CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1979
Cassazione n. 02301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1979 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati giudicati con quattro diverse sentenze di condanna, la rigettava nel resto e rideterminava la pena complessiva. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati contestati. I fatti distrattivi che avevano dato luogo al reato di bancarotta erano della stessa indole delle truffe e delle appropriazioni indebite, il dato temporale era sovrapponibile e, inoltre, in presenza di una ditta a conduzione familiare, le società erano collegate tra loro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in punto di fatto e, comunque, riproduttive di censure già valutate dal Tribunale e respinte con adeguata motivazione. In effetti, l'intera trattazione del ricorso non mira a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato o il travisamento di elementi probatori, ma a convincere questa Corte della sussistenza di un medesimo disegno criminoso che legava i reati di bancarotta fraudolenta a quelli di appropriazione indebita e truffa per i quali il vincolo è stato riconosciuto: la Corte dovrebbe, cioè, esprimere un giudizio di merito. Eppure il Tribunale ha fondato la sua valutazione su circostanze non contestate: non vi era identità tra le società fallite e quelle con le quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso i delitti di truffa e, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata ai reati di bancarotta, evasione fiscale e truffa, cadendo, pertanto, quel legame tra i diversi tipi di reato che il Pubblico Ministero aveva ipotizzato e che la ricorrente ha cercato di recuperare con la richiesta di riconoscimento della continuazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio [OSCURATO:PERSONA]