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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00865/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4231/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio imprenditori della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 709/01/15, depositata l’8 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 709/01/15 del 08/07/2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio imprenditori della Oggetto: Tributi -IVA - Controllo exart. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 -Dichiarazione integrativa tardiva - Conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP) n. 103/01/13, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la cartella di pagamento era stata emessa in ragione di un errore nell’indicazione dell’aliquota IVA contenuto nella dichiarazione relativa all’anno 2009, errore successivamente emendato, sia pure non tempestivamente; b) l’imposta richiesta non era, comunque, dovuta e la cartella di pagamento doveva essere annullata.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della dichiarazione integrativa presentata al di fuori del termine annuale dalla contribuente, con conseguente mutamento della base imponibile e dell’imposta.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’IVA liquidata con la procedura automatizzata e richiesta con la cartella di pagamento impugnata non sia dovuta.

2. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati per ragioni diverse da quelle esplicitate dalla sentenza impugnata, che va comunque confermata con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria » (Cass.

S.U. n. 13378 del 30/06/2016, cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità).

3.1.1. Tale disciplina viene ritenuta applicabile anche in materia di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998; va, dunque, sempre riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale (cfr. Cass.

S.U. n. 17757 del 08/09/2016, in motivazione; si veda anche Cass. n. 20119 del 30/07/2018).

3.2. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], sebbene abbia tardivamente effettuato la dichiarazione integrativa, con la quale veniva rettificata l’IVA dovuta con modifica dell’aliquota dal 20% al 10%, ha, comunque, il diritto di contestare in giudizio la pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria in quanto non rispondente alla realtà, sebbene detta pretesa derivi dalla propria stessa dichiarazione, poi ritrattata in quanto erronea.

3.3. Naturalmente, il diritto della società contribuenteimplica la prova della circostanza che l’IVA rettificata sia effettivamente dovuta nella misura del 10% e non già nella misura del 20% precedentemente indicata nella dichiarazione tempestiva.

3.4. Orbene, la CTR ha accertato che l’aliquota IVA applicabile da [OSCURATO:PERSONA] è incotestatamente quella del 10% e tale accertamento non è stato posto in discussione da AE nel proprio ricorso.

3.5. Risulta pertanto accertato che, come affermato dalla CTR, la pretesa IVA azionata con la cartella di pagamento impugnata è insussistente, sicché i motivi di ricorso di AE vanno rigettati.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4.1. Nulla per le spese in ragione della mancata cost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4231/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio imprenditori della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 709/01/15, depositata l’8 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 709/01/15 del 08/07/2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio imprenditori della Oggetto: Tributi -IVA - Controllo exart. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 -Dichiarazione integrativa tardiva - Conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP) n. 103/01/13, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la cartella di pagamento era stata emessa in ragione di un errore nell’indicazione dell’aliquota IVA contenuto nella dichiarazione relativa all’anno 2009, errore successivamente emendato, sia pure non tempestivamente; b) l’imposta richiesta non era, comunque, dovuta e la cartella di pagamento doveva essere annullata. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della dichiarazione integrativa presentata al di fuori del termine annuale dalla contribuente, con conseguente mutamento della base imponibile e dell’imposta. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’IVA liquidata con la procedura automatizzata e richiesta con la cartella di pagamento impugnata non sia dovuta. 2. I due motivi, che possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati per ragioni diverse da quelle esplicitate dalla sentenza impugnata, che va comunque confermata con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria » (Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità). 3.1.1. Tale disciplina viene ritenuta applicabile anche in materia di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998; va, dunque, sempre riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale (cfr. Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016, in motivazione; si veda anche Cass. n. 20119 del 30/07/2018). 3.2. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], sebbene abbia tardivamente effettuato la dichiarazione integrativa, con la quale veniva rettificata l’IVA dovuta con modifica dell’aliquota dal 20% al 10%, ha, comunque, il diritto di contestare in giudizio la pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria in quanto non rispondente alla realtà, sebbene detta pretesa derivi dalla propria stessa dichiarazione, poi ritrattata in quanto erronea. 3.3. Naturalmente, il diritto della società contribuenteimplica la prova della circostanza che l’IVA rettificata sia effettivamente dovuta nella misura del 10% e non già nella misura del 20% precedentemente indicata nella dichiarazione tempestiva. 3.4. Orbene, la CTR ha accertato che l’aliquota IVA applicabile da [OSCURATO:PERSONA] è incotestatamente quella del 10% e tale accertamento non è stato posto in discussione da AE nel proprio ricorso. 3.5. Risulta pertanto accertato che, come affermato dalla CTR, la pretesa IVA azionata con la cartella di pagamento impugnata è insussistente, sicché i motivi di ricorso di AE vanno rigettati. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Nulla per le spese in ragione della mancata cost
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