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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 38414/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GUE7E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art.495 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità.

In particolare, si sostiene che il giudice a quonon avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto, segnalandosi come,in occasione del fermo, in sede di verifica della identità personale, l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. [OSCURATO:PERSONA] che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GUE7E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione al delitto di cui all’art.495 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quonon avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto, segnalandosi come,in occasione del fermo, in sede di verifica della identità personale, l’imputato non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in spregio al dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023 che,in tal caso,esclude la punibilità per violazione dell’art. 495 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. [OSCURATO:PERSONA] che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 38414/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris