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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 31796/2022

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07/2022 CC ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 20535/2017 R.G. proposti da: C).TYYn9DA-1 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatc in [OSCURATO:PERSONA] N. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORRENTINO D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALIO' ALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZE° ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARFOFtA LUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' ENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] — intimati — avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2704/2016 depositata il 04/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2704/2016 del 4 luglio 2016, la Corte d'Appello di Napoli -in riforma della decisione del Tribunale di Napoli n. 8359/2009 del giorno 8 settembre 2009- respinse integralmente le R.G. 20535/2017 - Pagina nr, 3 di 14 ',e tik % \SP7Miì i9ti/ domande proposte da un gruppo di quasi settanta conduttori di immobili di proprietà I.N.P.S., volte (in sintesi) a conseguire: 1) l'accertamento dell'avvenuto trasferimento da I.N.P.S. (poi [OSCURATO:PERSONA]) ai medesimi attori delle unità immobiliari da essi condotte in locazione ad un prezzo pari al valore catastale del bene moltiplicato per 100 (quale prezzo formalmente offerto dai conduttori); 2) in subordine -per l'ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avessero dichiarato di voler cedere gli immobili sulla base del prezzo di mercato ex art. 6, comma 4, L. 104/1996- la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto di compravendita ad un prezzo pari al valore di mercato degli immobili all'epoca del marzo 1997 o dell'agosto 1998; 3) in ulteriore subordine, il trasferimento dei beni sulla base dei valori di mercato adeguati alla data del 30.10.2001 in base al coefficiente di abbattimento di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 41/01.

La Corte partenopea, dopo aver risolto una nutrita serie di questioni preliminari, ritenne, in primo luogo, che né l'art. 6, comma 5, D. Lgs. 104/1996 né l'art. 3, comma 109, lett.

A), della legge n. 662 del 1996 configurassero un vero e proprio diritto potestativo dei conduttori di acquistare le unità immobiliari, disciplinando, invece, una semplice prelazione che postulava la manifestazione di volontà dell'ente di procedere alla vendita.

Nel merito, poi, la Corte territoriale rilevò che nel caso specifico non risultava né che fosse stato attivato il procedimento tecnico- amministrativo di stima e determinazione del prezzo ai sensi del D.L. 351/01 (conv. con L. 410/2001), né, conseguentemente, che gli immobili condotti dagli originari attori, fossero stati effettivamente oggetto di una manifestazione di volontà di porli in vendita da parte dell'Ente proprietario.

R.G. 20535/2017 - Pagina nr, 4 di 14 Osservò, infatti, la Corte che in atti risultava unicamente una missiva del 24 agosto 1998 con cui la [[OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato ai singoli conduttori di aver ricevuto l'incarico di verificare la loro propensione all'acquisto delle unità abitative, peraltro precisando che il presso di alienazione sarebbe stato determinato al parametro di cui alla L. 662/1996.

A tale missiva, proseguì la Corte, i conduttori avevano dato riscontro barrando una casella corrispondente alla frase "sono propenso all'acquisto".

Poiché anche una missiva inviata nel 1997 dagli originari attori manifestava unicamente la volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari sulla base della legislazione vigente in tema di dismissione, la Corte partenopea concluse che il procedimento volto a definire le condizioni di vendita degli immobili si era avviato ma non era mai pervenuto allo stadio della formulazione, da parte dell'Ente deputato alla vendita, di una vera e propria offerta di vendita tale da consentire ai conduttori di esercitare la facoltà di acquisto per essi contemplata dalla legge.

La Corte territoriale, concluse, infine, che, in assenza della definizione della procedura di alienazione, agli immobili in questione era applicabile l'art. 3, comma 20, del D.L. 351/2001 (comma prima sostituito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi modificato dall'art. 26, comma 9, D.L. :30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 3, comma 134, L. 24 dicembre 2003, n. 350), il quale per le unità immobiliari di pregio (quali quelle condotte dagli originari attori) esclude l'applicazione della regola per cui le unità immobiliari che non siano state offerte entro il 26 settembre 2001 ma per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 5 di 14 vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.

Di qui il rigetto anche delle domande subordinate ex art. 2932 c.c., in quanto le stesse erano state formulate sulla scorta di criteri di valutazione non conformi al dato legale.

2. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

Sono invece rimaste intimate le altre parti del giudizio d'appello.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rilevato preliminarmente che il vaglio della regolarità delle notifiche a tutti i soggetti intimati appare, nel caso in esame, superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 6 di 14 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 - 01).

Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che entrambi i ricorsi siano manifestamente inammissibili, risultando quindi ultronea ogni verifica sulla regolarità di tutte le notifiche.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi

2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, D. Lgs. 104/1996, e 1331 c.c.

In particolare, il deducente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto l'assenza della formulazione di una proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., in ragione dell'omessa indicazione del prezzo di vendita nonché del mancato inserimento degli immobili per cui è causa nel piano di dismissione dell'Ente.

2.2. Con il secondo motivo (indicato per mero lapsus calami come "3° motivo") si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione "dell'art. 1131 c.p.c.".

Il ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata già stata formulata un'offerta specifica di vendita, deducendo per contro la sussistenza di due comunicazioni ai conduttori, nelle quali sarebbero state esattamente fissate le modalità di esercizio della facoltà di acquisto.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, i conduttori avrebbero esercitato il diritto di opzione secondo le modalità e condizioni indicate con una missiva dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2006, con conseguente perfezionamento di contratti preliminari con abbattimento del prezzo come previsto dalla legge.

Deduce, quindi, il ricorrente che il diritto di opzione era già sorto , (t)._ R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 7 di 14 nel 2006 con l'accettazione da parte dei conduttori del contenuto della prima missiva inviata dall'[OSCURATO:PERSONA], risultando infondata l'eccezione, formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa, della mancanza dell'elemento essenziale del prezzo, in quanto il prezzo medesimo doveva ritenersi univocamente indicato secondo i parametri di legge.

2.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili.

Va rammentato, infatti, che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione del 'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma (2, R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 8 di 14 violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 - Rv. 659448 - 01).

Operato tale richiamo, si deve osservare che il primo motivo appare carente del benché minimo contenuto argomentativo, limitandosi il medesimo -dopo l'intitolazione formale- a riprodurre due stralci virgolettati della decisione impugnata senza nulla aggiungere, e quindi senza neppure formulare una minima critica analitica indirizzata alla valutazione della corte partenopea e senza neppure indicare -e men che meno argomentare- i profili di contrasto tra la decisione impugnata e le norme di diritto.

Non dissimili sono le carenze che affliggono anche il secondo motivo di ricorso, caratterizzato, peraltro, anche dal mancato rispetto del principio di autosufficienza, in virtù del richiamo meramente generico al contenuto di documenti indicati come rilevanti, i quali, tuttavia, non sono riprodotti nei propri passaggi essenziali, violando l'art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - Rv. 645178 - 02; [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 - Rv. 632050 - 01).

Premesso, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021, non dev'essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 - Rv. 664409 - 01), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorso omette di riportare almeno i passaggi essenziali dei R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 9 di 14 documenti, precludendo in tal modo la verifica della rilevanza e puntualità dei contenuti della perizia medesima.

Quanto al richiamo -operato nel motivo- al precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9252 del 2017), è sufficiente rimarcare la diversità del caso esaminato in quella vicenda rispetto a quello al vaglio nella presente sede.

Il precedente invocato dal ricorrente, infatti, concerneva un'ipotesi in cui l'Ente proprietario aveva inviato una comunicazione formale, indicando specificamente le modalità e le condizioni di vendita per le unità immobiliari occupate dai conduttori, laddove nel caso in esame la ratio fondamentale della decisione della Corte d'Appello di Napoli è costituita proprio dall'affermazione dell'assenza di adeguati elementi per ritenere che l'Ente proprietario avesse perfezionato il procedimento volto a definire le condizioni di vendita degli immobili, formulando una vera e propria offerta di vendita, tale da consentire ai conduttori di esercitare la facoltà di acquisto.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi

3.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione al 'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 2 e 6, D. Lgs, 104/1996; 3, commi 3, 7 e 20, D.L. 351/2001; 1, comma 1, D.L. 41/2004.

Deduce il ricorso che, alla luce del quadro normativo vigente, l'esercizio del diritto di prelazione ad opera dei conduttori non doveva rivestire i requisiti della proposta contrattuale completa in tutti í suoi elementi -essendo tale diritto già previsto e delineato, con riferimento alla determinazione del prezzo, dalla stessa legge- essendo sufficiente la mera manifestazione dell'intenzione dell'Ente proprietario di vendere gli immobili.

R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 10 di 14 Tale manifestazione, prosegue il ricorso, si sarebbe concretizzata già con la missiva inviata ai conduttori negli anni 1997/1998, contenente il questionario sulla propensione dei conduttori a procedere all'acquisto degli immobili, in quanto già tale missiva costituiva manifestazione dell'Ente di procedere alla dismissione delle unità immobiliari.

Le comunicazioni inviate dai conduttori -prosegue il ricorso- avrebbero quindi pienamente integrato la fattispecie dell'esercizio della facoltà di acquisto, integrando l'effetto traslativo o, quantomeno, determinando un obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c.

Il ricorso, poi, critica la ricostruzione della fattispecie -operata dalla Corte partenopea- in termini di diritto di prelazione e non in termini di vero e proprio diritto di opzione, argomentando che il D. Lgs. 204/1996 -e successivamente il D.L. 351/2001 ed il D.L. 41/2004- avrebbero configurato un vero e proprio obbligo dell'Ente di procedere all'alienazione al prezzo fissato dalla legge medesima.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1331, 1339 e 2932 c.c.

Il ricorso critica altresì la decisione della Corte territoriale di disattendere la domanda subordinata con cui il ricorrente, tra gli altri, aveva chiesto disporsi il trasferimento del bene sulla base dei prezzi calcolati al valore di mercato adeguato alla data del 31 dicembre 2001, in base al coefficiente di abbattimento di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 41/2004 in virtù della mancata indicazione -nella domanda medesima- del prezzo di acquisto parametrato alla normativa per gli "immobili di pregio".

Argomenta il ricorso, richiamando precedenti di questa Corte, che l'indicazione del prezzo di acquisto degli immobili non costituiva R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 11 di 14 elemento della domanda, essendo detto prezzo direttamente stabilito dalla legge.

3.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di valutare, ai fini della decisione sulle spese di lite, l'esistenza di oscillazioni interpretative in seno a questa stessa Suprema Corte.

3.4. L'esame nel merito dei motivi di ricorso risulta, tuttavia, precluso dall'inammissibilità del ricorso medesimo, in virtù della fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla c:ontroricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli risulta depositata in data 4 luglio 2016 e non notificata, da ciò conseguendo che -essendo stato l'appello proposto prima del 4 luglio 2009- trova applicazione il termine lungo di impugnazione di un anno di cui alla versione dell'art. 327, primo comma, c.p.c. ratione temporis vigente.

Ebbene, l'esame degli atti evidenzia che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mezzo posta direttamente dal difensore del ricorrente ai sensi della L. 53/1994 con spedizione del piego in data 15 settembre 2017, quando il termine annuale era scaduto in data 4 settembre 2017.

Irrilevante è invece -si rammenta per completezza- la data di ricezione, in virtù del principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario, che trova piena applicazione anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994 (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 32255 del 10/12/2019 - Rv. 656008 - 01).

4. Entrambi i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti -separatamente, stante l'autonomia delle impugnazioni- alla rifusione ir favore della R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 12 di 14 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato/ pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna a rifondere alla controricorrente le spese , del giudizio di Cassazione, che liquida in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/2022 CC ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 20535/2017 R.G. proposti da: C).TYYn9DA-1 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatc in [OSCURATO:PERSONA] N. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SORRENTINO D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALIO' ALFONSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZE° ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARFOFtA LUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' ENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] — intimati — avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2704/2016 depositata il 04/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2704/2016 del 4 luglio 2016, la Corte d'Appello di Napoli -in riforma della decisione del Tribunale di Napoli n. 8359/2009 del giorno 8 settembre 2009- respinse integralmente le R.G. 20535/2017 - Pagina nr, 3 di 14 ',e tik % \SP7Miì i9ti/ domande proposte da un gruppo di quasi settanta conduttori di immobili di proprietà I.N.P.S., volte (in sintesi) a conseguire: 1) l'accertamento dell'avvenuto trasferimento da I.N.P.S. (poi [OSCURATO:PERSONA]) ai medesimi attori delle unità immobiliari da essi condotte in locazione ad un prezzo pari al valore catastale del bene moltiplicato per 100 (quale prezzo formalmente offerto dai conduttori); 2) in subordine -per l'ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avessero dichiarato di voler cedere gli immobili sulla base del prezzo di mercato ex art. 6, comma 4, L. 104/1996- la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto di compravendita ad un prezzo pari al valore di mercato degli immobili all'epoca del marzo 1997 o dell'agosto 1998; 3) in ulteriore subordine, il trasferimento dei beni sulla base dei valori di mercato adeguati alla data del 30.10.2001 in base al coefficiente di abbattimento di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 41/01. La Corte partenopea, dopo aver risolto una nutrita serie di questioni preliminari, ritenne, in primo luogo, che né l'art. 6, comma 5, D. Lgs. 104/1996 né l'art. 3, comma 109, lett. A), della legge n. 662 del 1996 configurassero un vero e proprio diritto potestativo dei conduttori di acquistare le unità immobiliari, disciplinando, invece, una semplice prelazione che postulava la manifestazione di volontà dell'ente di procedere alla vendita. Nel merito, poi, la Corte territoriale rilevò che nel caso specifico non risultava né che fosse stato attivato il procedimento tecnico- amministrativo di stima e determinazione del prezzo ai sensi del D.L. 351/01 (conv. con L. 410/2001), né, conseguentemente, che gli immobili condotti dagli originari attori, fossero stati effettivamente oggetto di una manifestazione di volontà di porli in vendita da parte dell'Ente proprietario. R.G. 20535/2017 - Pagina nr, 4 di 14 Osservò, infatti, la Corte che in atti risultava unicamente una missiva del 24 agosto 1998 con cui la [[OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato ai singoli conduttori di aver ricevuto l'incarico di verificare la loro propensione all'acquisto delle unità abitative, peraltro precisando che il presso di alienazione sarebbe stato determinato al parametro di cui alla L. 662/1996. A tale missiva, proseguì la Corte, i conduttori avevano dato riscontro barrando una casella corrispondente alla frase "sono propenso all'acquisto". Poiché anche una missiva inviata nel 1997 dagli originari attori manifestava unicamente la volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari sulla base della legislazione vigente in tema di dismissione, la Corte partenopea concluse che il procedimento volto a definire le condizioni di vendita degli immobili si era avviato ma non era mai pervenuto allo stadio della formulazione, da parte dell'Ente deputato alla vendita, di una vera e propria offerta di vendita tale da consentire ai conduttori di esercitare la facoltà di acquisto per essi contemplata dalla legge. La Corte territoriale, concluse, infine, che, in assenza della definizione della procedura di alienazione, agli immobili in questione era applicabile l'art. 3, comma 20, del D.L. 351/2001 (comma prima sostituito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi modificato dall'art. 26, comma 9, D.L. :30 settembre 2003, n. 269 e dall'art. 3, comma 134, L. 24 dicembre 2003, n. 350), il quale per le unità immobiliari di pregio (quali quelle condotte dagli originari attori) esclude l'applicazione della regola per cui le unità immobiliari che non siano state offerte entro il 26 settembre 2001 ma per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 5 di 14 vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Di qui il rigetto anche delle domande subordinate ex art. 2932 c.c., in quanto le stesse erano state formulate sulla scorta di criteri di valutazione non conformi al dato legale. 2. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. Sono invece rimaste intimate le altre parti del giudizio d'appello. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato preliminarmente che il vaglio della regolarità delle notifiche a tutti i soggetti intimati appare, nel caso in esame, superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 6 di 14 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 - 01). Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che entrambi i ricorsi siano manifestamente inammissibili, risultando quindi ultronea ogni verifica sulla regolarità di tutte le notifiche. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, D. Lgs. 104/1996, e 1331 c.c. In particolare, il deducente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto l'assenza della formulazione di una proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., in ragione dell'omessa indicazione del prezzo di vendita nonché del mancato inserimento degli immobili per cui è causa nel piano di dismissione dell'Ente. 2.2. Con il secondo motivo (indicato per mero lapsus calami come "3° motivo") si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione "dell'art. 1131 c.p.c.". Il ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata già stata formulata un'offerta specifica di vendita, deducendo per contro la sussistenza di due comunicazioni ai conduttori, nelle quali sarebbero state esattamente fissate le modalità di esercizio della facoltà di acquisto. Secondo la ricostruzione del ricorrente, i conduttori avrebbero esercitato il diritto di opzione secondo le modalità e condizioni indicate con una missiva dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2006, con conseguente perfezionamento di contratti preliminari con abbattimento del prezzo come previsto dalla legge. Deduce, quindi, il ricorrente che il diritto di opzione era già sorto , (t)._ R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 7 di 14 nel 2006 con l'accettazione da parte dei conduttori del contenuto della prima missiva inviata dall'[OSCURATO:PERSONA], risultando infondata l'eccezione, formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] stessa, della mancanza dell'elemento essenziale del prezzo, in quanto il prezzo medesimo doveva ritenersi univocamente indicato secondo i parametri di legge. 2.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili. Va rammentato, infatti, che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione del 'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 - 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma (2, R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 8 di 14 violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 - Rv. 659448 - 01). Operato tale richiamo, si deve osservare che il primo motivo appare carente del benché minimo contenuto argomentativo, limitandosi il medesimo -dopo l'intitolazione formale- a riprodurre due stralci virgolettati della decisione impugnata senza nulla aggiungere, e quindi senza neppure formulare una minima critica analitica indirizzata alla valutazione della corte partenopea e senza neppure indicare -e men che meno argomentare- i profili di contrasto tra la decisione impugnata e le norme di diritto. Non dissimili sono le carenze che affliggono anche il secondo motivo di ricorso, caratterizzato, peraltro, anche dal mancato rispetto del principio di autosufficienza, in virtù del richiamo meramente generico al contenuto di documenti indicati come rilevanti, i quali, tuttavia, non sono riprodotti nei propri passaggi essenziali, violando l'art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - Rv. 645178 - 02; [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 - Rv. 632050 - 01). Premesso, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non dev'essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 - Rv. 664409 - 01), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorso omette di riportare almeno i passaggi essenziali dei R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 9 di 14 documenti, precludendo in tal modo la verifica della rilevanza e puntualità dei contenuti della perizia medesima. Quanto al richiamo -operato nel motivo- al precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9252 del 2017), è sufficiente rimarcare la diversità del caso esaminato in quella vicenda rispetto a quello al vaglio nella presente sede. Il precedente invocato dal ricorrente, infatti, concerneva un'ipotesi in cui l'Ente proprietario aveva inviato una comunicazione formale, indicando specificamente le modalità e le condizioni di vendita per le unità immobiliari occupate dai conduttori, laddove nel caso in esame la ratio fondamentale della decisione della Corte d'Appello di Napoli è costituita proprio dall'affermazione dell'assenza di adeguati elementi per ritenere che l'Ente proprietario avesse perfezionato il procedimento volto a definire le condizioni di vendita degli immobili, formulando una vera e propria offerta di vendita, tale da consentire ai conduttori di esercitare la facoltà di acquisto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi 3.