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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17074/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/09/2019 della CORTE APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, K. Tassone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Udine, in data 4 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) relativa a n. diciotto cellulari e quattro computer portatili, nonché bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) alla pena ritenuta di giustizia, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma legge fall., rideterminando in melius la durata delle pene accessorie fallimentari con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1.Si tratta delle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s. a. s. di cui il ricorrente era socio accomandatario, dichiarata fallita il 17 luglio 2013, riguardanti la distruzione delle scritture contabili e la distrazione di beni strumentali.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato, denunciando due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 dell'imputazione, in punto responsabilità.

Si afferma che i beni strumentali che si assumono distratti, erano stati acquistati tre anni prima del fallimento, specificando che il ruolo svolto nell'ambito della società da parte del ricorrente era quello di mera testa di legno, carica formale in relazione alla quale necessita l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alle operazioni di distrazione da parte dell'amministratore di fatto, cui si sarebbero sottratti i giudici di merito.

Si sostiene da parte della Corte territoriale che l'imputato, investito da una posizione di controllo e garanzia, non avrebbe impedito l'operato di natura distrattiva, posto in essere dall'amministratore di fatto, riconoscendo a suo carico una responsabilità di tipo omissivo.

Si osserva, invece, che il ricorrente nella sua qualità di mera cd. testa di legno, non poteva operare né aveva autonomia gestionale e che, dunque, non poteva discendere dalla sola veste formale la sua responsabilità per le condotte distrattive accertate.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato con riferimento al capo

2. La società fallita era inattiva dal 2010 e, dopo la cessione di quote da parte dell'amministratore precedente al ricorrente, questi aveva continuato a gestire l'attività come effettivo amministratore.

Il curatore ha affermato di aver rinvenuto le scritture contabili presso i tecnici incaricati, sino al 2010, dunque in epoca precedente all'ingresso del ricorrente nella società il quale non era mai entrato in possesso delle scritture.

Si afferma che anche nel caso di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla cd. testa di legno deve essere dimostrata l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione degli affari.

Nella specie, poi, è del tutto evidente che l'amministratore di fatto non abbia mai posto a disposizione di quello di diritto, le scritture relative al periodo precedente alla sua gestione, sino al 2010.

Inoltre, si afferma che apodittica sarebbe la motivazione circa l'esistenza del dolo specifico richiesto trattandosi di distruzione delle scritture. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta trasmessa per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha concluso chiedendo il rigetto, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. Nel caso di bancarotta fraudolenta per distrazione ritiene questa Corte di legittimità, con orientamento costante, cui il Collegio intende dare continuità, che non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione nei confronti dell'amministratore apparente.

Infatti, si ritiene che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore quale cd. testa di legno non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713).

Nella specie, la motivazione della Corte di appello, sul punto, a fronte di specifico motivo di gravame, evidenzia che dopo la nomina dell'amministratore di diritto vi era stato acquisto di materiale telefonico ed informatico, con stipula dei relativi contratti con i gestori Vodafone e Wind, beni, poi, non rinvenuti in sede di inventario fallimentare.

Nessuna motivazione, invece, offre la Corte territoriale, circa l'elemento soggettivo necessario, nei limiti sopra delineati, con riguardo all'ipotesi della distrazione di cui al capo 1), estesa alla cd. testa di legno, secondo la Corte territoriale per omesso controllo sull'operato dell'amministratore di fatto.

Tanto, a fronte della rilevata carenza di prova circa l'ascrivibilità della materiale sottrazione dei beni acquistati e in presenza di una riconosciuta attività gestoria di fatto, attribuita sempre a soggetto diverso da quello di diritto, tenuto conto peraltro delle modalità di assunzione della carica (avvenuta senza pagamento, da parte di Bettanellotdelle quote, a seguito di incontro di tipo occasionale, dietro compenso) non rinvenendosi in atti prova, secondo la corte territoriale della indicata operazione di vendita di mobili). 1.1.Anche in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo, il ricorso presenta profili di fondatezza.

E' noto invero, secondo il costante principio, espresso da questa Corte regolatrice, che, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto può rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno).

Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore di diritto, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione — nella specie ricavabile secondo la Corte territoriale dall'assunzione della carica dietro compenso in danaro, senza aver mai svolto alcuna attività gestoria — dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 0/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950).

Tuttavia, dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, per il caso di specie, ovel alla stregua della deposizione del curatore fallimentare, riportata nella sentenza censurata, è emerso che questi aveva recuperato le scritture contabili, tenute sino al 2010, presso terzi (consulenti che si occupavano della contabilità della s.a.s., comunque reputate insufficienti alla ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari dell'ente) considerato il tipo di contestazione mossa al ricorrente, la motivazione è carente.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, TElauivcontpuit4 it-tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611).

Si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che la Corte territoriale, a fronte di espresso motivo di appello, ha reputato sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore di diritto della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto, pur trattandosi, secondo la contestazione, di condotta di sottrazione delle scritture, né addivenendo ad una espressa riqualificazione della fattispecie ritenuta.

