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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 13366/2025

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13489- 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, v ia Polibio 15 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale di Milano,; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1547 / 2022 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2022n.13489 sez.

S2 - a d. 6 - 5 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente, rilevato che l’unico motivo di ricorso involge la questione, di rilievo nomofilattico, dell’interpretazione del comma quinto dell’art. 201 del codice della strada, laddove prevede che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto»e, in particolare, implica la necessità di ricostruire l’operatività della stessa estinzione nel processo di formazione del titolo esecutivo prima e, poi, nella esecuzione; viso l’art. 375 cpc; P.Q.M La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13489- 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, v ia Polibio 15 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat o e difes o con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale di Milano,; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1547 / 2022 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2022n.13489 sez. S2 - a d. 6 - 5 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente, rilevato che l’unico motivo di ricorso involge la questione, di rilievo nomofilattico, dell’interpretazione del comma quinto dell’art. 201 del codice della strada, laddove prevede che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto»e, in particolare, implica la necessità di ricostruire l’operatività della stessa estinzione nel processo di formazione del titolo esecutivo prima e, poi, nella esecuzione; viso l’art. 375 cpc; P.Q.M La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cas
Sentenza Cassazione n. 13366/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris