli atti introduttivi di un giudizio, la suaefficacia cessa con il provvedimento che definisce la fase.Nella vicenda in esame il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], chiamato adaccertare la pericolosità sociale attuale del condannato ai fini dell’applicazione della misuradi sicurezza, aveva emesso decreto di irreperibilità, designando il difensore d’ufficio, e così,effettuati gli avvisi, aveva celebrato regolarmente l’udienza e aveva emesso l’ordinanza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza.Dopo l’adozione di questo provvedimento, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva, aisensi dell’art. 160, comma 2, citato, considerarsi inefficace.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha poi disposto nuove ricerche ma ha notificato l’ordinanzasolo al difensore di ufficio che aveva assistito il condannato in quella fase.Essendo venuti meno gli effetti del decreto di irreperibilità la notifica a quel difensorenon poteva surrogare la notifica al condannato, salvo l’eventuale successiva emissione di unnuovo decreto di irreperibilità all’esito delle nuove ricerche.Poiché un nuovo decreto di irreperibilità non era stato emesso e la notifica al difensoredi ufficio, avvenuta in data 12/03/2025, non poteva considerarsi validamente effettuata infavore del condannato, al momento in cui quest’ultimo aveva nominato nuovo difensore edaveva eletto domicilio presso di lui, cioè in data 09/04/2025, i termini per l’impugnazionedell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non erano iniziati a decorrere.L’assunto in base al quale il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggetto delricorso per cassazione, ha affermato che il 14/04/2025, cioè alla data di presentazionedell’impugnazione avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, il termine diquindici giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. era già decorso, è errato.E l’assunto in base al quale l’inizio del decorso del termine di quindici giorni dovevaindividuarsi nella data del 12/03/2025, quando il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza era stato notificato al precedente difensore d’ufficio del condannato, è erroneoperché consegue ad una violazione della norma processuale richiamata di cui all’art. 160,comma 2, cod. proc. pen.3.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioperché, presso atto della tempestività dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza in data 14/02/2025 e verificatane sotto ogni altro profilol’ammissibilità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna proceda, libero nell’esito, a valutarnenel merito la fondatezza.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna hadichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] conriguardo alla misura di sicurezza applicata con sentenza in data 07/11/2018 della Corte diappello di Roma (irrevocabile il 06/02/2019).[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezzadell’espulsione, disposta con la suddetta sentenza, previe ricerche del condannato edemissione di decreto di irreperibilità, notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era stata poi, in data 12/03/2025, notificata l’ordinanza emessasciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza.Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza era stato impugnato da altro difensoredi fiducia, successivamente nominato, e l’impugnazione era stata presentata il 14/04/2025,ben oltre il termine di 15 giorni fissato dall’art. 585 cod. proc. pen.Per la tardività dell’impugnazione il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciatostatuizione di inammissibilità.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo ha lamentato l’illegittimità della declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione da parte del Tribunale di sorveglianza.Il decreto di irreperibilità emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza nel corso delprocedimento di primo grado avrebbe comunque imposto di rinnovare le ricerche per lanotifica dell’ordinanza impugnata, così come risulta disposto nella nota di trasmissione allaQuestura per gli adempimenti.Le nuove ricerche erano state ordinate e avviate il 12/03/2025 dopo il depositodell’ordinanza tramite la Questura di [OSCURATO:PERSONA], che era stata risollecitata il 14/04/2025 aseguito del deposito dell’impugnazione da parte del nuovo difensore di fiducia.In ogni caso le difficoltà connesse alle ricerche potevano allora essere superate graziealla sopravvenuta elezione di domicilio da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma nessuna notifica venivaeffettuata presso il domicilio eletto.La mancata notifica del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza all’interessatopertanto rende illegittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla tardivitàdell’impugnazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Corte osserva che, in forza della disposizione fissata nell’art. 160, comma 2, cod.proc. pen. con riguardo al giudizio di cognizione e contenente comunque un principio dicarattere generale per tutti i procedimenti in contradditorio articolato in più fasi, quando ilgiudice emette decreto di irreperibilità per la notifica degli atti introduttivi di un giudizio, la suaefficacia cessa con il provvedimento che definisce la fase.Nella vicenda in esame il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], chiamato adaccertare la pericolosità sociale attuale del condannato ai fini dell’applicazione della misuradi sicurezza, aveva emesso decreto di irreperibilità, designando il difensore d’ufficio, e così,effettuati gli avvisi, aveva celebrato regolarmente l’udienza e aveva emesso l’ordinanza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza.Dopo l’adozione di questo provvedimento, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva, aisensi dell’art. 160, comma 2, citato, considerarsi inefficace.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha poi disposto nuove ricerche ma ha notificato l’ordinanzasolo al difensore di ufficio che aveva assistito il condannato in quella fase.Essendo venuti meno gli effetti del decreto di irreperibilità la notifica a quel difensorenon poteva surrogare la notifica al condannato, salvo l’eventuale successiva emissione di unnuovo decreto di irreperibilità all’esito delle nuove ricerche.Poiché un nuovo decreto di irreperibilità non era stato emesso e la notifica al difensoredi ufficio, avvenuta in data 12/03/2025, non poteva considerarsi validamente effettuata infavore del condannato, al momento in cui quest’ultimo aveva nominato nuovo difensore edaveva eletto domicilio presso di lui, cioè in data 09/04/2025, i termini per l’impugnazionedell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non erano iniziati a decorrere.L’assunto in base al quale il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggetto delricorso per cassazione, ha affermato che il 14/04/2025, cioè alla data di presentazionedell’impugnazione avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, il termine diquindici giorni previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. era già decorso, è errato.E l’assunto in base al quale l’inizio del decorso del termine di quindici giorni dovevaindividuarsi nella data del 12/03/2025, quando il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza era stato notificato al precedente difensore d’ufficio del condannato, è erroneoperché consegue ad una violazione della norma processuale richiamata di cui all’art. 160,comma 2, cod. proc. pen.3. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioperché, presso atto della tempestività dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza in data 14/02/2025 e verificatane sotto ogni altro profilol’ammissibilità, il Tribunale di sorveglianza di Bologna proceda, libero nell’esito, a valutarnenel merito la fondatezza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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