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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31018/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ovvero in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà in relazione all'esecuzione delle pene dell'ergastolo e di dieci anni di reclusione, irrogate con due separate sentenze di condanna, la ha dichiarata inammissibile.

Ha, a tal fine, evidenziato, tra l'altro, che, essendo le pene in esecuzione relative tutte a reati ostativi «di prima fascia», non è possibile sciogliere il cumulo in ragione dell'intervenuto riconoscimento, con ordinanza del 5 settembre 2017, dell'impossibilità della collaborazione in relazione ai soli reati — di omicidio aggravato e violazione della normativa in materia di armi — per i quali egli ha riportato la pena dell'ergastolo, né considerare, di conseguenza, già espiata la pena temporanea applicata con riferimento ai residui reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essersi il Tribunale di sorveglianza determinato in spregio al precedente giudicato e sulla base di un mero ripensamento interpretativo, ovvero in adesione ad un indirizzo ermeneutico contrario a quello, a suo modo di vedere, preferibile, che ammette l'operazione di scioglimento del cumulo anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione attenga esclusivamente a reati ostativi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La decisione impugnata, così come il ricorso e la requisitoria del Procuratore generale, muovono dall'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sta, all'attualità, espiando la pena portata da un ordine di esecuzione , nel quale sono stati inseriti titoli riferiti, nella totalità, a reati che non consentono l'ammissione a misure alternative se non in presenza di collaborazione delle condizioni indicate all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero del previo accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di tali ipotesi, non si è espressa in modo unanime, contrapponendosi il più rigoroso orientamento stando al quale «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata)» (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903; nello stesso senso cfr. anche Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279331; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827) a quello, di segno opposto, secondo cui «In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso riconnprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all'interno di un sodalizio criminoso nonostante la pena per il reato associativo fosse stata interamente espiata)» (Sez. 1, n. 48690 del 29/05/2019, Badalamenti, Rv. 277889).

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che la soluzione del caso di specie prescinda, a ben vedere, dall'opzione per l'una o l'altra alternativa.

Pacifico, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza del 5 settembre 2017, allegata in copia al ricorso, ha dichiarato «sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie della collaborazione impossibile in relazione al delitto di omicidio giudicato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 18/10/2001», appare evidente che, in relazione a tale reato, la condizione ostativa all'accesso ai benefici penitenziari è stata giudizialmente rimossa, sicché non può più legittimamente discorrersi, al riguardo, di reato ostativo.

Transitando, allora, dal piano teorico a quello del materiale susseguirsi degli accadimenti processuali, la decisione illo tempore adottata dal Tribunale di sorveglianza abruzzese ha, di fatto — e quale che sia stato il sostrato argonnentativo che ha indotto quel giudice a circoscrivere la verifica dell'impossibilità della collaborazione a parte dei titoli, tutti ostativi, in quel momento in esecuzione — determinato la traslazione dei reati di omicidio e di quelli, connessi, di violazione della legge sulle armi da una categoria all'altra.

Ne è discesa, conseguentemente, l'applicabilità dei criteri interpretativi e delle regole individuati, in materia di scioglimento del cumulo, per le ipotesi di eterogeneità, quanto al carattere ostativo, dei reati in esecuzione ed espressi, tra le altre, da Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982, che ha stabilito come «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi».

Tanto è accaduto perché il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila — che nel 2017 aveva provveduto nei termini descritti sul rilievo, tra l'altro, dell'integrale espiazione della pena temporanea inflitta a Davì per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione, così muovendosi, almeno implicitamente, in coerenza con il filone ermeneutico che ammette la scissione nei casi di cumulo formato esclusivamente da reati ostativi — ha, con l'adozione del provvedimento impugnato, mutato avviso senza considerare, tuttavia, che la precedente decisione aveva ormai prodotti i propri effetti tipici.

4. I rilievi che precedono impongono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia ossequioso dei canoni testé enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ovvero in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà in relazione all'esecuzione delle pene dell'ergastolo e di dieci anni di reclusione, irrogate con due separate sentenze di condanna, la ha dichiarata inammissibile. Ha, a tal fine, evidenziato, tra l'altro, che, essendo le pene in esecuzione relative tutte a reati ostativi «di prima fascia», non è possibile sciogliere il cumulo in ragione dell'intervenuto riconoscimento, con ordinanza del 5 settembre 2017, dell'impossibilità della collaborazione in relazione ai soli reati — di omicidio aggravato e violazione della normativa in materia di armi — per i quali egli ha riportato la pena dell'ergastolo, né considerare, di conseguenza, già espiata la pena temporanea applicata con riferimento ai residui reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essersi il Tribunale di sorveglianza determinato in spregio al precedente giudicato e sulla base di un mero ripensamento interpretativo, ovvero in adesione ad un indirizzo ermeneutico contrario a quello, a suo modo di vedere, preferibile, che ammette l'operazione di scioglimento del cumulo anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione attenga esclusivamente a reati ostativi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La decisione impugnata, così come il ricorso e la requisitoria del Procuratore generale, muovono dall'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sta, all'attualità, espiando la pena portata da un ordine di esecuzione , nel quale sono stati inseriti titoli riferiti, nella totalità, a reati che non consentono l'ammissione a misure alternative se non in presenza di collaborazione delle condizioni indicate all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero del previo accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di tali ipotesi, non si è espressa in modo unanime, contrapponendosi il più rigoroso orientamento stando al quale «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo allorquando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata)» (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903; nello stesso senso cfr. anche Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279331; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827) a quello, di segno opposto, secondo cui «In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso riconnprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all'interno di un sodalizio criminoso nonostante la pena per il reato associativo fosse stata interamente espiata)» (Sez. 1, n. 48690 del 29/05/2019, Badalamenti, Rv. 277889). 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che la soluzione del caso di specie prescinda, a ben vedere, dall'opzione per l'una o l'altra alternativa. Pacifico, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con l'ordinanza del 5 settembre 2017, allegata in copia al ricorso, ha dichiarato «sussistente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie della collaborazione impossibile in relazione al delitto di omicidio giudicato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 18/10/2001», appare evidente che, in relazione a tale reato, la condizione ostativa all'accesso ai benefici penitenziari è stata giudizialmente rimossa, sicché non può più legittimamente discorrersi, al riguardo, di reato ostativo. Transitando, allora, dal piano teorico a quello del materiale susseguirsi degli accadimenti processuali, la decisione illo tempore adottata dal Tribunale di sorveglianza abruzzese ha, di fatto — e quale che sia stato il sostrato argonnentativo che ha indotto quel giudice a circoscrivere la verifica dell'impossibilità della collaborazione a parte dei titoli, tutti ostativi, in quel momento in esecuzione — determinato la traslazione dei reati di omicidio e di quelli, connessi, di violazione della legge sulle armi da una categoria all'altra. Ne è discesa, conseguentemente, l'applicabilità dei criteri interpretativi e delle regole individuati, in materia di scioglimento del cumulo, per le ipotesi di eterogeneità, quanto al carattere ostativo, dei reati in esecuzione ed espressi, tra le altre, da Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982, che ha stabilito come «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi». Tanto è accaduto perché il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila — che nel 2017 aveva provveduto nei termini descritti sul rilievo, tra l'altro, dell'integrale espiazione della pena temporanea inflitta a Davì per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione, così muovendosi, almeno implicitamente, in coerenza con il filone ermeneutico che ammette la scissione nei casi di cumulo formato esclusivamente da reati ostativi — ha, con l'adozione del provvedimento impugnato, mutato avviso senza considerare, tuttavia, che la precedente decisione aveva ormai prodotti i propri effetti tipici. 4. I rilievi che precedono impongono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia ossequioso dei canoni testé enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
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