CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/6/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento con eliminazione della relativa pena e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e di danneggiamento aggravato in relazione alla sottrazione di tre caloriferi dai locali di una scuola materna previa apertura di un varco nella recinzione dello stabile e forzatura della grata di ferro posta a protezione di una delle finestre dell'immobile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di furto, avendo la Corte fondato la prova della medesima esclusivamente sulle risultanze del verbale d'arresto, omettendo di confutare le censure proposte con il gravame di merito. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito al reato di danneggiamento, lamentando come la recinzione che si è assunto essere stata danneggiata era in realtà in pessimo stato e come alcuna alterazione irreversibile della medesima sarebbe stata operata. Sempre i medesimi vizi vengono dedotti anche con il terzo e quarto motivo. Nel primo caso viene obiettato che a seguito del riconoscimento dell'equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p. nel testo vigente all'epoca dei fatti era possibile applicare la sola pena pecuniaria, rimanendo dunque ingiustificata la scelta della Corte di confermare invece l'irrogazione di quella detentiva. Con il quarto motivo viene invece eccepito che, a seguito dell'intervento di depenalizzazione dovuto al d.lgs. n. 7 del 2016, la fattispecie di danneggiamento semplice non è più prevista dalla legge come reato, bensì come mero illecito civile. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente, evidenzia come, sempre in ragione dell'esito del giudizio di bilanciamento, i reati contestati dovevano ritenersi improcedibili per difetto di querela e comunque prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, atteso che il ricorrente non evidenzia - ma si limita ad asserirlo - per quale ragione il contenuto del verbale d'arresto non costituirebbe prova sufficiente della responsabilità dell'imputato, per come ritenuto dalla Corte territoriale. Non meno generica è poi la doglianza relativa all'omessa confutazione dei motivi d'appello, non essendo specificato in che termini gli stessi non avrebbero trovato riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.3. I motivi dal secondo al quarto sono parimenti inammissibili in quanto hanno ad oggetto questioni non già devolute al giudice dell'appello con il gravame di merito, con il quale era stato attinto esclusivamente il punto relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto. Il quinto motivo è invece manifestamente infondato. E' infatti irrilevante l'esito del giudizio di bilanciamento ai fini della procedibilità del suddetto reato e del calcolo del termine di prescrizione. Per costante insegnamento di questa Corte la ritenuta prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 22952 del 21/12/2020, dep. 2021, Sadik, Rv. 281454). Parimenti consolidato è anche il principio per cui il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 5, Sentenza n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601). 4. Nonostante la ritenuta inammissibilità dei motivi di ricorso la Corte non può esimersi dal rilevare che il contestato concorso tra i reati di furto aggravato e di danneggiamento si traduce in una errata qualificazione giuridica dei fatti, cui è consentito porre rimedio in questa sede anche d'ufficio non richiedendo accertamenti di fatto. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti, il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, in quanto la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto e il danneggiamento è dunque elemento costitutivo della fattispecie aggravante di tale ultimo reato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 49571 del 23/09/2014, F., Rv. 261732). Ne consegue che la sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo al reato di danneggiamento, che non sussiste, dovendosi altresì provvedere ad eliminare l'aumento di pena disposto nel merito per la continuazione con riguardo al medesimo reato pari a mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa. Dichiara inam