CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 32999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di VERONA;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 27 maggio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava all’imputatoGhrissi Rafik la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro1.600,00 di multa in relazione ai reati ascrittigli.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 129 cod. proc.pen. e carenza di motivazione assumendo che la sentenza non aveva esaminatola eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo deduceva carenza, contraddittorietà e/omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena inflitta, ritenutaeccessiva.2.3. Con il terzo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica delfatto.3. Il primo motivo è generico, e pertanto inammissibile, nella parte in cuiinvoca l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. èinammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata lamancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine allasussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnatadalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudicel'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (v., exmultis, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01; nellaspecie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanzestupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicitàdella motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento aisensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).Nel caso di specie la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice nonavrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. non risulta sorrettada alcuna argomentazione specifica; di qui la sua inammissibilità.4. Il secondo motivo, avente ad oggetto la assunta eccessività della penainflitta, non è consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Il motivo, che non attiene all’aspetto della illegalità della pena, non rientrapalesemente fra i motivi consentiti.5. Il terzo motivo è del tutto generico, e pertanto inammissibile, poiché sideduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto in maniera del tuttoapodittica, senza addurre alcuna argomentazione in fatto o in diritto a sostegnodell’assunto.6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 17/07/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]