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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/11/2021, ha proposto ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi della motivazione, l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'intervenuta prescrizione del reato contestato.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto in forma non consentita.

Il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274636).

3. inammissibilità del ricorso, consegue la . condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/11/2021, ha proposto ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi della motivazione, l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'intervenuta prescrizione del reato contestato. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto in forma non consentita. Il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274636). 3. inammissibilità del ricorso, consegue la . condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 01887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris