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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08604/2026

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[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 550/05/2024 della Commissione TributariaRegionale della TOSCANA, depositata il 23/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 27/11/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

Dagli atti di parte e dalla sentenza impugnata si evince che lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimentonotificato in data 2 novembre 2018 con cui l’Agenzia delle entratedispose la sospensione del rimborso del credito Iva di 43.812,00 eurorelativo all’anno 2016, richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inliquidazione, in pendenza della procedura di concordato preventivocui era stata sottoposta, e in tale periodo ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]2.

La sospensione era stata disposta dall'Ufficio in quanto nellaprocedura di concordato preventivo, omologato, non erano statisoddisfatti i debiti erariali.

In particolare, emergeva il mancatopagamento di cartelle ricomprese nella procedura di concordatopreventivo della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle quali ilcommissario giudiziale aveva dichiarato che nessuna somma erastata corrisposta all’Agenzia delle entrate – Riscossione nei precedentipiani di riparto e che dai conteggi per la determinazione delle sommefinali da ripartire risultava che sarebbero restati insoddisfatti icreditori privilegiati tra cui l’Erario.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel ricorso avverso il diniego sostenevache il provvedimento di sospensione del rimborso era stato emesso aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma in tal caso lasospensione del pagamento del credito poteva operare solo inpresenza di un atto di contestazione o di irrogazione dellaNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026sanzione o di un provvedimento di accertamento di maggiori tributi,ancorché non definitivi, notificato alla creditrice; che nel caso dispecie non poteva esserci alcun credito dell'erario, essendo statoil concordato preventivo regolarmente omologato e quindi opponibilea tutti i creditori, e non dichiarato risolto.4.

L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che, nonostantel’omologazione del concordato e la scadenza del termine per la suarisoluzione, il debitore continuava ad essere obbligato al pagamentodel debito.5.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso sostenendo cheil debitore continuava ad essere obbligato al pagamento del debitonella misura ristrutturata dal concordato, pur se il termine annuale exart. 186, comma 3, L.F. era ormai decorso (Cass. n. 12085 del 2020)per cui il debito verso l'erario doveva considerarsi ancora sussistente;l’art. 23 d.lgs. 572/97 prevede la sospensione del rimborso delcredito, anche in presenza di provvedimenti non definitivi, per cuirestava applicabile, in via analogica, in presenza di fatti certi quali ilmancato pagamento dei debiti erariali nella procedura concordataria,come indicato dal commissario liquidatore.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana ha rigettato la sentenza inepigrafe indicata.6.1.

Dopo aver premesso che la questione posta dall’appellanteed avversata dall’Ufficio era se, dopo l’omologa del concordato confalcidia dei crediti, il fallimento possa essere dichiarato, entro l’annodall’omologa, previa risoluzione del concordato o per nuovi crediti(non, dunque, per quelli concordatari), in quanto l’omologazioneconcordataria produce effetti esdebitatori, oppure se, come sostenevainvece l’Ufficio, anche nell’ipotesi di concordato preventivo omologatoinadempiuto, per il quale siano decorsi i termini per la risoluzioneper inadempimento, il creditore concordatario rimasto insoddisfattoNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’adempimento dell’obbligazione così “ristrutturata” possa ancoratutelare il proprio credito, sia pure nella misura derivante dalconcordato, mentre il debitore sia ancora tenuto all’adempimentodi quanto fissato nel concordato medesimo, rimanendo inveceesdebitato per la sola quota di debiti falcidiata nella medesima sede,ha sostenuto che l’appello della società contribuente era infondatoalla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Cortenella sentenza n. 4696/2022, secondo cui, nella disciplina della leggefallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n.5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordatopreventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento deidebiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza deicreditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima edindipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.6.2.

Ha, quindi, applicato al caso di specie i principi affermati daquesta Corte nelle ordinanze n. 17703/2017 e n. 29632/17 – in basealle quali, con la riforma dell'articolo 186 l.fall. da parte deld.lgs.169/07, è venuto a cadere ogni automatismo tra risoluzione delconcordato e dichiarazione di fallimento, sicché quest'ultima puòintervenire anche a prescindere dalla previa adozione della prima,quantomeno nei casi in cui il creditore istante faccia valere il creditonon nella misura originaria, ma in quella falcidiata con la propostaconcordataria omologata ineseguita, e ha accertato che nel caso dispecie il credito erariale concordatario, risalente al 2009, era rimastoinadempiuto almeno sino al momento della sospensione del rimborsocomunicata alla banca cessionaria il 16.10.2017, per comeemergeva da plurime circostanze unitariamente convergentidell’attualità dell’inadempimento del debito concordatario erariale edin assenza di prova da parte della società debitrice di eventuali fattiimpeditivi, modificativi o estintivi della pretesa concordataria erarialetutelata tramite la sospensione del rimborso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/20266.3.

Ha, quindi, sostenuto che «Tale inadempimento - che adavviso del chiarimento successivamente operato intervenuto dalleSezioni Unite autorizzava iniziative di tutela delle ragioni delcreditore insoddisfatto volte ad attivare la procedura liquidatoriaestrema anche indipendentemente dalle previa risoluzioneconcordataria - a maggior ragione, legittimava forme di minoreinvasività volte ad evitare pregiudizi patrimoniali per il creditoreconcordatario insoddisfatto, quale va considerato il provvedimentodi sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997, con effettiriflessi sul cessionario del credito».7.

Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, illustrati con successivamemoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,22, 26 e 181 e segg. della L. Fall., nonché 23 del d.lgs. n. 472 del1997.Secondo la ricorrente, «Le questioni giuridiche fraintese emalamente decise dal Giudice regionale, che sul punto ha violato lenorme coinvolte, sembrano essere:- se l’Agenzia delle Entrate, il cui credito abbia trovatoconsiderazione in un concordato preventivo chiuso per accertatoadempimento ma sia rimasto asseritamente insoddisfatto, possa omeno emettere un provvedimento di sospensione di rimborso in baseall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997;- se tra i casi espressamente previsti da detta norma rientrano omeno anche le mere ragioni di credito che l’Agenzia vanti verso ilcontribuente pur se queste ultime non derivano da atti diNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026contestazione o di irrogazione di sanzioni o provvedimenti con i qualivengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi;- se tale potere di sospensione possa essere attivato o menononostante l’azione avanti il giudice competente (tribunalefallimentare) abbia avuto esito negativo per l’Ufficio», avendo lasentenza impugnata dato atto che «con decreto del 5.11.2019, ilTribunale di Pisa ha rigettato il ricorso proposto da Agenzia delleEntrate-Riscossione per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].».Sostiene, al riguardo, che nel caso di specie risultava per tabulasche:- con decreto del Tribunale di Pisa del 15/05/2018 il concordatopreventivo di Manifattura di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione fudichiarato chiuso «per accertato adempimento» degli obblighiconcordatari;- la sospensione del rimborso fu disposta ai sensi dell’art. 23 delD.Lgs. n. 472/1997 il 2/11/2018 perché l’Ufficio paventò la«possibilità di presentare l’istanza di risoluzione del concordato perinadempimento del debitore, ai sensi dell’art. 186 L.F.»;- avverso il citato decreto non fu mai proposto reclamo;- a distanza di più di un anno dalla chiusura del concordato, condecreto del 5/11/2019 il Tribunale di Pisa rigettò l’istanza di fallimentopresentata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento aimedesimi crediti insinuati nella procedura e asseritamente nonsoddisfatti «in difetto della preventiva risoluzione del concordato».Pertanto, aveva errato il giudice d’appello per non averconsiderato che «quelle vantate dall’Amministrazione finanziaria nonerano pretese derivanti da atti di contestazione o di irrogazione disanzioni o provvedimenti con i quali vengono accertati maggioritributi, ancorché non definitivi, bensì mere ragioni di creditodipendenti da un asserito inadempimento del concordato» e che, «aNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026tutto voler concedere quel Giudice avrebbe dovuto anche prendereprovvedimenti del Giudice civile MAI opposti (id est il decreto dichiusura del concordato per accertato adempimento e il decreto dirigetto dell’istanza di fallimento presentata dall’Agenzia delle EntrateRiscossione)».2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 57 del D. Lgs. n.546/1992, dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 56 L.Sostiene che il giudice d’appello aveva erroneamente omesso diconsiderare che il credito IVA chiesto a rimborso era maturatointegralmente all’interno della procedura di concordato preventivo eche i controcrediti vantati dall’Amministrazione erano - per stessaammissione dell’Ufficio e come accertato finanche dal Giudice civile(cfr. decreto di rigetto dell’istanza di fallimento presentatadall’Agenzia delle Entrate - Riscossione) pacificamente maturati tuttianteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo.Così correttamente agendo il Giudice regionale, a prescinderedalla mancata prova o meno dell’adempimento del concordato,avrebbe dovuto prendere atto che all’Agenzia non era consentitosospendere il rimborso giusta la diversa genesi ante/post proceduradei rapporti di debito/credito e, per l’effetto, condannarla al rimborso.3.

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.4.

Nel caso di specie è incontestato che la sospensione delrimborso del credito vantato dalla società contribuente è statadisposta dall’amministrazione finanziaria sul presuppostodell’esistenza di un controcredito da portare in compensazione, aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tale disposizione, applicata dall'Ufficio, costituisce unadeclinazione specifica, in materia tributaria, del potere discrezionaledi autotutela della P.A. in tema di fermo amministrativo di cui all'art.69 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass. n. 5139 del 2016 egiurisprudenza richiamata) del quale mutua la natura cautelare eprovvisoria in funzione di salvaguardia della possibile compensazionelegale di opposte partite relative a rapporti di debito/credito cheintercorrono esclusivamente tra Amministrazione finanziaria econtribuente (così in Cass. Sez.

U n. 2320/2020).Ne consegue allora l’applicazione del principio giurisprudenzialein base al quale l’Amministrazione finanziaria, se è presentata istanzadi rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una proceduraconcorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporrein compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei",cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, nonostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi allachiusura della procedura medesima (Cass. n. 11464/2024; neglistessi termini già Cass. n. 16779/2021).Più recentemente, Cass. n. 2005/2025, pronunciando proprio inmateria di concordato preventivo, ha affermato che in tal caso lacompensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall.,una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando ipresupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopola data di presentazione della domanda di ammissione al concordatostesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempreanteriore alla domanda.5.

Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è attenuta adetti principi, avendo esaminato la vicenda sotto altri e diversi profili,sicché si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua deiNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026superiori principi e provvederà anche alla regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 550/05/2024 della Commissione TributariaRegionale della TOSCANA, depositata il 23/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 27/11/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. Dagli atti di parte e dalla sentenza impugnata si evince che lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimentonotificato in data 2 novembre 2018 con cui l’Agenzia delle entratedispose la sospensione del rimborso del credito Iva di 43.812,00 eurorelativo all’anno 2016, richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inliquidazione, in pendenza della procedura di concordato preventivocui era stata sottoposta, e in tale periodo ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]2. La sospensione era stata disposta dall'Ufficio in quanto nellaprocedura di concordato preventivo, omologato, non erano statisoddisfatti i debiti erariali. In particolare, emergeva il mancatopagamento di cartelle ricomprese nella procedura di concordatopreventivo della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle quali ilcommissario giudiziale aveva dichiarato che nessuna somma erastata corrisposta all’Agenzia delle entrate – Riscossione nei precedentipiani di riparto e che dai conteggi per la determinazione delle sommefinali da ripartire risultava che sarebbero restati insoddisfatti icreditori privilegiati tra cui l’Erario.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel ricorso avverso il diniego sostenevache il provvedimento di sospensione del rimborso era stato emesso aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma in tal caso lasospensione del pagamento del credito poteva operare solo inpresenza di un atto di contestazione o di irrogazione dellaNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026sanzione o di un provvedimento di accertamento di maggiori tributi,ancorché non definitivi, notificato alla creditrice; che nel caso dispecie non poteva esserci alcun credito dell'erario, essendo statoil concordato preventivo regolarmente omologato e quindi opponibilea tutti i creditori, e non dichiarato risolto.4. L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che, nonostantel’omologazione del concordato e la scadenza del termine per la suarisoluzione, il debitore continuava ad essere obbligato al pagamentodel debito.5. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso sostenendo cheil debitore continuava ad essere obbligato al pagamento del debitonella misura ristrutturata dal concordato, pur se il termine annuale exart. 186, comma 3, L.F. era ormai decorso (Cass. n. 12085 del 2020)per cui il debito verso l'erario doveva considerarsi ancora sussistente;l’art. 23 d.lgs. 572/97 prevede la sospensione del rimborso delcredito, anche in presenza di provvedimenti non definitivi, per cuirestava applicabile, in via analogica, in presenza di fatti certi quali ilmancato pagamento dei debiti erariali nella procedura concordataria,come indicato dal commissario liquidatore.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana ha rigettato la sentenza inepigrafe indicata.6.1. Dopo aver premesso che la questione posta dall’appellanteed avversata dall’Ufficio era se, dopo l’omologa del concordato confalcidia dei crediti, il fallimento possa essere dichiarato, entro l’annodall’omologa, previa risoluzione del concordato o per nuovi crediti(non, dunque, per quelli concordatari), in quanto l’omologazioneconcordataria produce effetti esdebitatori, oppure se, come sostenevainvece l’Ufficio, anche nell’ipotesi di concordato preventivo omologatoinadempiuto, per il quale siano decorsi i termini per la risoluzioneper inadempimento, il creditore concordatario rimasto insoddisfattoNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’adempimento dell’obbligazione così “ristrutturata” possa ancoratutelare il proprio credito, sia pure nella misura derivante dalconcordato, mentre il debitore sia ancora tenuto all’adempimentodi quanto fissato nel concordato medesimo, rimanendo inveceesdebitato per la sola quota di debiti falcidiata nella medesima sede,ha sostenuto che l’appello della società contribuente era infondatoalla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Cortenella sentenza n. 4696/2022, secondo cui, nella disciplina della leggefallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n.5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordatopreventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento deidebiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza deicreditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima edindipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.6.2. Ha, quindi, applicato al caso di specie i principi affermati daquesta Corte nelle ordinanze n. 17703/2017 e n. 29632/17 – in basealle quali, con la riforma dell'articolo 186 l.fall. da parte deld.lgs.169/07, è venuto a cadere ogni automatismo tra risoluzione delconcordato e dichiarazione di fallimento, sicché quest'ultima puòintervenire anche a prescindere dalla previa adozione della prima,quantomeno nei casi in cui il creditore istante faccia valere il creditonon nella misura originaria, ma in quella falcidiata con la propostaconcordataria omologata ineseguita, e ha accertato che nel caso dispecie il credito erariale concordatario, risalente al 2009, era rimastoinadempiuto almeno sino al momento della sospensione del rimborsocomunicata alla banca cessionaria il 16.10.2017, per comeemergeva da plurime circostanze unitariamente convergentidell’attualità dell’inadempimento del debito concordatario erariale edin assenza di prova da parte della società debitrice di eventuali fattiimpeditivi, modificativi o estintivi della pretesa concordataria erarialetutelata tramite la sospensione del rimborso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/20266.3. Ha, quindi, sostenuto che «Tale inadempimento - che adavviso del chiarimento successivamente operato intervenuto dalleSezioni Unite autorizzava iniziative di tutela delle ragioni delcreditore insoddisfatto volte ad attivare la procedura liquidatoriaestrema anche indipendentemente dalle previa risoluzioneconcordataria - a maggior ragione, legittimava forme di minoreinvasività volte ad evitare pregiudizi patrimoniali per il creditoreconcordatario insoddisfatto, quale va considerato il provvedimentodi sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997, con effettiriflessi sul cessionario del credito».7. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, illustrati con successivamemoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,22, 26 e 181 e segg. della L. Fall., nonché 23 del d.lgs. n. 472 del1997.Secondo la ricorrente, «Le questioni giuridiche fraintese emalamente decise dal Giudice regionale, che sul punto ha violato lenorme coinvolte, sembrano essere:- se l’Agenzia delle Entrate, il cui credito abbia trovatoconsiderazione in un concordato preventivo chiuso per accertatoadempimento ma sia rimasto asseritamente insoddisfatto, possa omeno emettere un provvedimento di sospensione di rimborso in baseall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997;- se tra i casi espressamente previsti da detta norma rientrano omeno anche le mere ragioni di credito che l’Agenzia vanti verso ilcontribuente pur se queste ultime non derivano da atti diNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026contestazione o di irrogazione di sanzioni o provvedimenti con i qualivengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi;- se tale potere di sospensione possa essere attivato o menononostante l’azione avanti il giudice competente (tribunalefallimentare) abbia avuto esito negativo per l’Ufficio», avendo lasentenza impugnata dato atto che «con decreto del 5.11.2019, ilTribunale di Pisa ha rigettato il ricorso proposto da Agenzia delleEntrate-Riscossione per la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].».Sostiene, al riguardo, che nel caso di specie risultava per tabulasche:- con decreto del Tribunale di Pisa del 15/05/2018 il concordatopreventivo di Manifattura di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione fudichiarato chiuso «per accertato adempimento» degli obblighiconcordatari;- la sospensione del rimborso fu disposta ai sensi dell’art. 23 delD.Lgs. n. 472/1997 il 2/11/2018 perché l’Ufficio paventò la«possibilità di presentare l’istanza di risoluzione del concordato perinadempimento del debitore, ai sensi dell’art. 186 L.F.»;- avverso il citato decreto non fu mai proposto reclamo;- a distanza di più di un anno dalla chiusura del concordato, condecreto del 5/11/2019 il Tribunale di Pisa rigettò l’istanza di fallimentopresentata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento aimedesimi crediti insinuati nella procedura e asseritamente nonsoddisfatti «in difetto della preventiva risoluzione del concordato».Pertanto, aveva errato il giudice d’appello per non averconsiderato che «quelle vantate dall’Amministrazione finanziaria nonerano pretese derivanti da atti di contestazione o di irrogazione disanzioni o provvedimenti con i quali vengono accertati maggioritributi, ancorché non definitivi, bensì mere ragioni di creditodipendenti da un asserito inadempimento del concordato» e che, «aNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026tutto voler concedere quel Giudice avrebbe dovuto anche prendereprovvedimenti del Giudice civile MAI opposti (id est il decreto dichiusura del concordato per accertato adempimento e il decreto dirigetto dell’istanza di fallimento presentata dall’Agenzia delle EntrateRiscossione)».2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 57 del D. Lgs. n.546/1992, dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 56 L.Sostiene che il giudice d’appello aveva erroneamente omesso diconsiderare che il credito IVA chiesto a rimborso era maturatointegralmente all’interno della procedura di concordato preventivo eche i controcrediti vantati dall’Amministrazione erano - per stessaammissione dell’Ufficio e come accertato finanche dal Giudice civile(cfr. decreto di rigetto dell’istanza di fallimento presentatadall’Agenzia delle Entrate - Riscossione) pacificamente maturati tuttianteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo.Così correttamente agendo il Giudice regionale, a prescinderedalla mancata prova o meno dell’adempimento del concordato,avrebbe dovuto prendere atto che all’Agenzia non era consentitosospendere il rimborso giusta la diversa genesi ante/post proceduradei rapporti di debito/credito e, per l’effetto, condannarla al rimborso.3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.4. Nel caso di specie è incontestato che la sospensione delrimborso del credito vantato dalla società contribuente è statadisposta dall’amministrazione finanziaria sul presuppostodell’esistenza di un controcredito da portare in compensazione, aisensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tale disposizione, applicata dall'Ufficio, costituisce unadeclinazione specifica, in materia tributaria, del potere discrezionaledi autotutela della P.A. in tema di fermo amministrativo di cui all'art.69 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass. n. 5139 del 2016 egiurisprudenza richiamata) del quale mutua la natura cautelare eprovvisoria in funzione di salvaguardia della possibile compensazionelegale di opposte partite relative a rapporti di debito/credito cheintercorrono esclusivamente tra Amministrazione finanziaria econtribuente (così in Cass. Sez. U n. 2320/2020).Ne consegue allora l’applicazione del principio giurisprudenzialein base al quale l’Amministrazione finanziaria, se è presentata istanzadi rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una proceduraconcorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporrein compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei",cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, nonostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi allachiusura della procedura medesima (Cass. n. 11464/2024; neglistessi termini già Cass. n. 16779/2021).Più recentemente, Cass. n. 2005/2025, pronunciando proprio inmateria di concordato preventivo, ha affermato che in tal caso lacompensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall.,una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando ipresupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopola data di presentazione della domanda di ammissione al concordatostesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempreanteriore alla domanda.5. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è attenuta adetti principi, avendo esaminato la vicenda sotto altri e diversi profili,sicché si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua deiNumero registro generale 25643/2024Numero sezionale 8174/2025Numero di raccolta generale 8604/2026Data pubblicazione 07/04/2026superiori principi e provvederà anche alla regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO