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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31121/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 2289del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e P.E.C. ags.rm@ mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 3648 depo- sitata il 27 ottobre 2020 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 47 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 2289del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e P.E.C. ags.rm@ mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 3648 depo- sitata il 27 ottobre 2020 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 47 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovu