CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.tiPAOLO VOSO e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso lacancelleria della Corte di Cassazione- controricorrenti -Numero registro generale 10352/2021Numero sezionale 5186/2022avverso la sentenza n. 4491/2020 della CORTE D'APPELLO diNumero di raccolta generale 17703/2022NAPOLI, depositata il 23/12/2020; Data pubblicazione 31/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OLIVACon atto di citazione notificato il 21.6.2004 [OSCURATO:PERSONA] eRiccio [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ForgettaMichelina innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezionedistaccata di Carinola, invocando l’accertamento del confine tra ilfondo di proprietà di essi attori e quello dei convenuti, nonché lacondanna di questi ultimi al rilascio della porzione occupata ed alrisarcimento del danno.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda,eccependo la certezza del confine e spiegando domandariconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto perusucapione, a loro favore, della porzione contestata, ai sensi diquanto previsto dall’art. 1159 c.c.Con sentenza n. 2970/2015 il Tribunale accoglieva in parte ladomanda principale, determinando il confine e condannando iconvenuti al risarcimento del danno, quantificato in sommainferiore a quella richiesta dagli attori.Con la sentenza impugnata, n. 4491/2020, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza del Mancini e della Forgetta, accoglieva ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di VosoEmilio, avverso la decisione di prima istanza, relativamente alquantum del risarcimento, aumentando la somma riconosciuta agliappellanti.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisioneMancini Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.2 di 6Numero registro generale 10352/2021Numero sezionale 5186/2022Numero di raccolta generale 17703/2022RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 31/05/2022Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA].380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.INAMMISSIBILITA’ del ricorso.Con atto di citazione notificato il 21.6.2004 [OSCURATO:PERSONA] e RiccioCarmela evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ForgettaMichelina innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezionedistaccata di Carinola, invocando l’accertamento del confine tra illoro fondo e quello dei convenuti e la condanna di questi ultimi alrilascio dell’area illecitamente occupata ed al risarcimento deldanno. Si costituivano i predetti convenuti, resistendo alladomanda, allegando la certezza del confine, e spiegando domandariconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapionespeciale, ex art. 1159 c.c., a loro favore, dell’area in contestazione,in funzione del possesso ultradecennale esercitato sulla stessa.Con sentenza n. 2970/2015 il Tribunale accoglieva in parte ladomanda, fissando i confini e condannando i convenuti al ristorodel danno, sia pure in misura minore a quella invocata dagli attori.Gli attori interponevano appello avverso detta decisione,contestando la statuizione sulle spese assunta dal Tribunale, e laCorte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n.4491/2020, resa nella resistenza del Mancini e della Forgetta,accoglieva in parte il gravame, riconoscendo agli appellanti, a titolodi spese, un importo superiore a quello liquidato dal primo giudice.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ManciniGiovannie [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.Con il primo di essi, i ricorrenti lamentano la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Cortepartenopea avrebbe reso una motivazione “assolutamente scarna”a sostegno della propria decisione di rideterminare le spese di lite3 di 6Numero registro generale 10352/2021Numero sezionale 5186/2022spettanti agli appellanti.Numero di raccolta generale 17703/2022Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violDaaztai opunbbelic aezio ne 31/05/2022falsa applicazione degli artt. 10, 14, 15 c.p.c. e 5 del D. M. n. 55del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente determinato lespese in ragione dello scaglione di valore compreso da € 26.000 ad€ 52.000, in luogo di quello, inferiore, che era stato applicato dalTribunale.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di unfatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che lacausa avesse valore indeterminabile, omettendo di considerareche, trattandosi di domanda di accertamento dei confini, il valoredel giudizio doveva essere apprezzato secondo i criteri di cui all’art.15 c.p.c. e di tener conto che la domande accessorie, dirisarcimento del danno e di pagamento di una indennità daoccupazione, proposte dagli attori erano state accolte solo perl’importo, rispettivamente, di € 1.270 per la prima, e di € 130, perla seconda.Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione del D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n.37 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente individuato loscaglione di tariffa da applicare, non tenendo conto del principioper cui, in presenza di accoglimento solo parziale della domanda, ilvalore della causa va individuato con riferimento al criterio deldecisum.Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sonoinammissibili per carenza di specificità, in quanto i ricorrenti nonindicano, in nessuna parte del ricorso, quale sarebbe stato, inconcreto, il pregiudizio economico che essi avrebbero patito pereffetto del vizio denunciato. In proposito, il collegio ritiene di dare4 di 6Numero registro generale 10352/2021Numero sezionale 5186/2022continuità all’orientamento secondo cui, qualora la parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17703/2022lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariDfafta ,p ubobl icdaziio ne 31/05/2022uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di meritoavrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nelmotivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importiconsiderati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017,Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009,Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017,Rv. 64617), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3,Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrareche l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, inconcreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanzan. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modoil collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato,in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subitoper effetto del vizio denunciato”.[OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementiulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramenteriproduttiva. In particolare, nulla viene dedotto sul pregiudizio che,in concreto, sarebbe stato patito dalla parte ricorrente, la qualepertanto non dialoga con la proposta di decisione comunicatale.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.5 di 6Numero registro generale 10352/2021Numero sezionale 5186/2022la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parteNumero di raccolta generale 17703/2022ricorrente al pagamento, in favore della parte controriDcaotar rpuebnblitceaz,io ne 31/05/2022delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generalinella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti comeper legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi distrattario nel controricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SestaSezione Civile, in data 13 maggio 2022.Il Presidente(L. G. Lombardo)6 di 6