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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26205/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 22 aprile 2024 dal locale Tribunale, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 cpv. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione dell'art. 133 cod. pen. per essere stata la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo valutata anche al fine dell'applicazione della sanzione massima prevista dalla cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. 309/90) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M, Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 22 aprile 2024 dal locale Tribunale, in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 cpv. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione dell'art. 133 cod. pen. per essere stata la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo valutata anche al fine dell'applicazione della sanzione massima prevista dalla cornice edittale dell'art. 73 d.P.R. 309/90) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M, Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris