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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21440/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e al motivo nuovo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

All'indagato si contestano i reati di tentata truffa aggravata e frode delle pubbliche forniture, commessi nell'esecuzione del contratto di appalto, indetto dal Municipio XII del Comune di Roma, avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al coinvolgimento del Luciani negli ipotizzati reati.

A tal fine si rappresenta che, all'epoca dei fatti, Luciani era il legale rappresentante del Consorzio "Quattroemme" che si era aggiudicato l'appalto; i lavori, tuttavia, erano stati affidati in sub-appalto alle società consorziate [OSCURATO:SOCIETA]. e Ghinassi appalti [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tale dato documentale, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di compiere qualsivoglia valutazione in merito alla condotta direttamente addebitabile a Luciani, in tal modo incorrendo in una assoluta carenza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio motivazionale in ordine alla carenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame, infatti, si sarebbe limitato a sottolineare come l'indagato ha sempre avuto rapporti con la pubblica amministrazione, tali da rendere concreto il rischio di reiterazione del reato.

Inoltre, non avrebbe tenuto conto della sopravvenuta dimissione del Luciani dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio "Quattroennnne", dal che verrebbe meno in radice la possibilità di reiterazione di reati della stessa indole. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In merito al dedotto vizio motivazionale concernente il coinvolgimento di Luciani nel reato, si rileva come il Tribunale del riesame ha compiutamente esaminato il ruolo del Consorzio "Quattroemme", distinguendo tale soggetto dalle società che avevano eseguito i lavori.

Il Tribunale, sia pur con motivazione sintetica, ha dato atto del diretto coinvolgimento di Luciani, richiamando i plurimi atti intervenuti nel corso dell'esecuzione dell'appalto, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di maggiori costi, nonché del fatto che i rapporti con la stazione appaltante erano tenuti dal Consorzio e le imprese subappaltatrici svolgevano le lavorazioni sotto il diretto controllo di tale soggetto.

Quanto detto consente di affermare che il Tribunale ha fornito una motivazione che, salvo restando il successivo approfondimento in sede di giudizio, non può dirsi illogica o contraddittoria.

3. Parimenti infondato è il motivo di ricorso concernente l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Anche con riguardo a tale profilo, infatti, il Tribunale ha fornito una compiuta risposta alla tesi difensiva, sottolineando che la sopravvenuta dismissione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non costituisce di per sé un elemento idoneo ad escludere il rischio di reiterazione, evidenziando come il Consorzio "Quattroemme" ha essenzialmente una composizione a base familiare, posto che i restanti consiglieri sono i fratelli ed i genitori dell'indagato.

La cessazione della carica, in tale contesto, non costituisce un effettivo impedimento alla reiterazione del reato.

Parimenti esente da censure è l'ulteriore osservazione secondo cui il rischio di reiterazione risulterebbe concreto in virtù della continuativa dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con la pubblica amministrazione che, evidentemente, costituisce il presupposto stesso per la commissione di ulteriori reati nell'ambito dell'esecuzione di appalti pubblici.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e al motivo nuovo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. All'indagato si contestano i reati di tentata truffa aggravata e frode delle pubbliche forniture, commessi nell'esecuzione del contratto di appalto, indetto dal Municipio XII del Comune di Roma, avente ad oggetto il rifacimento del manto stradale. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al coinvolgimento del Luciani negli ipotizzati reati. A tal fine si rappresenta che, all'epoca dei fatti, Luciani era il legale rappresentante del Consorzio "Quattroemme" che si era aggiudicato l'appalto; i lavori, tuttavia, erano stati affidati in sub-appalto alle società consorziate [OSCURATO:SOCIETA]. e Ghinassi appalti [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tale dato documentale, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di compiere qualsivoglia valutazione in merito alla condotta direttamente addebitabile a Luciani, in tal modo incorrendo in una assoluta carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio motivazionale in ordine alla carenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, infatti, si sarebbe limitato a sottolineare come l'indagato ha sempre avuto rapporti con la pubblica amministrazione, tali da rendere concreto il rischio di reiterazione del reato. Inoltre, non avrebbe tenuto conto della sopravvenuta dimissione del Luciani dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio "Quattroennnne", dal che verrebbe meno in radice la possibilità di reiterazione di reati della stessa indole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In merito al dedotto vizio motivazionale concernente il coinvolgimento di Luciani nel reato, si rileva come il Tribunale del riesame ha compiutamente esaminato il ruolo del Consorzio "Quattroemme", distinguendo tale soggetto dalle società che avevano eseguito i lavori. Il Tribunale, sia pur con motivazione sintetica, ha dato atto del diretto coinvolgimento di Luciani, richiamando i plurimi atti intervenuti nel corso dell'esecuzione dell'appalto, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di maggiori costi, nonché del fatto che i rapporti con la stazione appaltante erano tenuti dal Consorzio e le imprese subappaltatrici svolgevano le lavorazioni sotto il diretto controllo di tale soggetto. Quanto detto consente di affermare che il Tribunale ha fornito una motivazione che, salvo restando il successivo approfondimento in sede di giudizio, non può dirsi illogica o contraddittoria. 3. Parimenti infondato è il motivo di ricorso concernente l'insussistenza delle esigenze cautelari. Anche con riguardo a tale profilo, infatti, il Tribunale ha fornito una compiuta risposta alla tesi difensiva, sottolineando che la sopravvenuta dismissione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non costituisce di per sé un elemento idoneo ad escludere il rischio di reiterazione, evidenziando come il Consorzio "Quattroemme" ha essenzialmente una composizione a base familiare, posto che i restanti consiglieri sono i fratelli ed i genitori dell'indagato. La cessazione della carica, in tale contesto, non costituisce un effettivo impedimento alla reiterazione del reato. Parimenti esente da censure è l'ulteriore osservazione secondo cui il rischio di reiterazione risulterebbe concreto in virtù della continuativa dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con la pubblica amministrazione che, evidentemente, costituisce il presupposto stesso per la commissione di ulteriori reati nell'ambito dell'esecuzione di appalti pubblici. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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