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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 00328/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20546-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 632/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 615/2022 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza ingiunzione R.G.N.20546/2023 Cron.

Rep.

Ud.02/10/2025 proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro l’ordinanza ingiunzione n. 1641/2020, fatta notificare il 29.8.2020 dal suddetto Ispettorato, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 38.061,00, per violazioni di legge in materia di lavoro, ed aveva dichiarato la prescrizione della sanzione amministrativa di cui all’ordinanza ingiunzione opposta.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma contro la sentenza di primo grado e, in totale riforma della stessa, rigettava le domande dell’appellato.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva: a) che era fondata l’ascrizione all’appellato in proprio, quale trasgressore, della responsabilità per l’illecito; b) che, rispetto al termine per la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981, la contestazione nella specie era stata tempestivamente elevata a carico dell’appellato Turchi; c) che, quanto al termine di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981, l’illecito ascritto era anzitutto permanente e inoltre il termine in questione era stato utilmente interrotto; d) che, infine, quanto alla dosimetria della sanzione, quella nella specie irrogata era conforme alla disciplina da applicare e in concreto congrua.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Nessuno essendosi costituito per l’Ispettorato intimato, all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a fronte di originaria notifica del ricorso per cassazione operata direttamente all’Ispettorato intimato), questa Corte rinviava “a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso presso i difensori e procuratori della controparte costituiti nel giudizio di appello, entro il termine perentorio (ex art. 291 cpc) di 60 giorni dalla comunicazione della” relativa ordinanza.

6. Come risulta dagli atti allegati alla nota depositata (telematicamente) il 7.4.2025, il ricorrente a tanto ha provveduto regolarmente con notifica eseguita per tutti i destinatari in data 28.3.2025, e quindi entro il termine assegnato; ma l’Ispettorato intimato è rimasto tale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, “ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 comma 1, dell’art. 414 comma 3 e dell’art. 437 commi 2 e 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Roma ritenuto ammissibili le allegazione di fatti nuovi e di documenti nuovi a supporto, prodotti per la prima volta solo nel giudizio d’Appello, posto che la controparte era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e, dunque, nulla aveva eccepito e dedotto in punto di fatto e di diritto avverso le argomentazioni allegate dal ricorrente in primo grado”.

2. Con un secondo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, error in procedendo, vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Roma riconosciuto una responsabilità per condotta commissiva del ricorrente, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ne avesse sollevato la relativa eccezione.

In effetti, costituitosi solo in sede d’Appello, l’Ispettorato in parola eccepiva una condotta omissiva del Turchi senza accennare alcun riferimento al profilo commissivo”.

3. Il primo motivo è infondato, con profili d’inammissibilità.

4. Giova premettere che la Corte d’appello aveva dato conto in narrativa che in primo grado il Turchi, quale opponente, aveva, tra l’altro, dedotto “la nullità dell’ordinanza per illegittima duplicazione delle sanzioni, essendo stata tale ordinanza notificata anche al socio sig. [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva anche già pagato due rate delle relative somme), e non potendo rispondere entrambi dell’illecito atteso il principio di personalità della responsabilità vigente anche in questa materia”.

5. Nell’esaminare l’appello dell’Ispettorato, la Corte ha “in primo luogo evidenziato che il Turchi ha dedotto di non essere stato inizialmente individuato quale soggetto trasgressore, ed ha rimarcato come in tal senso deporrebbe il verbale unico di accertamento del 21.5.2015 da egli prodotto in primo grado, nel quale viene indicato quale responsabile aziendale e trasgressore soltanto il socio [OSCURATO:PERSONA]”.

6. Ebbene, rilevato che il ricorrente per cassazione non contesta di aver tanto dedotto anche in secondo grado (non riferendo, per la verità, quale precisa posizione vi avesse assunto), la Corte distrettuale rispetto alla su riportata deduzione ha “però considerato che l’Ispettorato, costituendosi in appello, ha evidenziato che a carico dei due soci furono elevati due distinti verbali di accertamento in pari data (21.5.2015), quello prodotto in primo grado dal Turchi (n.

RM00004/2015- 466-01) intestato al socio [OSCURATO:PERSONA], e l’altro (n.

RM00004/2015-466-03) non prodotto dal Turchi in primo grado ma offerto dall’Ispettorato in appello, nel quale invece … [OSCURATO:PERSONA] viene nominato e indicato quale responsabile e trasgressore”.

7. Osserva, per ora, il Collegio che nella parte motiva dell’ordinanza ingiunzione n. 1641/2020 (che il ricorrente ha prodotto anche in questa sede) entrambi i suindicati verbali di accertamento già erano menzionati.

Nella stessa parte dell’atto veniva specificato che, con i suddetti verbali, “il giorno 21.05.2015 è stato accertato che i Sigg.ri TURCHI Alessio”, come ivi generalizzato, “e DEI Fabio”, come pure generalizzato, “rappresentanti legali, anche all’epoca dei fatti, della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di DEI Fabio e TURCHI Alessio” … “hanno violato, in concorso tra loro, le disposizioni”, in dettaglio ivi specificate ai seguenti punti 1 e 2.

8. A proposito, poi, dei documenti prodotti dall’appellante Ispettorato, la Corte ha osservato: “Tale documentazione, così come quella infra indicata inerente alla notifica di tale verbale, tutta rilevante ai fini della verifica del tempestivo attivarsi dell’amministrazione nella contestazione in vista della sanzione, è all’evidenza indispensabile per la decisione e dunque acquisibile ai sensidell’art. 437, secondo comma, c.p.c.”.

9. Occorre adesso considerare che, secondo la giurisprudenza di queta Corte, “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell’obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 21/11/2014, n. 24885).

Inoltre, con specifico riguardo al rito del lavoro: “Nel rito del lavoro (applicabile in materia di locazioni ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ.), il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell’atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ.

La previsione dell’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e, dall’altro, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e, quindi, anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio che possano incidere sul rapporto controverso” (Cass. 01/12/2009, n. 25281) (tali principi di diritto sono stati richiamati di recente nella motivazione di Cass. n. 22420/2025).

10. Ora, con riferimento a quanto previsto dall’art. 437, comma secondo, prima parte, c.p.c. (“Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”), l’Ispettorato appellante non aveva sollevato la benché minima eccezione nuova (neanche in senso lato), né aveva allegato “fatti nuovi”, come invece assume il ricorrente per cassazione.

10.1. Invero, sul piano deduttivo del contraddittorio, l’appellante si era limitato a formulare una mera argomentazione difensiva in merito ad aspetti fattuali, come si è visto, ab origine acquisiti al processo, e, cioè, l’esistenza di due distinti verbali di accertamento, che con gli estremi sopra riportati già erano indicati nelle premesse dell’ordinanza ingiunzione contestata, prodotta dall’opponente in primo grado.

11. Quanto, poi, ai “documenti nuovi”, che per il ricorrente l’appellante Ispettorato aveva prodotto in secondo grado “a supporto” delle allegazioni pure asseritamente nuove (in ipotetica violazione dell’art. 437, comma secondo, seconda parte, c.p.c.: “Nonsono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”), il primo motivo in parte qua difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, nn. 4) e 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.

12. Invero, il ricorrente per cassazione non specifica anzitutto, nell’intero ricorso, a quali “documenti nuovi” si riferisca, non trascrivendone o richiamandone almeno le parti giudicate salienti, né tali documenti ha prodotto in questa sede di legittimità (cfr. anche pagg. 29-30 del ricorso).

Anche nello svolgimento del secondo motivo, nell’osservare che in grado d’appello l’Ispettorato deduceva che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], in data 10 settembre 2015 aveva “prodotto richiesta di dilazione del pagamento delle sanzioni” … , il ricorrente deduce genericamente che l’allora appellante allegava “relativa documentazione (per la prima volta)” (cfr. pag. 21 del ricorso).

13. Per completezza, osserva allora il Collegio che, benché gravi sull’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione impugnata, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente che li abbia contestati quella della loro inesistenza (Cass., sez.

VI, 24.1.2019, n. 1921; Cass., sez.

II, n. 1529/2018; Cass., sez.

II, n. 5122/2011), questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell’amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell’art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l’udienza di discussione (Cass., sez.

II, n. 32226/2022; Cass., sez.

II, n. 9545/2018; Cass., sez.

II, n.

VI-2, n. 16863/2016; tutti tali principi di diritto sono stati da ultimo ribaditi nella motivazione di Cass., sez.

II, n. 8729/2023).

13.1. Pertanto, con precipuo riferimento al verbale di accertamento (n.

RM00004/2015-466-03), “non prodotto dal Turchi in primo grado ma offerto dall’Ispettorato in appello”, nel quale il Turchi veniva “nominato e indicato quale responsabile e trasgressore”, comunque alcuna preclusione era riscontrabile, tanto più che, come già posto in luce, anche quel verbale era senz’altro indicato nella motivazione dell’ordinanza opposta.

14. Il secondo motivo è interamente inammissibile.

15. Il ricorrente, come si è visto, in tale censura addebita alla Corte d’appello di aver “riconosciuto una responsabilità commissiva del ricorrente, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro avesse sollevato la relativa eccezione”, in pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.

16. Ebbene, tale assunto non è assolutamente pertinente rispetto alla motivazione resa dalla Corte distrettuale che in alcun punto della propria decisione ha parlato di una responsabilità (esclusivamente) commissiva dell’attuale ricorrente per cassazione.

16.1. La Corte piuttosto ha considerato che: “Quanto poi alla responsabilità personale dell’appellato, devesi evidenziare in primo luogo che questi non nega affatto la materialità dell’illecito, cioè l’utilizzazione di personale senza la preventiva obbligatoria comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione del lavoro”.

Nella precedente narrativa la Corte aveva efficacemente riassunto i termini delle violazioni ascritte al Turchi, quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’aver “impiegato irregolarmente ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione n. 7 lavoratori nell’esercizio dell’attività svolta presso l’Hotel “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Roma, via G.Amendola 61”, e l’aver “omesso di consegnare ai lavoratori la dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa” (cfr. pag. 2 della sentenza).

E, com’è agevole riscontrare, tali illeciti amministrativi erano quelli contestati, con il dettaglio dei fatti e delle relative disposizioni violate, ai punti 1) e 2) dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

Ergo, è evidente che (anche) all’attuale ricorrente erano addebitate, rispettivamente, una condotta commissiva ed omissiva nel caso della prima violazione sub 1) e una condotta solo omissiva nel caso della seconda violazione sub 2).

16.2. Incensurabilmente, perciò, la Corte ha considerato che appunto ciò fosse stato contestato anche al Turchi.

La stessa Corte, quindi, ha ben tenuto conto che l’appellato, pur non ponendo in discussione la materialità dei relativi fatti (come s’è visto, sia commissivi che omissivi), negava “invece la propria personale responsabilità per tali fatti”, ma ha ritenuto che “in senso contrario militano due gravi circostanze”, che di seguito ha illustrato (cfr. in extenso pagg. 3 - 4 della sua sentenza).

17. Per completezza, sottolinea il Collegio che, stando alla ricostruzione fattuale della Corte territoriale (confermata del resto sul punto dal ricorrente: cfr. fine di pag. 4 del ricorso per cassazione), la medesima ordinanza ingiunzione (e non altra) era stata notificata anche al socio [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, il ricorrente nella propria “esposizione sommaria dei fatti di causa” riferisce che, secondo detto provvedimento, la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]” avrebbe asseritamente “occupato in nero con contratto di lavoro di natura subordinata, senza preventiva comunicazione di assunzione al centro per l’impiego” i lavoratori in questione (così a pag. 3 del ricorso in esame).

18. Ebbene, nel testo di tale unica ordinanza-ingiunzione è chiaramente specificato invece “che risulta obbligato in solido la [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di DEI Fabio e TURCHI Alessio” (cfr. fine della prima facciata del provvedimento).

Come già messo in luce, inoltre, quali unici responsabili e trasgressori, in base ai due verbali di accertamento su visti, erano ivi indicate le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “in concorso tra loro”.

19. In difetto di costituzione dell’intimato, nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di cassazione; nondimeno il ricorrente, stante il rigetto del ricorso, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20546-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1013/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 632/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 615/2022 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza ingiunzione R.G.N.20546/2023 Cron. Rep. Ud.02/10/2025 proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro l’ordinanza ingiunzione n. 1641/2020, fatta notificare il 29.8.2020 dal suddetto Ispettorato, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 38.061,00, per violazioni di legge in materia di lavoro, ed aveva dichiarato la prescrizione della sanzione amministrativa di cui all’ordinanza ingiunzione opposta. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma contro la sentenza di primo grado e, in totale riforma della stessa, rigettava le domande dell’appellato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva: a) che era fondata l’ascrizione all’appellato in proprio, quale trasgressore, della responsabilità per l’illecito; b) che, rispetto al termine per la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981, la contestazione nella specie era stata tempestivamente elevata a carico dell’appellato Turchi; c) che, quanto al termine di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981, l’illecito ascritto era anzitutto permanente e inoltre il termine in questione era stato utilmente interrotto; d) che, infine, quanto alla dosimetria della sanzione, quella nella specie irrogata era conforme alla disciplina da applicare e in concreto congrua. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Nessuno essendosi costituito per l’Ispettorato intimato, all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a fronte di originaria notifica del ricorso per cassazione operata direttamente all’Ispettorato intimato), questa Corte rinviava “a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso presso i difensori e procuratori della controparte costituiti nel giudizio di appello, entro il termine perentorio (ex art. 291 cpc) di 60 giorni dalla comunicazione della” relativa ordinanza. 6. Come risulta dagli atti allegati alla nota depositata (telematicamente) il 7.4.2025, il ricorrente a tanto ha provveduto regolarmente con notifica eseguita per tutti i destinatari in data 28.3.2025, e quindi entro il termine assegnato; ma l’Ispettorato intimato è rimasto tale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, “ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 comma 1, dell’art. 414 comma 3 e dell’art. 437 commi 2 e 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Roma ritenuto ammissibili le allegazione di fatti nuovi e di documenti nuovi a supporto, prodotti per la prima volta solo nel giudizio d’Appello, posto che la controparte era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e, dunque, nulla aveva eccepito e dedotto in punto di fatto e di diritto avverso le argomentazioni allegate dal ricorrente in primo grado”. 2. Con un secondo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, error in procedendo, vizio di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Roma riconosciuto una responsabilità per condotta commissiva del ricorrente, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ne avesse sollevato la relativa eccezione. In effetti, costituitosi solo in sede d’Appello, l’Ispettorato in parola eccepiva una condotta omissiva del Turchi senza accennare alcun riferimento al profilo commissivo”. 3. Il primo motivo è infondato, con profili d’inammissibilità. 4. Giova premettere che la Corte d’appello aveva dato conto in narrativa che in primo grado il Turchi, quale opponente, aveva, tra l’altro, dedotto “la nullità dell’ordinanza per illegittima duplicazione delle sanzioni, essendo stata tale ordinanza notificata anche al socio sig. [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva anche già pagato due rate delle relative somme), e non potendo rispondere entrambi dell’illecito atteso il principio di personalità della responsabilità vigente anche in questa materia”. 5. Nell’esaminare l’appello dell’Ispettorato, la Corte ha “in primo luogo evidenziato che il Turchi ha dedotto di non essere stato inizialmente individuato quale soggetto trasgressore, ed ha rimarcato come in tal senso deporrebbe il verbale unico di accertamento del 21.5.2015 da egli prodotto in primo grado, nel quale viene indicato quale responsabile aziendale e trasgressore soltanto il socio [OSCURATO:PERSONA]”. 6. Ebbene, rilevato che il ricorrente per cassazione non contesta di aver tanto dedotto anche in secondo grado (non riferendo, per la verità, quale precisa posizione vi avesse assunto), la Corte distrettuale rispetto alla su riportata deduzione ha “però considerato che l’Ispettorato, costituendosi in appello, ha evidenziato che a carico dei due soci furono elevati due distinti verbali di accertamento in pari data (21.5.2015), quello prodotto in primo grado dal Turchi (n. RM00004/2015- 466-01) intestato al socio [OSCURATO:PERSONA], e l’altro (n. RM00004/2015-466-03) non prodotto dal Turchi in primo grado ma offerto dall’Ispettorato in appello, nel quale invece … [OSCURATO:PERSONA] viene nominato e indicato quale responsabile e trasgressore”. 7. Osserva, per ora, il Collegio che nella parte motiva dell’ordinanza ingiunzione n. 1641/2020 (che il ricorrente ha prodotto anche in questa sede) entrambi i suindicati verbali di accertamento già erano menzionati. Nella stessa parte dell’atto veniva specificato che, con i suddetti verbali, “il giorno 21.05.2015 è stato accertato che i Sigg.ri TURCHI Alessio”, come ivi generalizzato, “e DEI Fabio”, come pure generalizzato, “rappresentanti legali, anche all’epoca dei fatti, della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di DEI Fabio e TURCHI Alessio” … “hanno violato, in concorso tra loro, le disposizioni”, in dettaglio ivi specificate ai seguenti punti 1 e 2. 8. A proposito, poi, dei documenti prodotti dall’appellante Ispettorato, la Corte ha osservato: “Tale documentazione, così come quella infra indicata inerente alla notifica di tale verbale, tutta rilevante ai fini della verifica del tempestivo attivarsi dell’amministrazione nella contestazione in vista della sanzione, è all’evidenza indispensabile per la decisione e dunque acquisibile ai sensidell’art. 437, secondo comma, c.p.c.”. 9. Occorre adesso considerare che, secondo la giurisprudenza di queta Corte, “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell’obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 21/11/2014, n. 24885). Inoltre, con specifico riguardo al rito del lavoro: “Nel rito del lavoro (applicabile in materia di locazioni ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ.), il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell’atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ. La previsione dell’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere- dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e, dall’altro, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e, quindi, anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio che possano incidere sul rapporto controverso” (Cass. 01/12/2009, n. 25281) (tali principi di diritto sono stati richiamati di recente nella motivazione di Cass. n. 22420/2025). 10. Ora, con riferimento a quanto previsto dall’art. 437, comma secondo, prima parte, c.p.c. (“Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”), l’Ispettorato appellante non aveva sollevato la benché minima eccezione nuova (neanche in senso lato), né aveva allegato “fatti nuovi”, come invece assume il ricorrente per cassazione. 10.1. Invero, sul piano deduttivo del contraddittorio, l’appellante si era limitato a formulare una mera argomentazione difensiva in merito ad aspetti fattuali, come si è visto, ab origine acquisiti al processo, e, cioè, l’esistenza di due distinti verbali di accertamento, che con gli estremi sopra riportati già erano indicati nelle premesse dell’ordinanza ingiunzione contestata, prodotta dall’opponente in primo grado. 11. Quanto, poi, ai “documenti nuovi”, che per il ricorrente l’appellante Ispettorato aveva prodotto in secondo grado “a supporto” delle allegazioni pure asseritamente nuove (in ipotetica violazione dell’art. 437, comma secondo, seconda parte, c.p.c.: “Nonsono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”), il primo motivo in parte qua difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, nn. 4) e 6), e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. 12. Invero, il ricorrente per cassazione non specifica anzitutto, nell’intero ricorso, a quali “documenti nuovi” si riferisca, non trascrivendone o richiamandone almeno le parti giudicate salienti, né tali documenti ha prodotto in questa sede di legittimità (cfr. anche pagg. 29-30 del ricorso). Anche nello svolgimento del secondo motivo, nell’osservare che in grado d’appello l’Ispettorato deduceva che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], in data 10 settembre 2015 aveva “prodotto richiesta di dilazione del pagamento delle sanzioni” … , il ricorrente deduce genericamente che l’allora appellante allegava “relativa documentazione (per la prima volta)” (cfr. pag. 21 del ricorso). 13. Per completezza, osserva allora il Collegio che, benché gravi sull’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione impugnata, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente che li abbia contestati quella della loro inesistenza (Cass., sez. VI, 24.1.2019, n. 1921; Cass., sez. II, n. 1529/2018; Cass., sez. II, n. 5122/2011), questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell’amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell’art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l’udienza di discussione (Cass., sez. II, n. 32226/2022; Cass., sez. II, n. 9545/2018; Cass., sez. II, n. VI-2, n. 16863/2016; tutti tali principi di diritto sono stati da ultimo ribaditi nella motivazione di Cass., sez. II, n. 8729/2023). 13.1. Pertanto, con precipuo riferimento al verbale di accertamento (n. RM00004/2015-466-03), “non prodotto dal Turchi in primo grado ma offerto dall’Ispettorato in appello”, nel quale il Turchi veniva “nominato e indicato quale responsabile e trasgressore”, comunque alcuna preclusione era riscontrabile, tanto più che, come già posto in luce, anche quel verbale era senz’altro indicato nella motivazione dell’ordinanza opposta. 14. Il secondo motivo è interamente inammissibile. 15. Il ricorrente, come si è visto, in tale censura addebita alla Corte d’appello di aver “riconosciuto una responsabilità commissiva del ricorrente, senza che l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro avesse sollevato la relativa eccezione”, in pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. 16. Ebbene, tale assunto non è assolutamente pertinente rispetto alla motivazione resa dalla Corte distrettuale che in alcun punto della propria decisione ha parlato di una responsabilità (esclusivamente) commissiva dell’attuale ricorrente per cassazione. 16.1. La Corte piuttosto ha considerato che: “Quanto poi alla responsabilità personale dell’appellato, devesi evidenziare in primo luogo che questi non nega affatto la materialità dell’illecito, cioè l’utilizzazione di personale senza la preventiva obbligatoria comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione del lavoro”. Nella precedente narrativa la Corte aveva efficacemente riassunto i termini delle violazioni ascritte al Turchi, quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’aver “impiegato irregolarmente ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione n. 7 lavoratori nell’esercizio dell’attività svolta presso l’Hotel “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Roma, via G.Amendola 61”, e l’aver “omesso di consegnare ai lavoratori la dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività lavorativa” (cfr. pag. 2 della sentenza). E, com’è agevole riscontrare, tali illeciti amministrativi erano quelli contestati, con il dettaglio dei fatti e delle relative disposizioni violate, ai punti 1) e 2) dell’ordinanza-ingiunzione opposta. Ergo, è evidente che (anche) all’attuale ricorrente erano addebitate, rispettivamente, una condotta commissiva ed omissiva nel caso della prima violazione sub 1) e una condotta solo omissiva nel caso della seconda violazione sub 2). 16.2. Incensurabilmente, perciò, la Corte ha considerato che appunto ciò fosse stato contestato anche al Turchi. La stessa Corte, quindi, ha ben tenuto conto che l’appellato, pur non ponendo in discussione la materialità dei relativi fatti (come s’è visto, sia commissivi che omissivi), negava “invece la propria personale responsabilità per tali fatti”, ma ha ritenuto che “in senso contrario militano due gravi circostanze”, che di seguito ha illustrato (cfr. in extenso pagg. 3 - 4 della sua sentenza). 17. Per completezza, sottolinea il Collegio che, stando alla ricostruzione fattuale della Corte territoriale (confermata del resto sul punto dal ricorrente: cfr. fine di pag. 4 del ricorso per cassazione), la medesima ordinanza ingiunzione (e non altra) era stata notificata anche al socio [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, il ricorrente nella propria “esposizione sommaria dei fatti di causa” riferisce che, secondo detto provvedimento, la “[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]” avrebbe asseritamente “occupato in nero con contratto di lavoro di natura subordinata, senza preventiva comunicazione di assunzione al centro per l’impiego” i lavoratori in questione (così a pag. 3 del ricorso in esame). 18. Ebbene, nel testo di tale unica ordinanza-ingiunzione è chiaramente specificato invece “che risulta obbligato in solido la [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di DEI Fabio e TURCHI Alessio” (cfr. fine della prima facciata del provvedimento). Come già messo in luce, inoltre, quali unici responsabili e trasgressori, in base ai due verbali di accertamento su visti, erano ivi indicate le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “in concorso tra loro”. 19. In difetto di costituzione dell’intimato, nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di cassazione; nondimeno il ricorrente, stante il rigetto del ricorso, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
Sentenza Cassazione n. 00328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris