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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19770/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5845/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresenta to e dife so d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di BARI n. 2119/2018 depositata il12/12/2018, R.G. n. 1083/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATO che Con sentenza n. 2119 del 2018, la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’impugnazione proposta dall’ [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto le domande, con distinti ricorsi poi riuniti, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agruma e [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ottenere la condanna dell’Ospedale alla corresponsione in proprio favore - quali professionisti laureati non medici - degli emolumenti relativi alle prestazioni rese nelle c.c.d.d.

“camere a pagamento” in ordine alle quali era stata accertata con sentenza della Suprema Corte una disparità di trattamento ingiustificata fra medici e altri professionisti laureati.

In particolare, la Corte, non ha condiviso, sulla base delle risultanze istruttorie espletate, l’iter decisorio del giudice di primo grado il quale aveva reputato che, pur trattandosi di rapporti di durata, la parte resistente, per poter aggredire il decisum, passato in giudicato, avrebbe dovuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze nuove e di nuovedisposizioni organizzative idonee ad incidere sul precedente assetto dell’Ospedale là dove, invece, si era limitata a riproporre le medesime questioni già decise.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, I.R.C.C.S.

Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. atteso che, con riguardo ai rapporti di durata, fra i quali andrebbe compreso quello di specie, sussisterebbe l’effetto preclusivo del giudicato.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., allegandosi la nullità dellasentenza per motivazione apparente.

Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Correttamente il giudice di merito ha ricostruito la vicenda in esame muovendo dall’approdo di questa Corte che, nel rigettare l’impugnazione avverso la decisione n. 1905 del 2004 della Corte d’appello -la quale aveva ritenuto che il diritto dei ricorrenti al compenso per “accordo aziendale 20/10/88 (camere singole) del personale medico” trovava fondamento nella documentazione prodotta, che comprovava l’espletamento dell’attività in favore dei degenti in camere riservate in Ospedale -avesse dato rilievo ad un accertamento di fatto, su base documentale, dell’esistenza nell’[OSCURATO:PERSONA] di camere singole nelle quali i medici potevano prestare attività libero professionale e che le somme corrisposte in busta paga fossero per tale titolo, rigettando, quindi, il ricorso dell’Azienda.

Nondimeno, altresì correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che se con riferimento al precedente giudizio era stato definitivamente accertato che fino al dicembre 1995 vi fossero camere singole ad hoc, tale accertamento non risultava del pari comprovato per il periodo successivo.

Proprio per dirimere la questione, invero, già il Tribunale aveva dato ingresso alla prova per testi richiesta dallo stesso Ospedale, dalla quale era emersa univocamente l’inesistenza, nel periodo in causa, appunto successivo al 1995 ,di camere a pagamento ed il conseguente svolgimento, da parte dei dirigenti medici, di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte in ambito ambulatoriale, escludendo che gli appellanti avessero contrapposto qualsivoglia elemento di segno contrario.

Come è evidente, non rileva, nella specie, la peculiare modalità operativa del giudicato nei rapporti di durata, versandosi, piuttosto, su un accertamento di fatto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (V.

Cass. n. 16098 del 2021).

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

Giova rilevare, al riguardo, che parte ricorrente deduce versarsi in ipotesi di motivazione meramente apparente perché “articolata attraverso brevi proposizioni assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo…”.

Orbene, questa Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

Invero, nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, la Corte territoriale ha fornito adeguata contezza della propria ratio decidendi apparendo evidente, piuttosto come, con un accertamento di fatto, fondato sulle risultanze testimoniali, essa abbia escluso che vi fossero nel periodo considerato - successivo a quello oggetto di giudicato - camere a pagamento dove venissero rese prestazioni professionali e chiarendo, altresì, come, a fronte di tali accertamenti in fatto, i resistenti non avessero contrapposto qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario idoneo a modificare tali approdi probatori.

Nel caso di specie, deve, quindi concludersi che, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co.1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019).

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5845/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresenta to e dife so d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di BARI n. 2119/2018 depositata il12/12/2018, R.G. n. 1083/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che Con sentenza n. 2119 del 2018, la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’impugnazione proposta dall’ [OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto le domande, con distinti ricorsi poi riuniti, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agruma e [OSCURATO:PERSONA] e volte ad ottenere la condanna dell’Ospedale alla corresponsione in proprio favore - quali professionisti laureati non medici - degli emolumenti relativi alle prestazioni rese nelle c.c.d.d. “camere a pagamento” in ordine alle quali era stata accertata con sentenza della Suprema Corte una disparità di trattamento ingiustificata fra medici e altri professionisti laureati. In particolare, la Corte, non ha condiviso, sulla base delle risultanze istruttorie espletate, l’iter decisorio del giudice di primo grado il quale aveva reputato che, pur trattandosi di rapporti di durata, la parte resistente, per poter aggredire il decisum, passato in giudicato, avrebbe dovuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze nuove e di nuovedisposizioni organizzative idonee ad incidere sul precedente assetto dell’Ospedale là dove, invece, si era limitata a riproporre le medesime questioni già decise. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della Sofferenza, I.R.C.C.S. Opera di [OSCURATO:PERSONA] da Pietrelcina di [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. atteso che, con riguardo ai rapporti di durata, fra i quali andrebbe compreso quello di specie, sussisterebbe l’effetto preclusivo del giudicato. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., allegandosi la nullità dellasentenza per motivazione apparente. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Correttamente il giudice di merito ha ricostruito la vicenda in esame muovendo dall’approdo di questa Corte che, nel rigettare l’impugnazione avverso la decisione n. 1905 del 2004 della Corte d’appello -la quale aveva ritenuto che il diritto dei ricorrenti al compenso per “accordo aziendale 20/10/88 (camere singole) del personale medico” trovava fondamento nella documentazione prodotta, che comprovava l’espletamento dell’attività in favore dei degenti in camere riservate in Ospedale -avesse dato rilievo ad un accertamento di fatto, su base documentale, dell’esistenza nell’[OSCURATO:PERSONA] di camere singole nelle quali i medici potevano prestare attività libero professionale e che le somme corrisposte in busta paga fossero per tale titolo, rigettando, quindi, il ricorso dell’Azienda. Nondimeno, altresì correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che se con riferimento al precedente giudizio era stato definitivamente accertato che fino al dicembre 1995 vi fossero camere singole ad hoc, tale accertamento non risultava del pari comprovato per il periodo successivo. Proprio per dirimere la questione, invero, già il Tribunale aveva dato ingresso alla prova per testi richiesta dallo stesso Ospedale, dalla quale era emersa univocamente l’inesistenza, nel periodo in causa, appunto successivo al 1995 ,di camere a pagamento ed il conseguente svolgimento, da parte dei dirigenti medici, di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte in ambito ambulatoriale, escludendo che gli appellanti avessero contrapposto qualsivoglia elemento di segno contrario. Come è evidente, non rileva, nella specie, la peculiare modalità operativa del giudicato nei rapporti di durata, versandosi, piuttosto, su un accertamento di fatto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (V. Cass. n. 16098 del 2021). Anche il secondo motivo non può essere accolto. Giova rilevare, al riguardo, che parte ricorrente deduce versarsi in ipotesi di motivazione meramente apparente perché “articolata attraverso brevi proposizioni assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo…”. Orbene, questa Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020). Invero, nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, la Corte territoriale ha fornito adeguata contezza della propria ratio decidendi apparendo evidente, piuttosto come, con un accertamento di fatto, fondato sulle risultanze testimoniali, essa abbia escluso che vi fossero nel periodo considerato - successivo a quello oggetto di giudicato - camere a pagamento dove venissero rese prestazioni professionali e chiarendo, altresì, come, a fronte di tali accertamenti in fatto, i resistenti non avessero contrapposto qualsivoglia elemento probatorio di segno contrario idoneo a modificare tali approdi probatori. Nel caso di specie, deve, quindi concludersi che, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co.1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, inrealtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019). Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
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