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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29929/2026

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VINE;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per truffa e associazione per delinquere); rilevato che il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'illegittimità ed illegalità della pena, quanto alla definizione degli aumenti in continuazione (erroneamente fissati tutti nella stessa misura) e al computo della diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione di un parametro soggettivo, la giovane età dell'imputato, e ciò nondimeno operata sulla sola pena base, salvo i successivi aumenti per la continuazione); rilevato che il procedimento è stato definito ex art. 599-bis cod. proc. pen. e che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.MSezione VII Pe,n3ie 6 - AGO 2926

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VINE;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per truffa e associazione per delinquere); rilevato che il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'illegittimità ed illegalità della pena, quanto alla definizione degli aumenti in continuazione (erroneamente fissati tutti nella stessa misura) e al computo della diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione di un parametro soggettivo, la giovane età dell'imputato, e ciò nondimeno operata sulla sola pena base, salvo i successivi aumenti per la continuazione); rilevato che il procedimento è stato definito ex art. 599-bis cod. proc. pen. e che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.MSezione VII Pe,n3ie 6 - AGO 2926
Sentenza Cassazione n. 29929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris