CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 17098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ritto al n. 1298/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 85 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, in via 2022 Tertulliano, n. 11 86g - contro ricorrente -nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1088/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello, Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Comune di Cerzeto per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 44 e 45 legge fallimentare e, in subordine, la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 legge fallimentare, dell'atto di cessione pro soluto, in favore della società convenuta, di un credito che la società ..' .../ fallita vantava nei confronti del Comune di Cerzeto, posto in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento in dedotta esecuzione di una transazione. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato tutte le domande, ritenendo estensibili alla fattispecie sottoposta al suo esame l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 2901 cod. civ. e, comunque, insussistente il requisito del pericolo di danno per gli altri creditori. 2. La Corte di Appello di Catanzaro, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato «l'inefficacia nei confronti della massa fallimentare della cessione di credito stipulata a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di euro 135.973,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre interessi legali dalla 2domanda giudiziale al saldo», compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 3. Ricorre per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede il Comune di Cerzeto. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. cod proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, art. 66 e art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all'affermata revocabilità dell'atto di cessione del credito per effetto dell'anomalia delle modalità adottate per l'estinzione dell'obbligazione, ritenuta revocabile a seguito della pretesa non utilizzabilità dell'esimente dell'adempimento di un debito scaduto, come atto dovuto, per l'asserita applicabilità alla revocatoria ordinaria del presupposto oggettivo del principio della par condicio creditorum». Segnatamente, la società ricorrente censura la decisione gravata là dove la Corte di merito, diversamente dal giudice di primo grado, uniformandosi al principio espresso dalla sentenza di questa Corte n. 28981 del 10 dicembre 2008, aveva considerato inapplicabile l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 2901 cod. civ., sebbene estesa dalla stessa giurisprudenza di legittimità a fattispecie diverse 3dall'adempimento in senso tecnico e, in particolare, alle alienazioni, il cui prezzo sia destinato a soddisfare il debito scaduto o alcuni tra più debiti scaduti, a condizione che rappresenti l'unico mezzo per soddisfarli. Sostiene la ricorrente che, invece, è sicuramente applicabile, nella specie, l'esenzione prevista dal terzo comma dell'art. 2901 cod. civ., avendo la cessione l'unico scopo di adempiere l'obbligazione e non avendo la debitrice la possibilità di soddisfare in altro modo il credito scaduto. 1.1. La censura è infondata. 1.2. La decisione impugnata non si discosta dall'indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale la cessione di crediti «costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 L.F.; il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., trova invero applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto; né l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 cod. civ., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 l.f., posta a tutela della "par condicio creditorum"» (Cass., sez. 1, 10/12/2008, n. 28981; con riguardo alla datio in solutum, Cass., sez. 6 - 1, 14/11/2017, n. 26927). 41.3. Come ribadito da questa Sezione in altro giudizio avente ad oggetto fattispecie sovrapponibile a quella in esame, «laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 I.f., in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, terzo comma, cod. proc. civ., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore» (in senso conforme, Cass., sez. 3, 14/10/2021, n. 28127; v. pure Cass., sez. 3, 19/02/2020, n. 4244). La Corte d'appello non si è discostata dai principi suesposti e, pertanto, la sentenza si sottrae alla censura ad essa rivolta con il mezzo in esame. 2. Con il secondo motivo si denuncia la «violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, art. 66, e art. 2901 cod. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) o ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. con specifico riguardo all'elemento del pregiudizio derivato della cessione del credito, ed alla sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis» La società ricorrente ribadisce che i giudici di appello avrebbero totalmente omesso di valutare quanto dedotto sia in primo sia in secondo grado in ordine agli effetti della cessione del credito ed alla 5conseguente inesistenza di qualsiasi danno per la massa dei creditori. Sottolinea, in particolare, che la transazione e la cessione del credito poste in essere avevano, in realtà, consentito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di conseguire notevoli benefici e, precisamente, di recuperare crediti vantati scaduti da tempo, di ottenere lo sblocco delle proprie risorse finanziarie e di superare problematiche di carattere finanziario. Soggiunge che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'eventus damni, poiché non aveva adeguatamente valutato che la Curatela, a fronte di specifica contestazione, non aveva assolto all'onere sulla stessa gravante, essendosi limitata a depositare documentazione avente data successiva alla cessione del credito, benché fosse necessario dimostrare che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, fosse derivato dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la decisione non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire ad essi dal risultato annunciato», venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi», non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 2/11/2016, n. 22232 e giurisprudenza ivi richiamata). 2.3. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134, limita l'impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto 6decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, non è consentito impugnare la sentenza per criticare il convincimento che il giudice si è formato sulla base di elementi fattuali, acquisiti all'esito dell'istruttoria e ritenuti determinanti mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. 2.4. Le censure dedotte con il mezzo in esame, volte a criticare l'apprezzamento svolto dai giudici di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis, costituiscono inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, che, essendo, invece, del tutto esaustiva e non contraddittoria sul piano logico, non concreta né una ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del «minimo costituzionale», né incorre nel vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Invero, la Corte di appello ha ritenuto documentalmente provata un'ingente esposizione debitoria della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., preesistente alla cessione del credito stipulata nel luglio 2008, risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 ed ammontante a circa euro 24.914.418 a fronte di un attivo circolante di complessivi euro 26.341.683, prevalentemente costituito da crediti verso enti pubblici. In tale contesto, la Corte ha accertato, in fatto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, stante la rilevante alterazione delle condizioni patrimoniali della società e l'evidente insufficienza dei beni ad assicurare la garanzia patrimoniale, nonché la consapevolezza sia in capo alla debitrice fallita cedente, sia in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, atteso il conclamato stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'epoca della cessione, 7emergente dai pignoramenti e dalle ipoteche documentati e reso noto da numerosi articoli apparsi sulla stampa locale. A fronte di tale puntuale ricostruzione fattuale, che evidenzia chiaramente la lesione delle ragioni degli altri creditori, le doglianze di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono in una richiesta di una diversa valutazione delle prove e, dunque, in un riesame del merito della controversia, precluso in sede di legittimità. 3. Il ricorso, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo, deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M