Tanto, a maggior ragione in un caso come quello al vaglio, in cui in punto responsabilità, quanto al contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste il descritto difetto di motivazione. 2.Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/09/2019 della CORTE APPELLO di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, K. Tassone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Udine, in data 4 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) relativa a n. diciotto cellulari e quattro computer portatili, nonché bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) alla pena ritenuta di giustizia, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma legge fall., rideterminando in melius la durata delle pene accessorie fallimentari con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1.Si tratta delle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s. a. s. di cui il ricorrente era socio accomandatario, dichiarata fallita il 17 luglio 2013, riguardanti la distruzione delle scritture contabili e la distrazione di beni strumentali. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 dell'imputazione, in punto responsabilità. Si afferma che i beni strumentali che si assumono distratti, erano stati acquistati tre anni prima del fallimento, specificando che il ruolo svolto nell'ambito della società da parte del ricorrente era quello di mera testa di legno, carica formale in relazione alla quale necessita l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alle operazioni di distrazione da parte dell'amministratore di fatto, cui si sarebbero sottratti i giudici di merito. Si sostiene da parte della Corte territoriale che l'imputato, investito da una posizione di controllo e garanzia, non avrebbe impedito l'operato di natura distrattiva, posto in essere dall'amministratore di fatto, riconoscendo a suo carico una responsabilità di tipo omissivo. Si osserva, invece, che il ricorrente nella sua qualità di mera cd. testa di legno, non poteva operare né aveva autonomia gestionale e che, dunque, non poteva discendere dalla sola veste formale la sua responsabilità per le condotte distrattive accertate. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 2. La società fallita era inattiva dal 2010 e, dopo la cessione di quote da parte dell'amministratore precedente al ricorrente, questi aveva continuato a gestire l'attività come effettivo amministratore. Il curatore ha affermato di aver rinvenuto le scritture contabili presso i tecnici incaricati, sino al 2010, dunque in epoca precedente all'ingresso del ricorrente nella società il quale non era mai entrato in possesso delle scritture. Si afferma che anche nel caso di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla cd. testa di legno deve essere dimostrata l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione degli affari. Nella specie, poi, è del tutto evidente che l'amministratore di fatto non abbia mai posto a disposizione di quello di diritto, le scritture relative al periodo precedente alla sua gestione, sino al 2010. Inoltre, si afferma che apodittica sarebbe la motivazione circa l'esistenza del dolo specifico richiesto trattandosi di distruzione delle scritture. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta trasmessa per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha concluso chiedendo il rigetto, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1. Nel caso di bancarotta fraudolenta per distrazione ritiene questa Corte di legittimità, con orientamento costante, cui il Collegio intende dare continuità, che non può trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione nei confronti dell'amministratore apparente. Infatti, si ritiene che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore quale cd. testa di legno non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713). Nella specie, la motivazione della Corte di appello, sul punto, a fronte di specifico motivo di gravame, evidenzia che dopo la nomina dell'amministratore di diritto vi era stato acquisto di materiale telefonico ed informatico, con stipula dei relativi contratti con i gestori Vodafone e Wind, beni, poi, non rinvenuti in sede di inventario fallimentare. Nessuna motivazione, invece, offre la Corte territoriale, circa l'elemento soggettivo necessario, nei limiti sopra delineati, con riguardo all'ipotesi della distrazione di cui al capo 1), estesa alla cd. testa di legno, secondo la Corte territoriale per omesso controllo sull'operato dell'amministratore di fatto. Tanto, a fronte della rilevata carenza di prova circa l'ascrivibilità della materiale sottrazione dei beni acquistati e in presenza di una riconosciuta attività gestoria di fatto, attribuita sempre a soggetto diverso da quello di diritto, tenuto conto peraltro delle modalità di assunzione della carica (avvenuta senza pagamento, da parte di Bettanellotdelle quote, a seguito di incontro di tipo occasionale, dietro compenso) non rinvenendosi in atti prova, secondo la corte territoriale della indicata operazione di vendita di mobili). 1.1.Anche in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo, il ricorso presenta profili di fondatezza. E' noto invero, secondo il costante principio, espresso da questa Corte regolatrice, che, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto può rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per occultamento, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno). Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore di diritto, di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione — nella specie ricavabile secondo la Corte territoriale dall'assunzione della carica dietro compenso in danaro, senza aver mai svolto alcuna attività gestoria — dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 0/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Tuttavia, dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, per il caso di specie, ovel alla stregua della deposizione del curatore fallimentare, riportata nella sentenza censurata, è emerso che questi aveva recuperato le scritture contabili, tenute sino al 2010, presso terzi (consulenti che si occupavano della contabilità della s.a.s., comunque reputate insufficienti alla ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari dell'ente) considerato il tipo di contestazione mossa al ricorrente, la motivazione è carente. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, TElauivcontpuit4 it-tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art.216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611). Si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Applicati gli esposti principi al caso di specie, si osserva che la Corte territoriale, a fronte di espresso motivo di appello, ha reputato sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore di diritto della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto, pur trattandosi, secondo la contestazione, di condotta di sottrazione delle scritture, né addivenendo ad una espressa riqualificazione della fattispecie ritenuta. Tanto, a maggior ragione in un caso come quello al vaglio, in cui in punto responsabilità, quanto al contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste il descritto difetto di motivazione. 2.Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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