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione al 'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 2 e 6, D. Lgs, 104/1996; 3, commi 3, 7 e 20, D.L. 351/2001; 1, comma 1, D.L. 41/2004. Deduce il ricorso che, alla luce del quadro normativo vigente, l'esercizio del diritto di prelazione ad opera dei conduttori non doveva rivestire i requisiti della proposta contrattuale completa in tutti í suoi elementi -essendo tale diritto già previsto e delineato, con riferimento alla determinazione del prezzo, dalla stessa legge- essendo sufficiente la mera manifestazione dell'intenzione dell'Ente proprietario di vendere gli immobili. R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 10 di 14 Tale manifestazione, prosegue il ricorso, si sarebbe concretizzata già con la missiva inviata ai conduttori negli anni 1997/1998, contenente il questionario sulla propensione dei conduttori a procedere all'acquisto degli immobili, in quanto già tale missiva costituiva manifestazione dell'Ente di procedere alla dismissione delle unità immobiliari. Le comunicazioni inviate dai conduttori -prosegue il ricorso- avrebbero quindi pienamente integrato la fattispecie dell'esercizio della facoltà di acquisto, integrando l'effetto traslativo o, quantomeno, determinando un obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. Il ricorso, poi, critica la ricostruzione della fattispecie -operata dalla Corte partenopea- in termini di diritto di prelazione e non in termini di vero e proprio diritto di opzione, argomentando che il D. Lgs. 204/1996 -e successivamente il D.L. 351/2001 ed il D.L. 41/2004- avrebbero configurato un vero e proprio obbligo dell'Ente di procedere all'alienazione al prezzo fissato dalla legge medesima. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1331, 1339 e 2932 c.c. Il ricorso critica altresì la decisione della Corte territoriale di disattendere la domanda subordinata con cui il ricorrente, tra gli altri, aveva chiesto disporsi il trasferimento del bene sulla base dei prezzi calcolati al valore di mercato adeguato alla data del 31 dicembre 2001, in base al coefficiente di abbattimento di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 41/2004 in virtù della mancata indicazione -nella domanda medesima- del prezzo di acquisto parametrato alla normativa per gli "immobili di pregio". Argomenta il ricorso, richiamando precedenti di questa Corte, che l'indicazione del prezzo di acquisto degli immobili non costituiva R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 11 di 14 elemento della domanda, essendo detto prezzo direttamente stabilito dalla legge. 3.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di valutare, ai fini della decisione sulle spese di lite, l'esistenza di oscillazioni interpretative in seno a questa stessa Suprema Corte. 3.4. L'esame nel merito dei motivi di ricorso risulta, tuttavia, precluso dall'inammissibilità del ricorso medesimo, in virtù della fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla c:ontroricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli risulta depositata in data 4 luglio 2016 e non notificata, da ciò conseguendo che -essendo stato l'appello proposto prima del 4 luglio 2009- trova applicazione il termine lungo di impugnazione di un anno di cui alla versione dell'art. 327, primo comma, c.p.c. ratione temporis vigente. Ebbene, l'esame degli atti evidenzia che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato a mezzo posta direttamente dal difensore del ricorrente ai sensi della L. 53/1994 con spedizione del piego in data 15 settembre 2017, quando il termine annuale era scaduto in data 4 settembre 2017. Irrilevante è invece -si rammenta per completezza- la data di ricezione, in virtù del principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario, che trova piena applicazione anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994 (Cass. Sez. L - Sentenza n. 32255 del 10/12/2019 - Rv. 656008 - 01). 4. Entrambi i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti -separatamente, stante l'autonomia delle impugnazioni- alla rifusione ir favore della R.G. 20535/2017 - Pagina nr. 12 di 14 controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato/ pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna a rifondere alla controricorrente le spese , del giudizio di Cassazione, che liquida in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 31796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris