Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44982/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SAH Adil ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Alessandria, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla entità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), ma soprattutto privo della necessaria enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 91'è~ D E [OSCURATO:PERSONA] -l'Il ! t.\ 25 V 022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SAH Adil ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Alessandria, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla entità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), ma soprattutto privo della necessaria enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 91'è~ D E [OSCURATO:PERSONA] -l'Il ! t.\ 25 V 022 IL