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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 32109/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA nel procedimento iscrittod’ufficio al n.

RG 2629 /2 023 , per correzione di errore materiale dell’ordinanza Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2022, n. 18951,resa su ricorso iscritto al n.

RG 31362/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, in qualità di incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via della Consulta, n. 1/B. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Correzione errore materiale (Ord. 18951/2022 Sesta sez. civ.

Cassazione) 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In sede di annotazione di errore materiale disposto d a ll ’ordinanza n. 18951/2022del 13 aprile 202 2 , dep ositata i n data 1 3 gi ugn o 202 2 , con cui la Corte correggeva la sentenza n. 12503 / 2021 depositata in data 12 maggio 2021, all’esito di ricorso promosso da [OSCURATO:SOCIETA] . , l’Ufficio segnalava quanto segue: nellamenzionata pronuncia n. 18951/2022 la Corte ha erroneamente indicato in epigrafe, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, quando invece, nella causa definita dalla sentenza n. 12503/201, ricorreva [OSCURATO:SOCIETA].; h a indicato , nel corpo dell’ordinanza, due distinte pronunce da correggere (n. 12503/2021 e n. 29911/2020, quest’ultima vertente tra altre parti); ha disposto, nel p.q.m., la correzione della pronuncia n. 29911/2020, già corretta,con annotazione eseguita, dall’ordinanza n. 31084/2021.

A seguito di detta segnalazione veniva disposta l’iscrizione d’ufficio a ruolo, ex art. 391-bis cod. proc. civ., del presente procedimento per la relativa correzione.

CONSIDERATO Ricorrono i presupposti per la correzione d’ufficio di errore materiale, essendo la segnalazione fondata nei termini di seguito indicati.

Va, pertanto, corretta l’ordinanza n. 1 8951 /202 2, depositata il 1 3 giugno 2022, cosicché in epigrafedi detta ordinanza risulti sì la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrente nel giudizio definito con la sentenza n. 12503/2021; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020(...)”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretta l’ordinanza n. 18951/2022, depositata il 13.06.2022, cosicché in epigrafe risulti sì la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante della originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020 (...)”.

Manda alla Cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento iscrittod’ufficio al n. RG 2629 /2 023 , per correzione di errore materiale dell’ordinanza Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2022, n. 18951,resa su ricorso iscritto al n. RG 31362/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, in qualità di incorporante della società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via della Consulta, n. 1/B. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Correzione errore materiale (Ord. 18951/2022 Sesta sez. civ. Cassazione) 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In sede di annotazione di errore materiale disposto d a ll ’ordinanza n. 18951/2022del 13 aprile 202 2 , dep ositata i n data 1 3 gi ugn o 202 2 , con cui la Corte correggeva la sentenza n. 12503 / 2021 depositata in data 12 maggio 2021, all’esito di ricorso promosso da [OSCURATO:SOCIETA] . , l’Ufficio segnalava quanto segue: nellamenzionata pronuncia n. 18951/2022 la Corte ha erroneamente indicato in epigrafe, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, quando invece, nella causa definita dalla sentenza n. 12503/201, ricorreva [OSCURATO:SOCIETA].; h a indicato , nel corpo dell’ordinanza, due distinte pronunce da correggere (n. 12503/2021 e n. 29911/2020, quest’ultima vertente tra altre parti); ha disposto, nel p.q.m., la correzione della pronuncia n. 29911/2020, già corretta,con annotazione eseguita, dall’ordinanza n. 31084/2021. A seguito di detta segnalazione veniva disposta l’iscrizione d’ufficio a ruolo, ex art. 391-bis cod. proc. civ., del presente procedimento per la relativa correzione. CONSIDERATO Ricorrono i presupposti per la correzione d’ufficio di errore materiale, essendo la segnalazione fondata nei termini di seguito indicati. Va, pertanto, corretta l’ordinanza n. 1 8951 /202 2, depositata il 1 3 giugno 2022, cosicché in epigrafedi detta ordinanza risulti sì la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrente nel giudizio definito con la sentenza n. 12503/2021; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020(...)”. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che venga corretta l’ordinanza n. 18951/2022, depositata il 13.06.2022, cosicché in epigrafe risulti sì la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante della originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020 (...)”. Manda alla Cancelleria per gli ademp
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