CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 04368/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, violazione dell'art. 49 cod. pen., essendo lo stupefacente del tipo marijuana del tutto privo di efficacia drogante e di scarsa qualità, tanto da essere oggetto di contestazione da parte degli acquirenti. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo, alla pagina 31 della sentenza gravata, ha richiamato i risultati delle analisi chimiche effettuAte sulla sostanza in oggetto, da cui risulta un principio attivo pari al 5%, e non pari a zero, come iIm il. ricorrent4, e ha affermato che non assume rilevanza la qualità, più o meno scadente, della sostanza, ai fini della configurazione del reato. Al riguardo, si precisa che solo nel caso in cui il principio attivo effettivamente presente nella sostanza sia di misura talmente irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante, la sostanza stupefacente non può considerarsi "stupefacente", ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità del mezzo ex art. 49 cod. pen. (Sez.6, n. 12444 de/ 15/05/1990 Ud. (dep. 17/09/1990) Rv. 185343). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]