CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 13578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol’inammissibilità dei ricorsi;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Piacenza, in qualità di sostituto processualedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ABDOULAYEsi riporta ai motivi e alla memoria dell'avvocato oggi sostituito chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano ha parzialmenteriformato la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMilano il 26 febbraio 2025 nei confronti dei tre imputati per il reato di rapina aggravatadalle più persone riunite, concedendo agli stessi le circostanze attenuanti generiche inequivalenza rispetto alla contestata aggravante e procedendo conseguentemente allariduzione della pena.2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per Cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso unitario, deducendo innanzitutto violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod.proc. pen.) in relazione all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., per il rigetto dell’istanzadi rinnovazione istruttoria.È stata indebitamente ed erroneamente rigettata la richiesta di rinnovazioneistruttoria per la acquisizione della deposizione resa, nel procedimento ordinariodibattimentale nei confronti di un ulteriore correo, dalla persona offesa, che ha portatoalla riqualificazione del fatto ed alla dichiarazione di non doversi procedere nei confrontidell’imputato per tacita remissione della querela.2.2 Con il secondo motivo, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] deducono manifesta illogicità dellamotivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione di attendibilità dellapersona offesa ed alla ricostruzione dei fatti.Da un lato, si sostiene nel ricorso, la dichiarazione della persona offesa, resa ininglese e tradotta dagli operanti, coincide con la annotazione di servizio nel linguaggioe nell’oggetto, ciò che costituisce una anomalia, evidenziata in atto di appello maignorata dalla sentenza di appello; dall’altro lato, vi è la manifesta illogicità dellaricostruzione fattuale, in relazione, soprattutto, ai tentati accessi al conto corrente dellapersona offesa, attraverso l’home banking installato sul cellulare sottratto.2.3 Il terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio dimotivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato rilievo delconflitto pratico di giudicati (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. e 628 cod.pen.).Pur non essendosi verificato, in senso proprio, un contrasto di giudicati, lacircostanza che il correo, in parallelo giudizio ordinario, sia stato assolto, avrebberichiesto da parte della Corte d’appello, un maggiore impegno motivazionale.2.4 Infine, l’ultimo motivo di ricorso deduce la erronea applicazione della leggepenale (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazionedel reato come tentato (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).Applicando meccanicamente un principio giurisprudenziale, la motivazione non haconsiderato le specificità del caso concreto, ove la disponibilità del bene da parte degliimputati è avvenuta sotto il controllo degli agenti e di fronte alla persona offesa, chechiedeva la restituzione del bene. Gli imputati non hanno mai avuto l’effettiva possibilitàdi allontanarsi e, d’altra parte, la restituzione è stata quasi immediata.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripercorre due delle questioni già sollevate daicorrei (sul conflitto di giudicati e sul diniego di qualificazione del fatto in termini ditentativo), aggiungendone uno ulteriore sulla mancata valutazione della provadichiarativa fornita dagli imputati.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria del 12 gennaio 2026, hachiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con cui insiste nelle richieste ed allegacopia della sentenza dibattimentale nei confronti del correo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno rigettati, adducendo motivi infondati o manifestamente infondati.Poiché affrontano, almeno in parte, tematiche comuni o indissolubilmenteintrecciate, essi possono essere trattati unitariamente, per economia e logica espositiva.2. La prima questione comune concerne il lamentato conflitto di giudicati tra lapronuncia della Corte d’appello nei confronti degli odierni imputati e l’esito diproscioglimento di cui ha beneficiato, previa riqualificazione del fatto in furto aggravato,il correo [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente all’esito del dibattimento.Correttamente la difesa dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] riconosce (pg. 9) che non si possaparlare in senso tecnico di contrasto di giudicati, non essendo le sentenze ancorairrevocabili, ed altrettanto correttamente la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva (pg. 2) che persoddisfare il presupposto dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il contrastodeve vertere su un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le sentenze stesse sifondano.Tuttavia, occorre osservare, il principio da ultimo menzionato (per cui il contrastodeve vertere su un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le sentenze stesse sifondano) è stato espresso, nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, nel sensodella necessaria presenza di un grave conflitto tra i due giudicati, tale da ingenerare unainconciliabilità radicale tra le ricostruzioni dei fatti propugnate dalle due decisioni. Inparticolare, la divergenza deve vertere sulla ricostruzione del fatto e non sullavalutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione, sicché nonsi può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni sianostati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in manierasostanzialmente coincidente ed il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differentevalutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fattoconsiderate nei diversi giudizi. È stato, altresì, affermato che, laddove si tratti di unmedesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda siastata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti,poiché il concetto di inconciliabilità non deve essere inteso in termini di mero contrastodi principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità trai fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado,Rv. 259449).L'accertamento processuale dei fatti si fonda sempre sulla valutazione dei mezzi diprova, ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quellotra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che, come detto, implicavalutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della prospettata conflittualità deigiudicati (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01).Nel caso concreto, il fatto è stato ricostruito in maniera del tutto analoga, ladivergente soluzione giuridica (che ha portato alla riqualificazione del reato in furto constrappo) essendo la conseguenza di una lettura parcellizzata dal materiale probatorioche ha, da un lato, portato alla valorizzazione di un osservatore esterno (il testimoneZorat) e, dall’altra alla cancellazione del contributo che poteva essere fornito dallapersona offesa attraverso la valutazione della condotta dello stesso in termini di volontàdi remissione della querela, a seguito del fallimento di alcuni tentativi di acquisirne ladeposizione, anche da remoto.Né si può ritenere che la soluzione sarebbe stata differente in caso di rinnovazioneistruttoria, rigettata – ed è questo l’oggetto del primo motivo del ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]- a fronte della presentazione, all’udienza di discussione di appello, (del dispositivo)della sentenza pronunciata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di non doversiprocedere per tacita remissione di querela.Innanzi tutto, deve escludersi che la produzione della sentenza o la acquisizionedella testimonianza del teste Zorat o della persona offesa, possano costituire ‘provanuova’: come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di novità dellaprova (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria, Rv. 288927 – 02), al fine dellavalutazione richiesta dalla Corte d’appello ex art. 603 cod. proc. pen., non possonoessere qualificate come «prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado»nel giudizio abbreviato di appello le escussioni di soggetti già sentiti nel corso delleindagini preliminari per effetto della celebrazione del processo dibattimentale neiconfronti di coimputati. La novità della prova, infatti, in tali casi, non è sostanziale, maderiva solo dalla scelta del rito. Né la mera mancata comparizione della persona offesa,né, addirittura, nuove dichiarazioni che costui potesse rendere, possono essere definitenuove prove, o prove sopravvenute, trattandosi di dichiarazione di soggetti già noti agliimputati e, comunque, risultanti dalle indagini preliminari e rispetto alle quali l'imputatoha rinunciato al diritto di “difendersi provando” optando per il giudizio abbreviato.E che nessuna rinnovazione istruttoria potesse essere pretesa dalla Corte d’appello,deriva dal fatto che, nello specifico, al Collegio, in sede di discussione, era stata fornitosolamente il dispositivo della sentenza pronunciata nel caso ‘parallelo’ a carico delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] (e non, ad esempio, ‘la ritrattazione’ della persona offesa, chenon vi è mai stata). Non vi era quindi spazio alcuno per la rinnovazione di attivitàistruttoria, nei termini previsti dall’art. 603, cod. proc. pen.. nel giudizio d'appello, tantomeno alla luce della specificità del rito abbreviato prescelto dagli imputati.3. La seconda questione sollevata da entrambi i ricorsi attiene al mancatoriconoscimento dell’ipotesi tentata. La brevità dello spossessamento, ed il permanentecontrollo di polizia, si sostiene, hanno impedito la consumazione della rapina, arrestatasiperciò a livello di tentativo, non essendosi mai concretizzato, da parte degli autori, uneffettivo impossessamento del telefonino.Entrambe le premesse su cui si basa il ragionamento difensivo sono errate:- da un lato, la restituzione del dispositivo elettronico, peraltro avvenuta a seguitodelle circostanze concrete (il sopraggiungere delle forze dell’ordine) e non per liberadeterminazione degli agenti, non elide l’intervenuto impossessamento, per un tempoapprezzabile, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello;- d’altro canto, la presenza di personale di polizia ‘in osservazione’ non esclude laforma consumata del delitto, posto che tale osservazione a distanza non impedisce ilconseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5,n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01).4. Ulteriori motivi sono manifestamente infondati o non consentiti.4.1 Non consentito è il secondo motivo del ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], che allega lasovrapponibilità tra la descrizione del fatto contenuta nella comunicazione di notizia direato e quella resa dalla persona offesa nelle sommarie informazioni testimoniali, perdedurne un giudizio critico sulla attendibilità della persona offesa e, comunque, sullalogicità della ricostruzione dei fatti, incentrata sull’implausibile - secondo la difesa -tentativo di effettuare una operazione di prelievo di contante dal cellulare della vittima.Il motivo non è consentito in questa sede, poiché diretto ad introdurre un terzogrado di giudizio nel merito piuttosto che una valutazione della tenuta logica delragionamento giustificativo della decisione, unico strumento consentito (alla streguadell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per contestare l’esito della valutazione stessa.Nessuna contestazione alla correttezza della verbalizzazione della persona offesa –o, in ricaduta, alla attendibilità della stessa – può derivare dalla mancata utilizzazionedi un interprete, dato che la mancata nomina di un interprete non è causad'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che nonconosca la lingua italiana (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, F., Rv. 279276 – 01;Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049 – 01).Contestando l’attendibilità della persona offesa, non si mira, in verità, ad incrinarela legittimità della decisione (per inutilizzabilità di una prova su cui essa si fondava)quanto a riformulare l’apprezzamento effettuato dal giudice di merito sul fatto,proponendo una lettura alternativa. Altrettanto dicasi per la prospettazione deltravisamento della prova documentale (pg. 6): neanch’esso sussiste, posto che lacategoria evocata non riguarda la relazione tra un verbale riproduttivo di unadichiarazione (o descrittivo di un fatto o un luogo) e la dichiarazione stessa, quanto ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quelloeffettivamente acquisito nel giudizio, nel caso concreto assenti e, in vero, nemmenoindicate.Quanto, infine, alla contestata manifesta illogicità della ricostruzione fattuale, peraver accolto la versione della persona offesa, secondo cui la sottrazione del telefoninosarebbe avvenuta per tentare l’accesso al mobile banking della vittima – circostanza, sisostiene, per nulla plausibile per le condizioni concrete – la contestazione è irrilevante,ancor prima che manifestamente infondata, non solo alla luce del fatto che il moventedell’azione è irrilevante, ma soprattutto perché l’azione si è svolta sotto gli occhi delle5. Nemmeno l’ultimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, per la genericitàdella formulazione, a fronte di una doppia conforme che aveva puntualmente ricostruitola semplicissima vicenda fattuale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa edella diretta percezione degli agenti.6. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti alle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente