CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 10999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Navone) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre imprecisati vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] te O ni [OSCURATO:PERSONA] tanzo DEPOS n'[OSCURATO:PERSONA] C t4:S-ARIA 15 MAR2624 Fun:zodati