CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SONGINIPIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in personaPag. 1 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’Amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., GNALI Remigio, BARAGLIA Isabella, BULZIElena,- intimati -per la cassazione della sentenza n. 83/2024 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 12.1.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettavala domanda revocatoria proposta dal Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, sito inValmasino, via Zocca 23, e da ventotto condomini nei confronti diSassoremenno s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite.Gli attori avevano dedotto che in data 29.5.2017 [OSCURATO:SOCIETA]aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] (coniuge dell’amministratore unico ArisPaganetti) un appartamento e un box facenti parte del Condominio, al finedi sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori (crediti per vizicostruttivi ex artt. 1668 e 1669 cod. civ. oggetto di diverso giudizio radicatopresso lo stesso ufficio, nonché per spese condominiali oggetto di undecreto ingiuntivo).I convenuti si erano costituti alla prima udienza, eccependo che: i) ilprezzo (euro 110.000) era stato interamente destinato all’adempimento didebiti scaduti verso [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, garantiti da ipotechesull’immobile e su altre unità; ii) mancava l’eventus damni in ragione dellapriorità ipotecaria; iii) non ricorreva la scientia damni/consilium fraudispoiché, al tempo della vendita, i condomini non avevano ancora un creditocerto ed attuale.Pag. 2 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il Tribunale, dato atto che era provato documentalmente che ilricavato della vendita era stato immediatamente riversato per estingueredebiti scaduti della società convenuta verso la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio,assistita da due ipoteche sugli immobili della società, che aveva assentitoalla cancellazione delle formalità, riteneva l’eccezione ex art. 2901, commaterzo, cod. civ. rilevabile d’ufficio per essere espressione eccettuativa di unacaratteristica intrinseca del negozio oggetto della domanda revocatoria.2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 12.1.2024,investita dell’impugnazione proposta dal Condominio e dai condomini, inriforma della sentenza gravata accoglieva la domanda di questi ultimi e, perl’effetto, dichiarava l’inefficacia nei loro confronti dell’atto di vendita,gravando gli appellati delle spese di entrambi i gradi del giudizio.Osservava la Corte d’appello che l’eccezione di adempimento di undebito scaduto non è rilevabile d’ufficio, ma eccezione in senso stretto, e,quindi, tardivamente proposta, non avendo osservato i convenuti il terminedi costituzione ex art. 166 cod. proc. civ.Nel merito, la Corte d’appello riteneva sussistenti i presupposti delladomanda svolta dai condomini riguardo sia all’eventus damni, sia allascientia damni (quest’ultimo in via indiziaria sulla base del rapportoconiugale tra l’acquirente e il legale rappresentante e della conoscenza dellasituazione debitoria della compagine), mentre il credito del Condominiorelativo a spese condominiali maturate tra il 2018 e il 2019 era successivoall’atto impugnato.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorreLinda Shevchenko, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorsoAlessandra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarbaraPag. 3 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026Taeggi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], IsabellaBaraglia ed [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.I controricorrenti hanno depositato memoria.La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi tale, in difettodei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 2901, comma terzo, cod. civ., 167 e 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamentequalificato l’esimente prevista dall’art. 2901, comma terzo, cod. civ. comeeccezione in senso stretto, soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. proc.civ., mentre sulla base di Cass., Sez. Un., 1099/1998, la cui ratio non eracontraddetta dai precedenti evocati dal giudice di secondo grado, larilevabilità d’ufficio dei fatti impeditivi/modificativi è la regola, salvospecifiche ipotesi. Nella specie, i fatti alla base dell’invocata esenzione(destinazione del prezzo per il pagamento di debiti scaduti) erano statiallegati entro lo spirare delle preclusioni assertive e debitamente provati.1.1. Il motivo è infondato.È pacifico che nella vicenda oggetto di causa i convenuti si costituironoin occasione della prima udienza di comparizione e trattazione sollevandol’eccezione ex art. 2901, comma terzo, cod. civ. La Corte d’appellonell’accogliere l’impugnazione svolta dai condomini ha qualificatol’eccezione come in senso stretto (o proprio), come tale soggettaall’osservanza del termine previsto dall’art. 167 cod. proc. civ., il qualeprevede che il convenuto nella comparsa di costituzione, da depositare neltermine previsto nell’art. 166 cod. proc. civ., debba indicare anche lePag. 4 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026eccezioni in senso stretto. Nel pervenire a tale decisione la Corte d’appello,dopo aver affermato che l’esenzione in questione deve essere allegata eprovata dall’acquirente, e non deve essere fornita dall’attore la prova dellasua inesistenza, si è uniformata a un indirizzo consolidato di questa Corte,in base al quale si è in presenza di un fatto impeditivo non rilevabile d’ufficio,ma qualificato come eccezione in senso stretto.1.2. Deve essere osservato che, secondo il costante orientamento diquesta Corte (v. Cass., Sez. Un., 27 luglio 1998, n. 1099; Cass., Sez. Un.,27 maggio 2005, n. 15661; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531), apartire dalle S.U. n. 1099/1998, la deduzione dei fatti impeditivi,modificativi ed estintivi del diritto vantato dall’attore dà normalmente luogoad un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, purché risulti dagli atti delprocesso, ma essa subisce deroga in una serie di casi, tipici o tipizzabili, neiquali l’eccezione può essere sollevata esclusivamente dalla parte (eccezioniin senso stretto).Questo catalogo derogatorio, pur avendo carattere residuale, non èlimitato ai casi previsti dalla legge, ma include anche altre ipotesi. Il fattointegratore dell’eccezione in senso stretto deve essere, o previstoespressamente dalla legge (come l’eccezione di prescrizione o l’eccezione dicompensazione), oppure corrispondere all’esercizio di un diritto potestativoazionabile in giudizio dal titolare o ad altra situazione in cui lamanifestazione della volontà della parte sia prevista strutturalmente comeelemento integrativo della fattispecie difensiva (v., Cass., sez. I, 14 febbraio2023, n. 4589).Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che “l'esenzione dallarevocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto,integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione ingiudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel viziodi omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documentiprodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art.2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e,Pag. 5 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026pertanto, preclusa” (Cass., sez. III, 13 agosto 2015, n. 16793; Cass., sez.I, 8 settembre 2016, n. 17766 e Cass., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5806).Tale orientamento è stato costantemente ribadito da arresti successivi (v.Cass., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 33284; Cass., sez. III, 23 giugno2025, n. 16852; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22 novembre 2024, n. 30140;Cass. civ., Sez. III, 25 marzo 2024, n. 8022; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12ottobre 2023, n. 28452; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 luglio 2023, n. 19963).Questa Corte ha, quindi, ritenuto appartenere alla categoria delleeccezioni in senso stretto anche quella di cui all’art. 2901, comma terzo,cod. civ., ovvero l’esenzione dell’azione revocatoria ordinaria prevista perl’adempimento di un debito scaduto, avendo in tale fattispecie osservatoche l’esenzione in parola deve essere allegata e provata, nella sua esistenza,dall’acquirente convenuto in revocatoria, non già, nella sua inesistenza,dall’attore.Ciò, del resto, ben si comprende in ragione sia della natura impeditivadella fattispecie di esenzione, sia del principio di vicinanza della prova;potendo risultare, per il creditore che agisca per la revocatoria,estremamente difficile, se non del tutto impossibile, fornire la prova delfatto negativo della “non destinazione” del prezzo al pagamento di debitiscaduti del disponente (v. Cass., 4589/2023, cit.; Cass., sez. I, 7 giugno2013, n. 14420; Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11764).La censura svolta dalla ricorrente non è in grado di scalfire la decisioneimpugnata, ma si è riferita non tanto a essa, quanto alle pronuncerichiamate dalla Corte d’appello, che, come asserito, si sono occupateespressamente della specifica questione, al fine di evidenziare come questeultime non sarebbero in contrasto con quanto enunciato da Cass., Sez. Un.,n. 1099/1998.In primo luogo, occorre osservare che l’essere intervenute lepronunce evocate dalla Corte d’appello sul tema dell’omesso esame didocumenti prodotti ai sensi dell'art. 345, cod. proc. civ., a sostegnodell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, cod. civ., sollevata per la primaPag. 6 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026volta in grado di appello, non esclude che ne sia stata ribadita la natura insenso stretto dell’eccezione.In secondo luogo, non è pertinente il richiamo alla pronuncia delleSezioni Unite n. 1099/1998, poiché il potere di rilievo d'ufficio del giudiceriguarda l'effetto giuridico del fatto, ma non autorizza quest’ultimo aricercare i fatti non tempestivamente allegati dalle parti, mentre nel casotrattato nella sentenza impugnata si era in presenza di un fatto impeditivorispetto all’azione revocatoria, la cui allegazione e rilevazione compete perlegge esclusivamente alla parte, né sarebbe stato possibile ritenere il fattoimpeditivo ormai acquisito al processo per effetto della narrazione svoltadagli attori.Da tanto deriva che l’eccezione svolta dai convenuti era soggetta alladecadenza prevista dall’art. 167, comma secondo, cod. proc. civ., dovendoproporsi nella comparsa di risposta da depositarsi dal convenuto ex art. 166cod. proc. civ. (versione vigente ratione temporis) almeno venti giorni primadella prima udienza. Pertanto, entro questo termine non solo il convenutodeve allegare il fatto, ma anche esercitare il potere di attribuirvi rilevanzagiuridica, altrimenti l'eccezione non può dirsi proposta tempestivamente (v.Cass., sez. II, 16 luglio 2025, n. 19735; Cass., sez. II, 13 agosto 2020, n.17121).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fattodecisivo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.Si duole che la Corte d’appello, dichiarata (erroneamente)l’inammissibilità dell’eccezione di pagamento di un debito scaduto, abbiaomesso di pronunciarsi nel merito sul punto, pur a fronte di documenti cheprovavano la destinazione integrale del prezzo a copertura di debiti scadutiverso il creditore ipotecario e l’assenza di alternative praticabili (societàinattiva ed esistenza di un patrimonio utile solo immobiliare, gravato daipoteche).Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fattodecisivo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.Pag. 7 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026Si duole che la corte d’appello abbia considerato l’eventus damni invia astratta sulla base della mera rilevazione della diminuzione patrimonialee della mancata dimostrazione dell’esistenza di altri beni, trascurando diverificare in concreto che, anche senza la vendita impugnata, i condomininon si sarebbero, comunque, potuti soddisfare, poiché sul bene gravavanoipoteche, a garanzia di crediti scaduti della banca, di entità tale da assorbireil ricavato dell’esecuzione.3. I motivi sono inammissibili.3.1. Va anzitutto osservato con particolare riferimento al 2° motivo che lamossa censura si colloca fuori dal perimetro dell’art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., che nella sua attuale formulazione presuppone lasussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, non considerato dal giudice del gravame.Quanto al 1° motivo va posto in rilievo che la ricorrente non indicaquale sarebbe il fatto omesso, dovendo intendersi per tale un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto,risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163;Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre2023, n. 35106), ma ripropone, sollecitando a questa Corte l’esame delmerito, la questione della sussistenza dell’esenzione ex art. 2901, commaterzo, cod. civ.3.2. Con particolare riferimento al 3° motivo terzo motivo va osservatoche la ricorrente non deduce l’omesso esame di «fatto», ma si duole dellavalutazione operata dalla Corte d’appello in relazione al requisito oggettivodell’eventus damni, asseritamente effettuata in via astratta, prescindendodalla verifica in concreto del pregiudizio per gli attori stante l’esistenza delvincolo ipotecario in favore della banca.Pag. 8 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/20264. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsaapplicazione” dell’art. 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione all’art.360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.Si duole della valutazione della scientia damni svolta dalla corted’appello sulla base del rapporto di coniugio e della conoscenza dello statodebitorio della società venditrice.Lamenta non essersi dalla corte territoriale considerato che, quandoaveva riferito di essere consapevole dello stato di indebitamento dellasocietà del marito, intendeva riferirsi all’esposizione verso la banca. Glielementi valorizzati dal giudice dell’appello non erano gravi, precisi econcordanti in relazione al danno specifico lamentato dai condomini (creditirisarcitori non ancora accertati all’epoca della vendita), ben distintodall’esposizione verso la banca.4.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente non indica alcunché che possa ricondursi al modo didedurre la violazione delle norme sulle presunzioni siccome indicato daCass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785(non massimata sul punto, ma espressamente i paragrafi 4 e ss. dellamotivazione).L’illustrazione del motivo in esame non prospetta in maniera adeguataun errore di diritto nell’applicazione dell'art. 2729, comma primo, cod. civ.,ma si risolve in una generica contestazione delle circostanze fattuali, peressere il giudice, asseritamente, partito da presupposti irrilevanti (aproposito dell’inferenza basata sul rapporto di coniugio e dellaconsapevolezza dell’indebitamento della società venditrice), senza spiegarei motivi della violazione dei paradigmi della norma.La ricorrente sollecita invero un giudizio sul fatto relativo alla scientiadamni sulla base di una diversa lettura della ammessa consapevolezzadell’indebitamento della venditrice, per poi sostenere che l’astrattaconsapevolezza dell’esistenza di una situazione debitoria, connessa allostato di decozione della compagine societaria per l’esistenza di altri creditiPag. 9 di 10Numero registro generale 7387/2024Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 16236/2026Data pubblicazione 25/05/2026in fase di accertamento, non avrebbe potuto fondare una valutazione dinatura inferenziale.A tale stregua, la censura degrada nella prospettazione di un diversoapprezzamento o ricostruzione della quaestio facti, collocandosi ben oltre ilperimetro dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., giungendo asollecitare un controllo di questa Corte sulla motivazione resa dal giudice dimerito rispetto alla ricostruzione della suddetta quaestio facti nonconsentita in questa sede (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e8054).5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10