Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40021/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 26.6.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica rispettivamente ascritti, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, che rideterminava in senso favorevole agli imputati, sulla base dell'accordo delle parti, in applicazione del disposto dell'art. 599 bis, c.p.p.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su distinti motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di riconoscimento della contestata recidiva reiterata e di mancata concessione della circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., a suo avviso configurabile, avendo proposto un'offerta di integrale risarcimento del danno derivante da reato, in favore della costituita parte civile.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ex art. 416, c.p., per cui si è proceduto nei suoi confronti, non essendo stata raggiunta 1,3 prova dell'inserimento del ricorrente nella compagine associativa.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge, in quanto, da un lato, la pena inflitta non rientra nei limiti edittali previsti dalla formulazione dell'art. 624 bis, c.p., al momento di commissione dei fatti; dall'altro, gli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena-base avrebbero dovuto essere proporzionali alla riduzione sulla dosimetria della pena, operata in secondo grado con il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello ha omesso ogni discernimento in relazione alla sussistenza di motivi che avrebbero potuto determinare un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, c.p.p., alla luce delle osservazioni svolte dalla difesa con il primo motivo di appello„

2.5. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], amenta violazione di legge, al pari del Colurciello, in quanto il giudice di appello ha individuato la pena sull'erroneo presupposto che all'epoca dei fatti il minimo edittale per il reato ex art. 624 bis, c.p., fosse pari a tre anni di reclusione.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Né va taciuto, per completezza espositiva, la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, dei motivi di ricorso dello Scodellaro, del Delle Donne, dello Iaccarino e del secondo motivo di ricorso del Colurciello, posto che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez.

V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853: sez.

V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194).

Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le dpglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

CaSS., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). [OSCURATO:PERSONA] e l'Esposito denunciano anche l'illegalità della pena.

La corte territoriale, nella nuova dosimetria della pena, ha individuato la pena-base da applicare al Colurciello per il reato ex art. 624 bis, c.p., di cui al capo o) dell'imputazione, nella misura di anni tre mesi sei di reclusione e di euro 309,00 di multa, mentre per l'Esposito la pena- base, sempre con riferimento al reato di cui al citato capo o), è stata fissata in anni tre di reclusione e in euro 450,00 di multa.

Ciò sul presupposto che "i limiti edittali per il delitto di cui all'art. 624 bis, co. 1, c.p., all'epoca dei fatti (anno 2016) erano della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 309 ad euro 1032" (cfr. p. 11).

Orbene, non è revocabile in dubbio che nel 2016 la pena prevista dall'art. 624 bis, c.p., andava da un anno a sei anni di reclusione e da euro 309,00 a euro 1032,00 di multa.

L'errore in cui è incorsa la corte di appello appare, tuttavia, irrilevante, trattandosi di un mero lapsus calami, come appare evidente dalla duplice circostanza che la pena inflitta in appello rientra nella cornice edittale prevista dall'art. 624 bis, c.p., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, e che corretto appare il riferimento della corte territoriale alla sanzione pecuniaria, sintomo inequivocabile della volontà del giudice di primo grado di applicare la disciplina previgente, posto che la sanzioni pecuniarie in precedenza indicate, inflitte al Colurciello e all'Esposito, sono di entità inferiore al minimo edittale previsto dalla nuova formulazione dell'art. 624 bis, c.p., inserita nel 2017, pari a euro 927,00.

La pena in questione, dunque, non può ritenersi illegale, in quanto non vi sono elementi concreti per poter affermare che si tratti di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento della commissione dei fatti (cfr. Cass., Sez.

U. del 31:3.2022, Miraglia).

Illegale, del resto, per costante insegnamento della Suprema Corte, è solo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero la sanzione che, per specie e quantità, risulti eccedente per superamento, in difetto od in eccesso, dei limiti stabiliti dalla legge per ciascun tipo di pena (cfr. Sez. 6 13.10.1992, Rv. 191996; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Rv. 214742; Sez.

U., n. 6240 del 27/11/2014 Rv. 262327; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Rv. 256879; Sez. 5 n. 8639 del 20.1.2016, Rv. 266080).

Dunque, anche sotto questo profilo, non è possibile ritenere illegale la pena-base determinata nella misura innanzi richiamata nei confronti del Coluricielllo e dell'Esposito.

Né i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di un vizio relativo alla formazione della volontà dei due imputati di accedere al concordato, non essendo stato specificato il contenuto dell'accordo sulla pena, sicché nemmeno può sostenersi, come suggerito con argomento invero suggestivo, ma generico, da parte dell'Esposito, che la volontà della corte di appello era quella di attestarsi sul minimo edittale della pena detentiva.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 26.6.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica rispettivamente ascritti, limitatamente all'entità del trattamento sanzionatorio, che rideterminava in senso favorevole agli imputati, sulla base dell'accordo delle parti, in applicazione del disposto dell'art. 599 bis, c.p.p. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati su distinti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di riconoscimento della contestata recidiva reiterata e di mancata concessione della circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., a suo avviso configurabile, avendo proposto un'offerta di integrale risarcimento del danno derivante da reato, in favore della costituita parte civile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ex art. 416, c.p., per cui si è proceduto nei suoi confronti, non essendo stata raggiunta 1,3 prova dell'inserimento del ricorrente nella compagine associativa. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge, in quanto, da un lato, la pena inflitta non rientra nei limiti edittali previsti dalla formulazione dell'art. 624 bis, c.p., al momento di commissione dei fatti; dall'altro, gli aumenti operati a titolo di continuazione sulla pena-base avrebbero dovuto essere proporzionali alla riduzione sulla dosimetria della pena, operata in secondo grado con il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello ha omesso ogni discernimento in relazione alla sussistenza di motivi che avrebbero potuto determinare un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, c.p.p., alla luce delle osservazioni svolte dalla difesa con il primo motivo di appello„ 2.5. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], amenta violazione di legge, al pari del Colurciello, in quanto il giudice di appello ha individuato la pena sull'erroneo presupposto che all'epoca dei fatti il minimo edittale per il reato ex art. 624 bis, c.p., fosse pari a tre anni di reclusione. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Né va taciuto, per completezza espositiva, la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, dei motivi di ricorso dello Scodellaro, del Delle Donne, dello Iaccarino e del secondo motivo di ricorso del Colurciello, posto che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853: sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le dpglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. CaSS., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). [OSCURATO:PERSONA] e l'Esposito denunciano anche l'illegalità della pena. La corte territoriale, nella nuova dosimetria della pena, ha individuato la pena-base da applicare al Colurciello per il reato ex art. 624 bis, c.p., di cui al capo o) dell'imputazione, nella misura di anni tre mesi sei di reclusione e di euro 309,00 di multa, mentre per l'Esposito la pena- base, sempre con riferimento al reato di cui al citato capo o), è stata fissata in anni tre di reclusione e in euro 450,00 di multa. Ciò sul presupposto che "i limiti edittali per il delitto di cui all'art. 624 bis, co. 1, c.p., all'epoca dei fatti (anno 2016) erano della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 309 ad euro 1032" (cfr. p. 11). Orbene, non è revocabile in dubbio che nel 2016 la pena prevista dall'art. 624 bis, c.p., andava da un anno a sei anni di reclusione e da euro 309,00 a euro 1032,00 di multa. L'errore in cui è incorsa la corte di appello appare, tuttavia, irrilevante, trattandosi di un mero lapsus calami, come appare evidente dalla duplice circostanza che la pena inflitta in appello rientra nella cornice edittale prevista dall'art. 624 bis, c.p., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, e che corretto appare il riferimento della corte territoriale alla sanzione pecuniaria, sintomo inequivocabile della volontà del giudice di primo grado di applicare la disciplina previgente, posto che la sanzioni pecuniarie in precedenza indicate, inflitte al Colurciello e all'Esposito, sono di entità inferiore al minimo edittale previsto dalla nuova formulazione dell'art. 624 bis, c.p., inserita nel 2017, pari a euro 927,00. La pena in questione, dunque, non può ritenersi illegale, in quanto non vi sono elementi concreti per poter affermare che si tratti di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento della commissione dei fatti (cfr. Cass., Sez. U. del 31:3.2022, Miraglia). Illegale, del resto, per costante insegnamento della Suprema Corte, è solo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero la sanzione che, per specie e quantità, risulti eccedente per superamento, in difetto od in eccesso, dei limiti stabiliti dalla legge per ciascun tipo di pena (cfr. Sez. 6 13.10.1992, Rv. 191996; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Rv. 214742; Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014 Rv. 262327; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Rv. 256879; Sez. 5 n. 8639 del 20.1.2016, Rv. 266080). Dunque, anche sotto questo profilo, non è possibile ritenere illegale la pena-base determinata nella misura innanzi richiamata nei confronti del Coluricielllo e dell'Esposito. Né i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di un vizio relativo alla formazione della volontà dei due imputati di accedere al concordato, non essendo stato specificato il contenuto dell'accordo sulla pena, sicché nemmeno può sostenersi, come suggerito con argomento invero suggestivo, ma generico, da parte dell'Esposito, che la volontà della corte di appello era quella di attestarsi sul minimo edittale della pena detentiva. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 40021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris