Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2022
ECLI:EU:T:2022:346
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0144_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 giugno 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(Causa T‑144/20) (
1
)
«Dumping – Importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Inchiesta di riesame – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 – Società collegate – Obblighi procedurali – Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento 2016/1036 – Articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell’accordo antidumping – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Apertura di un’inchiesta – Obbligo della Commissione di informare le parti interessate – Portata – Estensione dell’inchiesta alle società collegate non contemplate dal regolamento che apre l’inchiesta – Ammissibilità – Violazione dei diritti della difesa nonché dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 10 e 11, e 13, § 3)
(v. punti 55‑60, 69‑78, 81‑92, 98‑104, 111‑129, 232‑244, 247, 248, 251, 252)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Onere della prova – Elusione accertata sulla base di un insieme di indizi – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 13, § 1, e 18, §§ 1, 4 e 6)
(v. punti 145‑165, 188, 201, 213‑218)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Estensione dell’applicazione delle misure antidumping – Obbligo di registrazione delle importazioni interessate – Modalità di registrazione – Potere discrezionale della Commissione – Registrazione delle importazioni limitata a determinate società individuate nel regolamento che apre l’inchiesta – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 3)
(v. punti 170‑173)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
.