Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13707/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1094 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1951/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/06/2024 R.G.N. 1083/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026Data pubblicazione 11/05/20261.

Con sentenza n. 9446/2021 Il Tribunale di Roma, inaccoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il dirittodella ricorrente a percepire, a far data dal 16.1.2017, il rimborsochilometrico di cui al contratto individuale di lavoro del19.5.2016, il diritto all’assistenza sanitaria integrativa econdannato la datrice di lavoro al pagamento delle somme a taletitolo indicate in dispositivo, rigettando la domandariconvenzionale della società.2.

Con sentenza n. 9460/2021 il Tribunale di Roma harespinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inteso: a) all’accertamentodella dequalificazione patita nel periodo 5.4.2017/13.8.2020con condanna della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno alla professionalità, per perdita dichance, biologico ed esistenziale; b) all’accertamento dellanullità di plurime sanzioni disciplinari; c) all’accertamentodell’illegittimità del licenziamento con applicazione della tuteladi cui all’art. 2 d. lgs n. 81/2015 o, in subordine, di cui all’art.3 d. lgs cit. .3.

La Corte di appello di Roma, pronunziando sugli appelliriuniti proposti rispettivamente dalla società avverso la sentenzan. 9446/2021 e dalla lavoratrice avverso la sentenza n.9460/2021, in parziale accoglimento dell’appello di Sferanets.r.l. ed in parziale riforma della decisione ha condannato lasocietà al pagamento della minor somma di euro 4.200 perl’assistenza sanitaria integrativa; ha dichiarato la nullità delladomanda restitutoria proposta dalla società; in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed inparziale riforma della sentenza n. 9460/2022, nel restoNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026confermata, ha dichiarato la illegittimità della saNunmzeiroo ndi era ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026disciplinare in data 5.8.2020, annullato il licenziamento pergiustificato motivo soggettivo e ordinato alla società direintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e corrisponderleun’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre che alversamento dei contributi previdenziali e assistenziali dallicenziamento fino all’effettiva reintegrazione, senzaapplicazione di sanzioni per omissione contributiva.Hacompensato per metà le spese del giudizio di primo gradoiscritto al n .

Rg 2652/2021 e condannato la società allarifusione della residua metà.

Ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. allarifusione delle spese di lite di secondo grado.4.

La Corte di appello, per quel che ancora rileva in questasede, ha ritenuto che sia il rimborso chilometrico chel’assistenza sanitaria erano dovuti alla lavoratrice nella sommaoriginariamente attribuita dalla società e da questa pretesa inrestituzione, in quanto previsti nel contratto individuale, e chel’importo giornaliero di euro 10.,00 poi aumentato a euro 30,00,formalmente qualificato come rimborso spese aveva in realtànatura retributiva; in conseguenza, ha annullato sia la sanzionedisciplinare che il licenziamento, rispettivamente fondati sullanatura indebita della richiesta di “rimborso spese” effettuatadalla lavoratrice e sull’asserita indebita percezione del dettorimborso.5.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoOlidata s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di cinque motiviillustrati con memoria; la parte intimata ha comunicatocontroricorso.Numero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/20266.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riNsuemrevroa dti ora ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., dell’art. 116c.p.c. e del c.c.n.l.

Commercio e per l’Industria metalmeccanicae della installazione di impianti.

Deduce l’errata interpretazionedell’accordo cd. di variazione contrattuale in punto di obbligo dicorresponsione del rimborso chilometrico, non previsto per laipotesi in cui la variazione della sede di lavoro non avessecomportato un aggravio per la lavoratrice.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In fatto è pacifico che nel contratto individuale del19.5.2016 era stato previsto in favore della lavoratrice unrimborso chilometrico in caso di variazione della sede di lavorocomportante un aumento del tragitto casa-lavoro.

In relazioneal rimborso chilometrico la società datrice di lavoro avevasostenuto che in data 1.1.2017 le parti erano addivenute ad unnuovo accordo “di variazione contrattuale” nell’ambito del qualeera stato tra l’altro escluso il diritto al rimborso chilometrico; asupporto aveva prodotto un documento contrattuale la cuisottoscrizione era stata disconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; la periziagrafologica disposta in prime cure aveva confermato la nonautenticità della sottoscrizione.

Tanto premesso, la Corte diappello ha escluso che le emergenze in atti (quali l’avvenutaesecuzione di tutte le ulteriori pattuizioni previste nell’accordodell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) deponessero, a prescindere dal documentocontrattuale disconosciuto, per la effettiva esistenzaNumero registro generale 19114/2024dell’accordo di variazione contrattuale contestato; a tal fine haN umero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026dato conto dell’esame di una serie di circostanze delle quali haData pubblicazione 11/05/2026escluso la valenza probatoria nel senso preteso dalla odiernaricorrente.2.2.

Le censure articolate da parte ricorrente, purformalmente veicolate mediante la denunzia di violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, non sono incentrata sulsignificato e la portata applicativa delle disposizioni indicate inrubrica ma si risolvono, quanto al preteso accordo del gennaio2017, nella prospettazione di un differente significato probatorioda attribuire a circostanze già comunque considerate dallasentenza impugnata; in tal modo vengono formulati rilievi cherisultano inevitabilmente legati alla quaestio factiastrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ,deduzione da formulare nel rispetto degli enunciati postinell’interpretazione della novellata formulazione delladisposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenzenn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditidalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881/ 2014, n. 2508/l2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici).2.3.

Quanto poi alla denunzia di violazione e falsaapplicazione delle clausole dell’originario contratto in tema diindennità di trasferta si rileva che la critica di parte ricorrentenon è articolata in conformità delle prescrizioni di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regolelegali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione deicanoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delleNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è disNcuomsetroa dti ora ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere inveceeffettuata mediante la precisa indicazione delle lacuneargomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010).

Le ragioni di censura si risolvono infatti indeduzioni meramente contrappositive alla interpretazione dellaCorte di merito.3.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. censurando ilmancato ricorso al ragionamento presuntivo che avrebbedovuto trarsi dalla costante applicazione di pattuizionicontrattuali migliorative a fronte della quale ben avrebbe laCorte di merito potuto ritenere intervenuta nell’ambito dellaNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026variazione contrattuale la elisione della voce inNduemnerno idti àra ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026chilometrica4.

Il secondo motivo è inammissibile alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema dipresunzioni di cui all'art. 2729c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porrea fondamento del relativo processo logico e valutarne larispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fattoche, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per viziodi motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito,ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietàdel ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che lasola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legamedi assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficienteche il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto comeconseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che,in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile. (Cass. 22366/2921).5.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 1175 e 1375 c.c. censurando la sentenza impugnataper avere escluso la sussistenza del fatto alla base dellicenziamento, rappresentato dalla reiterata richiesta diNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026rimborso - spese che asserisce di fatto non dovute pur aN ufmreoron dti era ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026del provvedimento disciplinare di sospensione per richiesta didiari o rimborsi; sostiene che in conformità degli obblighi dicorrettezza e buona fede la lavoratrice piuttosto che insistere inuna condotta ritenuta illegittima dalla società datrice avrebbedovuto rivolgersi al Giudice del lavoro.6.

Il terzo motivo di ricorso presenta un profilo diinammissibilità per novità della questione, implicante unaccertamento di fatto, rappresentato dalla violazione degliobblighi di correttezza e buona fede per non avere la lavoratriceadito preventivamente il giudice del lavoro; tale questione nonè stata specificamente affrontata dalla Corte di merito per cui afronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità dellaquestione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenutadeduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, inossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione,quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentelo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), comeviceversa non è avvenuto.7.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fattocontroverso e decisivo oggetto di discussione fra le parti,censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto nondimostrato il pagamento dei premi successivi al primo annorelativo alla polizza integrativa assolto.8.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto nonchiarisce e non evoca nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. leNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026circostanze che asserisce asseritamente omessNeu meron dei ral ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026ragionamento decisorio della Corte di merito; soprattutto nondimostra l’effettivo avvenuto pagamento dei premi assicurativinon essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento allaprevisione del contratto collettivo e a quanto riportato neicedolini paga, peraltro richiamati attraverso mero rinvio perrelationem, in violazione degli oneri prescritti per la validadeduzione delle censure formulate con il ricorso per cassazione(Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011)9.

Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. edell’art. 24 Cost., anche in relazione alla sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018 ,censurando la sentenza impugnataper mancata compensazione delle spese di lite10.

Il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.10.1.

La Corte di merito nella liquidazione delle spese di liteha dato atto della sostanziale soccombenza della società eprecisato che la reiezione della domanda avente ad oggetto ildemansionamento e il relativo risarcimento (domanda nonriproposta in appello dalla lavoratrice) giustificava lacompensazione nella misura della metà delle spese del giudiziodi primo grado iscritto al n.

RG 2652/2021 .10.2.

Tanto premesso, il motivo deve essere respinto allaluce dei limiti del sindacato del giudice di legittimità in tema dispese di lite, limitato alla sola verifica della violazione delprincipio della soccombenza (Cass. 30469/2023), Cass.9860/2025).Numero registro generale 19114/202411.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondoN umero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026soccombenza delle spese di lite.Data pubblicazione 11/05/202612.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Condistrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1094 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1951/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/06/2024 R.G.N. 1083/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con sentenza n. 9446/2021 Il Tribunale di Roma, inaccoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il dirittodella ricorrente a percepire, a far data dal 16.1.2017, il rimborsochilometrico di cui al contratto individuale di lavoro del19.5.2016, il diritto all’assistenza sanitaria integrativa econdannato la datrice di lavoro al pagamento delle somme a taletitolo indicate in dispositivo, rigettando la domandariconvenzionale della società.2. Con sentenza n. 9460/2021 il Tribunale di Roma harespinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inteso: a) all’accertamentodella dequalificazione patita nel periodo 5.4.2017/13.8.2020con condanna della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. alrisarcimento del danno alla professionalità, per perdita dichance, biologico ed esistenziale; b) all’accertamento dellanullità di plurime sanzioni disciplinari; c) all’accertamentodell’illegittimità del licenziamento con applicazione della tuteladi cui all’art. 2 d. lgs n. 81/2015 o, in subordine, di cui all’art.3 d. lgs cit. .3. La Corte di appello di Roma, pronunziando sugli appelliriuniti proposti rispettivamente dalla società avverso la sentenzan. 9446/2021 e dalla lavoratrice avverso la sentenza n.9460/2021, in parziale accoglimento dell’appello di Sferanets.r.l. ed in parziale riforma della decisione ha condannato lasocietà al pagamento della minor somma di euro 4.200 perl’assistenza sanitaria integrativa; ha dichiarato la nullità delladomanda restitutoria proposta dalla società; in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed inparziale riforma della sentenza n. 9460/2022, nel restoNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026confermata, ha dichiarato la illegittimità della saNunmzeiroo ndi era ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026disciplinare in data 5.8.2020, annullato il licenziamento pergiustificato motivo soggettivo e ordinato alla società direintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e corrisponderleun’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre che alversamento dei contributi previdenziali e assistenziali dallicenziamento fino all’effettiva reintegrazione, senzaapplicazione di sanzioni per omissione contributiva.Hacompensato per metà le spese del giudizio di primo gradoiscritto al n . Rg 2652/2021 e condannato la società allarifusione della residua metà. Ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. allarifusione delle spese di lite di secondo grado.4. La Corte di appello, per quel che ancora rileva in questasede, ha ritenuto che sia il rimborso chilometrico chel’assistenza sanitaria erano dovuti alla lavoratrice nella sommaoriginariamente attribuita dalla società e da questa pretesa inrestituzione, in quanto previsti nel contratto individuale, e chel’importo giornaliero di euro 10.,00 poi aumentato a euro 30,00,formalmente qualificato come rimborso spese aveva in realtànatura retributiva; in conseguenza, ha annullato sia la sanzionedisciplinare che il licenziamento, rispettivamente fondati sullanatura indebita della richiesta di “rimborso spese” effettuatadalla lavoratrice e sull’asserita indebita percezione del dettorimborso.5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoOlidata s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di cinque motiviillustrati con memoria; la parte intimata ha comunicatocontroricorso.Numero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/20266. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riNsuemrevroa dti ora ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026il deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce aisensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., dell’art. 116c.p.c. e del c.c.n.l. Commercio e per l’Industria metalmeccanicae della installazione di impianti. Deduce l’errata interpretazionedell’accordo cd. di variazione contrattuale in punto di obbligo dicorresponsione del rimborso chilometrico, non previsto per laipotesi in cui la variazione della sede di lavoro non avessecomportato un aggravio per la lavoratrice.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In fatto è pacifico che nel contratto individuale del19.5.2016 era stato previsto in favore della lavoratrice unrimborso chilometrico in caso di variazione della sede di lavorocomportante un aumento del tragitto casa-lavoro. In relazioneal rimborso chilometrico la società datrice di lavoro avevasostenuto che in data 1.1.2017 le parti erano addivenute ad unnuovo accordo “di variazione contrattuale” nell’ambito del qualeera stato tra l’altro escluso il diritto al rimborso chilometrico; asupporto aveva prodotto un documento contrattuale la cuisottoscrizione era stata disconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; la periziagrafologica disposta in prime cure aveva confermato la nonautenticità della sottoscrizione. Tanto premesso, la Corte diappello ha escluso che le emergenze in atti (quali l’avvenutaesecuzione di tutte le ulteriori pattuizioni previste nell’accordodell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) deponessero, a prescindere dal documentocontrattuale disconosciuto, per la effettiva esistenzaNumero registro generale 19114/2024dell’accordo di variazione contrattuale contestato; a tal fine haN umero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026dato conto dell’esame di una serie di circostanze delle quali haData pubblicazione 11/05/2026escluso la valenza probatoria nel senso preteso dalla odiernaricorrente.2.2. Le censure articolate da parte ricorrente, purformalmente veicolate mediante la denunzia di violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, non sono incentrata sulsignificato e la portata applicativa delle disposizioni indicate inrubrica ma si risolvono, quanto al preteso accordo del gennaio2017, nella prospettazione di un differente significato probatorioda attribuire a circostanze già comunque considerate dallasentenza impugnata; in tal modo vengono formulati rilievi cherisultano inevitabilmente legati alla quaestio factiastrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ,deduzione da formulare nel rispetto degli enunciati postinell’interpretazione della novellata formulazione delladisposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenzenn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditidalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881/ 2014, n. 2508/l2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici).2.3. Quanto poi alla denunzia di violazione e falsaapplicazione delle clausole dell’originario contratto in tema diindennità di trasferta si rileva che la critica di parte ricorrentenon è articolata in conformità delle prescrizioni di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regolelegali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione deicanoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delleNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è disNcuomsetroa dti ora ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere inveceeffettuata mediante la precisa indicazione delle lacuneargomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010). Le ragioni di censura si risolvono infatti indeduzioni meramente contrappositive alla interpretazione dellaCorte di merito.3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. censurando ilmancato ricorso al ragionamento presuntivo che avrebbedovuto trarsi dalla costante applicazione di pattuizionicontrattuali migliorative a fronte della quale ben avrebbe laCorte di merito potuto ritenere intervenuta nell’ambito dellaNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026variazione contrattuale la elisione della voce inNduemnerno idti àra ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026chilometrica4. Il secondo motivo è inammissibile alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema dipresunzioni di cui all'art. 2729c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità difare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porrea fondamento del relativo processo logico e valutarne larispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fattoche, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per viziodi motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito,ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietàdel ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che lasola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legamedi assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficienteche il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto comeconseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che,in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile. (Cass. 22366/2921).5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli artt. 1175 e 1375 c.c. censurando la sentenza impugnataper avere escluso la sussistenza del fatto alla base dellicenziamento, rappresentato dalla reiterata richiesta diNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026rimborso - spese che asserisce di fatto non dovute pur aN ufmreoron dti era ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026del provvedimento disciplinare di sospensione per richiesta didiari o rimborsi; sostiene che in conformità degli obblighi dicorrettezza e buona fede la lavoratrice piuttosto che insistere inuna condotta ritenuta illegittima dalla società datrice avrebbedovuto rivolgersi al Giudice del lavoro.6. Il terzo motivo di ricorso presenta un profilo diinammissibilità per novità della questione, implicante unaccertamento di fatto, rappresentato dalla violazione degliobblighi di correttezza e buona fede per non avere la lavoratriceadito preventivamente il giudice del lavoro; tale questione nonè stata specificamente affrontata dalla Corte di merito per cui afronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità dellaquestione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenutadeduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, inossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione,quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentelo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), comeviceversa non è avvenuto.7. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fattocontroverso e decisivo oggetto di discussione fra le parti,censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto nondimostrato il pagamento dei premi successivi al primo annorelativo alla polizza integrativa assolto.8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto nonchiarisce e non evoca nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. leNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026circostanze che asserisce asseritamente omessNeu meron dei ral ccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026ragionamento decisorio della Corte di merito; soprattutto nondimostra l’effettivo avvenuto pagamento dei premi assicurativinon essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento allaprevisione del contratto collettivo e a quanto riportato neicedolini paga, peraltro richiamati attraverso mero rinvio perrelationem, in violazione degli oneri prescritti per la validadeduzione delle censure formulate con il ricorso per cassazione(Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011)9. Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. edell’art. 24 Cost., anche in relazione alla sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018 ,censurando la sentenza impugnataper mancata compensazione delle spese di lite10. Il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.10.1. La Corte di merito nella liquidazione delle spese di liteha dato atto della sostanziale soccombenza della società eprecisato che la reiezione della domanda avente ad oggetto ildemansionamento e il relativo risarcimento (domanda nonriproposta in appello dalla lavoratrice) giustificava lacompensazione nella misura della metà delle spese del giudiziodi primo grado iscritto al n. RG 2652/2021 .10.2. Tanto premesso, il motivo deve essere respinto allaluce dei limiti del sindacato del giudice di legittimità in tema dispese di lite, limitato alla sola verifica della violazione delprincipio della soccombenza (Cass. 30469/2023), Cass.9860/2025).Numero registro generale 19114/202411. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondoN umero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026soccombenza delle spese di lite.Data pubblicazione 11/05/202612. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condistrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 19114/2024Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 13707/2026Data pubblicazione 11/05/2026