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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39850/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], titolo per il quale si deduceva la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen. presso il difensore d'ufficio, con il quale la condannata [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai intrattenuto contatti.

È stata altresì respinta la doglianza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe compreso gli avvisi contenuti nel verbale di elezione del domicilio.

Al riguardo si è osservato che le eventuali nullità verificatesi nel giudizio non sono deducibili ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in ragione del passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, dagli atti emergevano plurimi elementi attestanti la conoscenza della lingua italiana da parte della condannata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, che sarebbe nulla perché effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen., sulla base di un verbale di elezione di domicilio invalido, in quanto non tradotto o comunque effettuato senza l'intervento di un interprete nonostante l'imputata fosse alloglotta e necessitasse di un interprete di lingua slava. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, come ha illustrato l'impugnata ordinanza, l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato all'imputata, presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo [OSCURATO:PERSONA] risultata sconosciuta nel domicilio eletto presso un campo nomadi.

L'ulteriore rilievo della mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio è manifestamente infondato, risultando smentita la premessa della ignoranza della lingua italiana da parte della ricorrente: l'impugnata ordinanza, infatti, ha esaustivamente illustrato che la condannata vive abitualmente in Italia - tanto da avere dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - ed è stata varie volte processata con differenti generalità, da ciò deducendo che ella è perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana.2.

In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], titolo per il quale si deduceva la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen. presso il difensore d'ufficio, con il quale la condannata [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai intrattenuto contatti. È stata altresì respinta la doglianza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe compreso gli avvisi contenuti nel verbale di elezione del domicilio. Al riguardo si è osservato che le eventuali nullità verificatesi nel giudizio non sono deducibili ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in ragione del passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, dagli atti emergevano plurimi elementi attestanti la conoscenza della lingua italiana da parte della condannata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, che sarebbe nulla perché effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. pen., sulla base di un verbale di elezione di domicilio invalido, in quanto non tradotto o comunque effettuato senza l'intervento di un interprete nonostante l'imputata fosse alloglotta e necessitasse di un interprete di lingua slava. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, come ha illustrato l'impugnata ordinanza, l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato all'imputata, presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo [OSCURATO:PERSONA] risultata sconosciuta nel domicilio eletto presso un campo nomadi. L'ulteriore rilievo della mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio è manifestamente infondato, risultando smentita la premessa della ignoranza della lingua italiana da parte della ricorrente: l'impugnata ordinanza, infatti, ha esaustivamente illustrato che la condannata vive abitualmente in Italia - tanto da avere dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - ed è stata varie volte processata con differenti generalità, da ciò deducendo che ella è perfettamente in grado di comprendere la lingua italiana.2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 m
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