CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o esclude la certa riferibilità della domanda all’interessata, atteso che il responsabile del CAF, il quale la riceve per trasmetterla all’INPS, provvede all’identificazione della richiedente, ma non svolge un ruolo di consulenza né assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese. Sul punto, va ricordato che la condotta criminosa è integrata anche quando la dichiarazione non sia sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddettoCodice dell'Amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 – 01). Con riferimento al dolo, La Corte di appello ha poi valorizzato non solo il mendacio finalizzato all’ottenimento del beneficio ma anche il comportamento post-factum, siccome la ricorrente non mai revocato la domanda. Il tema si intreccia con quello dell’errore sulla norma extra-penale e sull’ignoranza inescusabile. Ma l'ignoranza o l' errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti di legge, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo, in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale, mentre non vi è inevitabilità dell'ignoranza della legge penale perché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 13g