CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 20550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO/D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/09/2021 Tribunale del riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale del riesame dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto per mancanza d'interesse concreto ed attuale ad impugnare, attesa l'avvenuta concessione del sequestro preventivo per l'ammontare corrispondente alla somma richiesta pari a euro 8.022, 14 anche se in relazione alla sola fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 4 del 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge e, segnatamente, erronea applicazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. In tal senso si è osservato che è stata erroneamente applicata la norma che disciplina l'interesse ad impugnare, atteso che il riconoscimento della sussistenza del delitto contestato ex art. 640-bis cod. pen. (escluso dal G.i.p.), in aggiunta alla fattispecie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 4 del 2019, avrebbe conseguenze giuridiche rilevanti ed autonome, in quanto sarebbe possibile eseguire non solo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, ma anche alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili di cui l'indagato abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, in relazione all'art. 640-bis, 640-quater e 322-ter cod. pen. Tale misura non è stata concessa essendo incorso il Gip in errore nell'aver escluso la configurabilità dell'art. 640-bis cod. pen. nel caso in esame. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato perché proposto con motivo articolato genericamente e non consentito in mancanza di interesse concreto all'impugnazione. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione rilevando una carenza di interesse concreto all'impugnazione, attesa l'intervenuta concessione del sequestro preventivo per la somma indicata in relazione alla sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. La considerazione del tema introdotto con il motivo di ricorso, ovvero la possibilità di ottenere in aggiunta un provvedimento di sequestro in relazione alla ulteriore contestazione ex art. 640-bis cod. pen. (la cui sussistenza è stata esclusa dal G.i.p. procedente), al fine di giungere anche ad una confisca per equivalente, fa emergere il tema della corretta identificazione dell'interesse ad impugnare. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del quale il Tribunale dei riesame ha fatto buon governo, l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione. Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950-01). Il mezzo d'impugnazione proposto deve manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez. U, n.29529 del 07/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). Conseguentemente si è evidenziato come non possa essere ritenuta la ricorrenza di un interesse ad impugnare quando il ricorso sia di fatto articolato al fine di ottenere una pronuncia preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, mentre è sempre necessario che sia dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n.35785 del 04705/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630-01). Inoltre si è chiarito, con argomentazione particolarmente rilevante quanto al ricorso proposto, come non sia possibile valorizzare, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse all'impugnazione la diversità di effetti tra il provvedimento impugnato e quello che avrebbe potuto essere adottato in ragione dell'accoglimento del ricorso, sulla base della possibile configurazione di mere ed eventuali situazioni future (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, Papa, Rv. 262080-01, in tema di sussistenza di circostanza aggravante speciale quanto alla durata massima dei termini di custodia cautelare). 3. Ciò posto, appare evidente come nel caso in esame non sia possibile individuare, attesa la genericità delle argomentazioni proposte dal ricorrente, l'effettiva presenza di un interesse ad impugnare. Difatti non è stato chiarito se il sequestro sia stato disposto o se sia stato in concreto impossibile giungere ad un'effettiva apprensione della somma oggetto del provvedimento del G.i.p. Non è stato specificato, conseguentemente, se l'attività volta ad ottenere il sequestro sia andata a buon fine o meno, in modo da evidenziare la concretezza dell'interesse all'impugnazione; infine non è stato né allegato, né chiarito, quale sarebbe il risultato pregiudizievole che l'impugnazione andrebbe a rimuovere, con evidente genericità del motivo proposto. In altri termini, il ricorrente non ha allegato né richiamato la situazione più vantaggiosa che deriverebbe dall'eventuale accoglimento del ricorso, ma ha semplicemente prospettato una soluzione alternativa e aggiuntiva rispetto a quella adottata dal G.i.p., per finalità ulteriori che avrebbero potuto essere poste a fondamento del ricorso ove maggiormente precisate. Tale circostanza non appare desumibile dall'ordinanza del Tribunale, né risulta concretamente evidenziata o affermata dal Pubblico ministero, mancando dunque la possibilità di considerare attuale e concreto l'interesse all'impugnazione, che avrebbe dovuto essere precisato già in sede di appello. Deve in conclusione essere rilevato un difetto d'interesse in c:oncreto, correlato alla presenza di un effettivo pregiudizio quale conseguenza della decisione giudiziale, secondo un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili, rappresentati dal provvedimento impugnato e dal provvedimento che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693-01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 maggio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]