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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 23720/2026

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ntoPegno S.p.A.), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 377/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/10/2025 R.G.N. 184/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaNluem earov dvi raocccoaltta oge nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAFFAELE FABOZZI.1.

Con sentenza n. 377/2025, la Corte d’Appello di Torino, SezioneLavoro, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanzarescindente di questa Corte n. 2579/2025, ha respinto l’appelloproposto dal lavoratore avverso la decisione del Tribunale diTorino che aveva qualificato il recesso intimato da kruso Capital aEmilio Rivella quale licenziamento per giustificato motivosoggettivo, confermando la legittimità del licenziamento e hacompensato le spese dei gradi.2.

La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda rilevando che illavoratore, assunto sin dal 1988 e adibito da anni alle mansioni dicassiere presso la filiale “[OSCURATO:PERSONA]” di Torino, aveva ricevutoin data 2.10.2020 una contestazione disciplinare relativa airregolarità connesse alle operazioni di pagamento, effettuate il19.6.2020, di tre sopravanzi d’asta su polizze di pegno, fondatesull’utilizzo di polizze ristampate e sull’omessa o non correttaidentificazione del cliente; a seguito delle giustificazioni rese daldipendente, ritenute non idonee, la società aveva intimato illicenziamento il 22.10.2020.3.

Il Tribunale aveva ritenuto infondate le eccezioni di genericitàe tardività della contestazione, e accertata la sussistenza del fattoaddebitato, aveva riqualificato il recesso come sorretto dagiustificato motivo soggettivo (anziché per giusta causa), conconseguente condanna della società al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.4.

In sede di reclamo, la Corte d’Appello di Torino, con sentenzasuccessivamente cassata da questa Corte di legittimità, avevainvece annullato il licenziamento per genericità dellacontestazione disciplinare e disposto la reintegrazione dellavoratore, ritenendo leso il diritto di difesa.Numero registro generale 25565/20255.

A seguito dell’ordinanza rescindente n. 2579/2025, chNeum ehroa s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026cassato tale decisione per violazione dei principi in materia diData pubblicazione 21/07/2026specificità della contestazione disciplinare, la causa è statariassunta; nelle more, il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e ilgiudizio è proseguito dall’erede universale [OSCURATO:PERSONA].6.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha ritenuto che lacontestazione disciplinare fosse sufficientemente specifica, che ilfatto addebitato fosse sussistente e disciplinarmente rilevante, eche la sanzione espulsiva, nella forma del giustificato motivosoggettivo, fosse proporzionata, valorizzando le mansionifiduciariamente sensibili del cassiere e la violazione delle cautelerichieste nel pagamento di somme al portatore.7.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’erede con tremotivi.

Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delledisposizioni che regolano l’attività bancaria e quella antiriciclaggio(d.lgs. n. 385 del 1993; d.lgs. n. 231 del 2007 e disposizioni dellaBanca d’Italia), nonché degli articoli 3 della legge n. 604 del 1966e 2119 c.c., deducendosi l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto contraria ai doveri d’ufficio la prassioperativa aziendale c.d. del “salottino”.

Con il medesimo motivosi deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.civ., la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente,sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe individuato alcunaspecifica norma di legge, regolamentare o organizzativa violatadal lavoratore.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3 della legge n. 604 del1966 e degli articoli 1175, 1375 e 2119 c.c., avendo, la decisioneimpugnata, omesso di considerare, ai fini della valutazionedell’elemento soggettivo dell’addebito, il legittimo affidamento delNumero registro generale 25565/2025lavoratore sulla liceità di una prassi operativa ultratrentenNnumaelreo ,s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026conosciuta e tollerata dal datore di lavoro, che avrebbe escluso laData pubblicazione 21/07/2026gravità dell’inadempimento e la lesione irreparabile del vincolofiduciario.3.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.3.1.

Le censure formulate come violazione e falsa applicazione dilegge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendioprobatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede dilegittimità.

Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazionenon rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado digiudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essisottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).3.2.

La Corte territoriale ha accertato, secondo valutazione dimerito insindacabile in questa sede di legittimità, la contrarietà aidoveri di ufficio del comportamento tenuto dal lavoratore (conriguardo alla omessa identificazione dei portatori dei titoli/polizzeal portatore pagati e alla omessa verifica della documentazione),senza esprimere alcun parere sulla contrarietà ai doveri di ufficiodella c.d. prassi del salottino adottata dall’Istituto al fine dipreservare esigenze di riservatezza di alcuni clienti; i giudici delmerito hanno analiticamente ricostruito (anche alla luce dellestesse indicazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizioproposto dal lavoratore) tutte le attività di identificazione, verificaed acquisizione della documentazione usualmente adottate daicassieri nelle operazioni di pagamento del sopravanzo d’asta edNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026hanno accertato la fondatezza dei fatti addeNbuimtearot id i rancceoltlal age nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026contestazione disciplinare, ossia la mancata identificazione delcliente, l’omessa verifica della documentazione, il mancato rilievocirca la presentazione di una copia (ristampata a ridossodell’incasso) e non dell’originale delle polizze, sottolineando,inoltre, l’invalsa procedura esistente in caso di smarrimento deititoli in originale e di procedura per la richiesta di duplicati (dadistinguere rispetto alle ristampe).La Corte territoriale si è in ogni caso premurata di dar conto dellacosiddetta prassi del “salottino”, in cui la banca soleva ricevereclienti che desideravano accedere ad una trattativa riservata, maha ritenuto – senza che ciò sia stato adeguatamente censurato,giacché la violazione di legge è inammissibilmente dedotta, nonindicando il ricorrente quale affermazione della Corte darebbe incontrasto con le norme citate - che anche in relazione a tali clientiil cassiere dovesse svolgere le necessarie attività diidentificazione, verifica ed acquisizione della documentazione, perpoi accertare che tali compiti il [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto,avendo consegnato gli importi al perito (come sostenuto nellalettera di giustificazioni) senza neanche verificare ed acquisire ladocumentazione che avrebbe dovuto ricevere dal perito stesso (v.pag. 17 della sentenza).4.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2106 cod. civ., in relazioneagli articoli 1175 e 1375 cod. civ., avendo, la Corte territoriale,erroneamente svolto il giudizio di proporzionalità della sanzione,omettendo di considerare l’affidamento del lavoratore e la prassiaziendale nel valutare la gravità della condotta e l’adeguatezza delrecesso, e sovrapponendo il giudizio sull’antigiuridicità del fatto aquello, distinto, sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.5.

Il motivo è inammissibile.5.1.

Si censura, invero, con modalità inammissibili, anche ilgiudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebitoNumero registro generale 25565/2025contestato, che, secondo un costante insegnamento (da ultimNuom,e rvo .s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026Cass. n. 36427/2023, Cass. n. 6468/2024), è devoluto al giudiceData pubblicazione 21/07/2026di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 7948/2011;Cass. n. 24349/2006; Cass. n. 3944/2005; Cass. n. 444/2003);5.2.

Invero, la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità,implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici chehanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede dilegittimità soltanto quando la motivazione sul punto dellasentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizigiuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioniod argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovveromanifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v.Cass. n. 14811 del 2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che incaso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalitàdella condotta addebitata - che è il frutto di selezione e divalutazione di una pluralità di elementi - la parte ricorrente, perottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo nonpuò limitarsi ad invocare una diversa combinazione di dettielementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con lanuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 (denuncia, peraltro,vietata nella presente fattispecie, a fronte di pronuncia c.d. doppiaconforme), deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente,ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso chel'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito dellacontroversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr.Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 20817/2016).6.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91cod.proc.civ.7.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Niulm reiroc odi rrarceconltat ege nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntoPegno S.p.A.), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 377/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 03/10/2025 R.G.N. 184/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaNluem earov dvi raocccoaltta oge nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAFFAELE FABOZZI.1. Con sentenza n. 377/2025, la Corte d’Appello di Torino, SezioneLavoro, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanzarescindente di questa Corte n. 2579/2025, ha respinto l’appelloproposto dal lavoratore avverso la decisione del Tribunale diTorino che aveva qualificato il recesso intimato da kruso Capital aEmilio Rivella quale licenziamento per giustificato motivosoggettivo, confermando la legittimità del licenziamento e hacompensato le spese dei gradi.2. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda rilevando che illavoratore, assunto sin dal 1988 e adibito da anni alle mansioni dicassiere presso la filiale “[OSCURATO:PERSONA]” di Torino, aveva ricevutoin data 2.10.2020 una contestazione disciplinare relativa airregolarità connesse alle operazioni di pagamento, effettuate il19.6.2020, di tre sopravanzi d’asta su polizze di pegno, fondatesull’utilizzo di polizze ristampate e sull’omessa o non correttaidentificazione del cliente; a seguito delle giustificazioni rese daldipendente, ritenute non idonee, la società aveva intimato illicenziamento il 22.10.2020.3. Il Tribunale aveva ritenuto infondate le eccezioni di genericitàe tardività della contestazione, e accertata la sussistenza del fattoaddebitato, aveva riqualificato il recesso come sorretto dagiustificato motivo soggettivo (anziché per giusta causa), conconseguente condanna della società al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.4. In sede di reclamo, la Corte d’Appello di Torino, con sentenzasuccessivamente cassata da questa Corte di legittimità, avevainvece annullato il licenziamento per genericità dellacontestazione disciplinare e disposto la reintegrazione dellavoratore, ritenendo leso il diritto di difesa.Numero registro generale 25565/20255. A seguito dell’ordinanza rescindente n. 2579/2025, chNeum ehroa s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026cassato tale decisione per violazione dei principi in materia diData pubblicazione 21/07/2026specificità della contestazione disciplinare, la causa è statariassunta; nelle more, il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] è deceduto e ilgiudizio è proseguito dall’erede universale [OSCURATO:PERSONA].6. In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha ritenuto che lacontestazione disciplinare fosse sufficientemente specifica, che ilfatto addebitato fosse sussistente e disciplinarmente rilevante, eche la sanzione espulsiva, nella forma del giustificato motivosoggettivo, fosse proporzionata, valorizzando le mansionifiduciariamente sensibili del cassiere e la violazione delle cautelerichieste nel pagamento di somme al portatore.7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’erede con tremotivi. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delledisposizioni che regolano l’attività bancaria e quella antiriciclaggio(d.lgs. n. 385 del 1993; d.lgs. n. 231 del 2007 e disposizioni dellaBanca d’Italia), nonché degli articoli 3 della legge n. 604 del 1966e 2119 c.c., deducendosi l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto contraria ai doveri d’ufficio la prassioperativa aziendale c.d. del “salottino”. Con il medesimo motivosi deduce altresì, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.civ., la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente,sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe individuato alcunaspecifica norma di legge, regolamentare o organizzativa violatadal lavoratore.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3 della legge n. 604 del1966 e degli articoli 1175, 1375 e 2119 c.c., avendo, la decisioneimpugnata, omesso di considerare, ai fini della valutazionedell’elemento soggettivo dell’addebito, il legittimo affidamento delNumero registro generale 25565/2025lavoratore sulla liceità di una prassi operativa ultratrentenNnumaelreo ,s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026conosciuta e tollerata dal datore di lavoro, che avrebbe escluso laData pubblicazione 21/07/2026gravità dell’inadempimento e la lesione irreparabile del vincolofiduciario.3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.3.1. Le censure formulate come violazione e falsa applicazione dilegge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendioprobatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede dilegittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazionenon rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado digiudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essisottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).3.2. La Corte territoriale ha accertato, secondo valutazione dimerito insindacabile in questa sede di legittimità, la contrarietà aidoveri di ufficio del comportamento tenuto dal lavoratore (conriguardo alla omessa identificazione dei portatori dei titoli/polizzeal portatore pagati e alla omessa verifica della documentazione),senza esprimere alcun parere sulla contrarietà ai doveri di ufficiodella c.d. prassi del salottino adottata dall’Istituto al fine dipreservare esigenze di riservatezza di alcuni clienti; i giudici delmerito hanno analiticamente ricostruito (anche alla luce dellestesse indicazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizioproposto dal lavoratore) tutte le attività di identificazione, verificaed acquisizione della documentazione usualmente adottate daicassieri nelle operazioni di pagamento del sopravanzo d’asta edNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026hanno accertato la fondatezza dei fatti addeNbuimtearot id i rancceoltlal age nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026contestazione disciplinare, ossia la mancata identificazione delcliente, l’omessa verifica della documentazione, il mancato rilievocirca la presentazione di una copia (ristampata a ridossodell’incasso) e non dell’originale delle polizze, sottolineando,inoltre, l’invalsa procedura esistente in caso di smarrimento deititoli in originale e di procedura per la richiesta di duplicati (dadistinguere rispetto alle ristampe).La Corte territoriale si è in ogni caso premurata di dar conto dellacosiddetta prassi del “salottino”, in cui la banca soleva ricevereclienti che desideravano accedere ad una trattativa riservata, maha ritenuto – senza che ciò sia stato adeguatamente censurato,giacché la violazione di legge è inammissibilmente dedotta, nonindicando il ricorrente quale affermazione della Corte darebbe incontrasto con le norme citate - che anche in relazione a tali clientiil cassiere dovesse svolgere le necessarie attività diidentificazione, verifica ed acquisizione della documentazione, perpoi accertare che tali compiti il [OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto,avendo consegnato gli importi al perito (come sostenuto nellalettera di giustificazioni) senza neanche verificare ed acquisire ladocumentazione che avrebbe dovuto ricevere dal perito stesso (v.pag. 17 della sentenza).4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2106 cod. civ., in relazioneagli articoli 1175 e 1375 cod. civ., avendo, la Corte territoriale,erroneamente svolto il giudizio di proporzionalità della sanzione,omettendo di considerare l’affidamento del lavoratore e la prassiaziendale nel valutare la gravità della condotta e l’adeguatezza delrecesso, e sovrapponendo il giudizio sull’antigiuridicità del fatto aquello, distinto, sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Si censura, invero, con modalità inammissibili, anche ilgiudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebitoNumero registro generale 25565/2025contestato, che, secondo un costante insegnamento (da ultimNuom,e rvo .s ezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026Cass. n. 36427/2023, Cass. n. 6468/2024), è devoluto al giudiceData pubblicazione 21/07/2026di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 7948/2011;Cass. n. 24349/2006; Cass. n. 3944/2005; Cass. n. 444/2003);5.2. Invero, la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità,implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici chehanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede dilegittimità soltanto quando la motivazione sul punto dellasentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizigiuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioniod argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovveromanifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v.Cass. n. 14811 del 2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che incaso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalitàdella condotta addebitata - che è il frutto di selezione e divalutazione di una pluralità di elementi - la parte ricorrente, perottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo nonpuò limitarsi ad invocare una diversa combinazione di dettielementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con lanuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 (denuncia, peraltro,vietata nella presente fattispecie, a fronte di pronuncia c.d. doppiaconforme), deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente,ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso chel'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito dellacontroversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr.Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 20817/2016).6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91cod.proc.civ.7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Niulm reiroc odi rrarceconltat ege nerale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00per compensi professionali, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 25565/2025Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 23720/2026Data pubblicazione 21/07/2026
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