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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23180/2026

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ntenza del 07/11/2025 della Corte di appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il delitto difurto aggravato;[OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente, con un unico motivo, deduce che il delitto difurto postula un danno economico che in questo caso non sussisterebbe per lasottrazione del tester di un profumo non destinato alla vendita e che avrebbedovuto essere applicata la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, inoltre, l’imputata lamenta che, comunque, la sottrazione deltester ha comportato un danno irrisorio talché avrebbe dovuto essere concessala circostanza attenuate di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è assolutamente aspecifico con riguardo allaresponsabilità per il reato ascritto, poiché non si confronta con l’idoneamotivazione della decisione censurata, la quale ha sottolineato che il testersottratto, costituito dall’intera boccetta di un profumo, ha un valore di euro100,00;[OSCURATO:PERSONA] che alcuna argomentazione è posta dall’imputata a fondamentodella richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, anche rispetto all’omessa concessione della circostanzamodo logico, senza che l’imputata si sia confrontata con le relativeargomentazioni, che non può essere considerato irrisorio un danno di euro100,00;[OSCURATO:PERSONA] dunque inammissibile il motivo proposto, perché privo di unadeguato confronto con le ragioni poste a fondamento dell’impugnata decisione(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 07/11/2025 della Corte di appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la pronuncia di primo grado di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il delitto difurto aggravato;[OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente, con un unico motivo, deduce che il delitto difurto postula un danno economico che in questo caso non sussisterebbe per lasottrazione del tester di un profumo non destinato alla vendita e che avrebbedovuto essere applicata la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, inoltre, l’imputata lamenta che, comunque, la sottrazione deltester ha comportato un danno irrisorio talché avrebbe dovuto essere concessala circostanza attenuate di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è assolutamente aspecifico con riguardo allaresponsabilità per il reato ascritto, poiché non si confronta con l’idoneamotivazione della decisione censurata, la quale ha sottolineato che il testersottratto, costituito dall’intera boccetta di un profumo, ha un valore di euro100,00;[OSCURATO:PERSONA] che alcuna argomentazione è posta dall’imputata a fondamentodella richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che, anche rispetto all’omessa concessione della circostanzamodo logico, senza che l’imputata si sia confrontata con le relativeargomentazioni, che non può essere considerato irrisorio un danno di euro100,00;[OSCURATO:PERSONA] dunque inammissibile il motivo proposto, perché privo di unadeguato confronto con le ragioni poste a fondamento dell’impugnata decisione(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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