CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 - intimato - avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, resa dal tribunale di Benevento su domanda della [OSCURATO:SOCIETA].; ha dedotto un unico motivo, al quale la [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso; la curatela non ha svolto difese; le parti costituite hanno depositato una memoria. Considerato che: I. - con l’unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall., si duole del fatto che non sia stata adeguatamente considerata la sua obiezione incentrata sul possesso congiunto dei requisiti ostativi alla fallibilità nei tre esercizi anteriori al fallimento, o dall’inizio dell’attività se inferiore; assume che l’istanza di fallimento era stata presentata il 3-9-2020, mentre essa società era stata costituita il 27-4-2018; Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ne desume che gli esercizi da considerare rilevanti avrebbero dovuto essere quelli coerenti con l’anno solare di chiusura, e dunque gli esercizi 2018 e 2019, tutti facenti riferimento ad attivo patrimoniale sempre inferiore a 300.000,00 EUR e a ricavi lordi a loro volta mai superiori a 200.000,00 EUR; II. - il motivo è manifestamente infondato; in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 15, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non assurgono a prova legale; questo comporta sia che, in mancanza dei detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (v. Cass. n. 24138- 19), sia anche, però, che i detti requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità debbono comunque sussistere pur sempre al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento; essi hanno difatti il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia stato ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi (così come può avvalersene il giudice del merito) dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 possa nel concreto risultare utile (v. Cass. n. 30541- 18, Cass. n. 21188-21); III. - nel caso specifico la corte d’appello ha affermato che era trascorso un periodo di tempo inferiore al triennio dall’inizio dell’attività d’impresa e che era dunque corretto valorizzare anche i dati di esercizio in corso al momento di attivazione dell’istruttoria prefallimentare; ha desunto il superamento della soglia di fallibilità, quanto ai ricavi lordi dell’anno in corso (2020), dalla situazione patrimoniale aggiornata a settembre di quell’anno; IV. - codesta affermazione integra un accertamento di fatto ben plausibilmente posto a fondamento della decisione, dal momento che è ovvio che il requisito dei ricavi lordi, appunto perché da considerare al lordo rispetto ai costi, ove stabilito come già esistente in base a una scrittura infrannuale, non risente, né può risentire, dell’eventuale ulteriore successiva emersione di passività o di costi di esercizio; ne segue che il ricorso va rigettato e le spese, sostenute dalla parte costituita, seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ric. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11664/2021 Numero sezionale 4625/2022 Numero di raccolta generale 16419/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11664 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E