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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 17784/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036385Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 309/2009.

1.1. Il ricorrente deduce violazione di norma processuale sanzionata a pena di nullità per omessa notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di appello, eseguita erroneamente presso il domicilio del precedente difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], anziché presso il nuovo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso la quale l'imputato aveva eletto nuovo domicilio.

Rappresenta, in particolare di essere stato difeso per tutto il giudizio di primo grado dall'avvocata Agnitelli, che ha anche impugnato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma, ma di aver nominato quale difensore di fiducia l'avvocata Carello, in data 06/07/2020, nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocata Carello ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da cui risulta che il ricorrente ha espressamente confermato la sua nomina di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio.

Tuttavia il decreto di citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato, erroneamente, all'avvocata Agnitelli quale domiciliataria dell'imputato, sebbene lo stesso avesse eletto domicilio presso lo studio dell'avvocata Carello.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto disporsi annullamento con rinvio.

3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In via generale, si osserva che l'elezione di domicilio è una manifestazione di volontà, che consiste nella scelta di un luogo e di una persona presso la quale potranno essere notificati gli atti di un procedimento penale.

Essa dunque non richiede formule sacramentali ma deve essere assolutamente chiara ed esplicita, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'indagato o dell'imputato, preordinato a stabilire un luogo, diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio, e una persona presso cui egli intende ricevere le notificazioni ed avendo pertanto carattere negoziale, costitutivo e recettizio (Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003, Rv. 224870; Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, Clemenzi).

Stante tale natura giuridica di manifestazione di volontà personale, costitutiva e recettizia, si è ritenuto che, in tema di notificazioni, l'ultima dichiarazione di domicilio debba prevalere su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata, ed assumere efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti (Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Rv. 25774; Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Rv. 277749).

Ne segue che la precedente elezione di domicilio, a seguito della nuova dichiarazione, diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc.(ok, pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo.

Inoltre, qualora l'elezione di domicilio sia contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi che opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, non potendosene limitare gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzaziopi degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19-2-2013, Rv. 255029).

1.1. Orbene, tanto premesso, emerge dalle risultanze che processuali che l'imputato, pur non avendo effettuato una revoca espressa del domicilio eletto precedentemente presso l'avvocata Agnitelli, primo difensore di fiducia, in data 06/07/2020, con atto depositato a mezzo pec il 08.09.2020 ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, a mezzo pec in data 14/12/2020, ha trasmesso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per conto dell'imputato, ove egli eleggeva domicilio presso lo studio della stessa.

La nomina e la dichiarazione di domicilio dell'avvocata Carello sono quindi contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la notifica del relativo decreto di ammissione.

Il decreto di citazione in appello emesso in data 22/04/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato il 26/04/2022 a mezzo pec al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ed anche erroneamente, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliataria dell'imputato.

Poiché la notificazione dell'imputato presso il domicilio eletto non è stata eseguita e comunque non risulta che l'imputato abbia mai avuto notizia del giudizio di secondo grado, donde l'irritualità della notifica, che determina la necessità di un pronunciamento rescindente.

2. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036385Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 309/2009. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di norma processuale sanzionata a pena di nullità per omessa notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di appello, eseguita erroneamente presso il domicilio del precedente difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], anziché presso il nuovo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso la quale l'imputato aveva eletto nuovo domicilio. Rappresenta, in particolare di essere stato difeso per tutto il giudizio di primo grado dall'avvocata Agnitelli, che ha anche impugnato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma, ma di aver nominato quale difensore di fiducia l'avvocata Carello, in data 06/07/2020, nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocata Carello ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da cui risulta che il ricorrente ha espressamente confermato la sua nomina di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio. Tuttavia il decreto di citazione in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato, erroneamente, all'avvocata Agnitelli quale domiciliataria dell'imputato, sebbene lo stesso avesse eletto domicilio presso lo studio dell'avvocata Carello. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto disporsi annullamento con rinvio. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In via generale, si osserva che l'elezione di domicilio è una manifestazione di volontà, che consiste nella scelta di un luogo e di una persona presso la quale potranno essere notificati gli atti di un procedimento penale. Essa dunque non richiede formule sacramentali ma deve essere assolutamente chiara ed esplicita, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'indagato o dell'imputato, preordinato a stabilire un luogo, diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio, e una persona presso cui egli intende ricevere le notificazioni ed avendo pertanto carattere negoziale, costitutivo e recettizio (Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003, Rv. 224870; Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Clemenzi). Stante tale natura giuridica di manifestazione di volontà personale, costitutiva e recettizia, si è ritenuto che, in tema di notificazioni, l'ultima dichiarazione di domicilio debba prevalere su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata, ed assumere efficacia al momento in cui viene comunicata agli organi competenti (Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Rv. 25774; Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2019, Rv. 277749). Ne segue che la precedente elezione di domicilio, a seguito della nuova dichiarazione, diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc.(ok, pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo. Inoltre, qualora l'elezione di domicilio sia contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi che opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, non potendosene limitare gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzaziopi degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19-2-2013, Rv. 255029). 1.1. Orbene, tanto premesso, emerge dalle risultanze che processuali che l'imputato, pur non avendo effettuato una revoca espressa del domicilio eletto precedentemente presso l'avvocata Agnitelli, primo difensore di fiducia, in data 06/07/2020, con atto depositato a mezzo pec il 08.09.2020 ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, a mezzo pec in data 14/12/2020, ha trasmesso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per conto dell'imputato, ove egli eleggeva domicilio presso lo studio della stessa. La nomina e la dichiarazione di domicilio dell'avvocata Carello sono quindi contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la notifica del relativo decreto di ammissione. Il decreto di citazione in appello emesso in data 22/04/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato il 26/04/2022 a mezzo pec al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ed anche erroneamente, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliataria dell'imputato. Poiché la notificazione dell'imputato presso il domicilio eletto non è stata eseguita e comunque non risulta che l'imputato abbia mai avuto notizia del giudizio di secondo grado, donde l'irritualità della notifica, che determina la necessità di un pronunciamento rescindente. 2. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso all
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