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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11915/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BALESTRATE avverso la sentenza del 28/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che fa presente che il reato è prescritto e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/01/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 22/11/2018 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che l'aveva condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori e aveva disposto la confisca dei beni in sequestro.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 9, comma 2, c.p. e 342 c.p.p.".

Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma 2, cod.proc.pen., in ragione dell'illegittimità della richiesta di procedimento inoltrata cia un funzionario delegato dal Ministro della Giustizia, in quanto esperita in eccesso rispetto alla delega conferita, limitata alle ipotesi di arresto in flagranza o di fermo ovvero quando la pena edittale prevista per il reato potrebbe richiedere l'applicazione della misura cautelare, ovvero quando sia già stata accertata la presenza dell'indagato nel territorio dello Stato e vi sia il rischio che se ne allontani ovvero che vi sia assoluta urgenza.

Evidenzia come l'istanza inoltrata al Ministero in data 8 maggio 2017 non contenesse alcuna di tali indicazioni e come, conseguentemente, il provvedimento ministeriale non fosse giustificato da alcuna delle ragioni che lo potevano legittimare, facendo riferimento a un criterio d opportunità, così ricorrendo a un presupposto di esclusiva competenza del Ministro perché vincolata al perseguimento dei fini politici.

La ricorrente osserva -ancora- che il provvedimento ministeriale faceva riferimento alla presenza dell'indagata nel territorio dello Stato, senza che tale parametro fosse stato evidenziato nella richiesta del Pubblico ministero.

1.2. Sempre in relazione alla delega ministeriale, si assume che manca la prova che il ministro Orlando avesse confermato la delega al funzionario ministeriale nel momento in cui transitava dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], pur conservando la carica di Ministro della Giustizia.

Anzi, secondo la ricorrente la delega doveva considerarsi implicitamente revocata visto che la firma era stata delegata prima all'[OSCURATO:PERSONA], poi all'[OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi senza deroga.

1.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 43, comma 1, c.p. e 12 quinquies comma 1 legge n. 356/1992".

In questo caso si sostiene che la Corte di appello ha riconosciuto l'elemento soggettivo del reato con una motivazione apparente e comunque contraddittoria rispetto a specifici atti, quali i decreti di sequestro del 20 e del 22 maggio 2013, la conversazione telefonica intercettata il 28 agosto 2016, in realtà datata 28 giugno 2018 e già dichiarata inutilizzabile dalla Corte di cassazione insieme a tutti i colloqui telefonici intercettati dopo il 15 agosto 2016.

A sostegno dell'assunto viene illustrato il contenuto degli atti ora menzionati.

1.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 157 c.p.".

1.4.1. Con riguardo al trattamento sanzionatorio si deduce l'inadeguatezza della motivazione della Corte di appello a fronte delle molteplici circostanze evidenziate con l'atto di appello al fine di evidenziare l'incongruità della pena inflitta all'imputata, quali l'età, l'assenza di precedenti penali e la facile rinvenibilità dei beni utilizzati per commettere il reato e l'assenza di ulteriori condotte distrattive.

1.4.2. Viene altresì denunciato il vizio di omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni spese in punto di data di commissione del reato, decisiva ai fini del calcolo della prescrizione.

1.5. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 240, comma 3, c.p.p.".

Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole della illegittimità della confisca e della inadeguatezza della relativa motivazione e ne spiega le ragioni in relazione alle somme di denaro trasferite (che venivano indistintamente ricondotte all'imputata pur quando appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]), al denaro contante (la cui riconducibilità a D'Anna viene ricavata dall'intercettazione inutilizzabile del 28 giugno 2016 già menzionata e pur in presenza dell'indicazione "mamma" o "mà" soltanto in alcune delle buste e non in tutte e pur se provenienti da un conto corrente intestato a Quintas C:asellas), ai gioielli rinvenuti in una cassetta di sicurezza e nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (la cui riconducibilità a D'Anna era esclusa dai certificati di garanzia e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) e al saldo attivo rinvenuto nei due conti correnti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Andorra, intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a una società andorrana di cui Quintas era legale rappresentante (alimentati soltanto da trasferimenti da un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] "intrattenuto" presso la Cassa di previdenza degli ingegneri, così dovendosi escludere l'attribuzione fittizia).

2. Con successiva memoria sono state sviluppate ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso, con particolare riguardo alla data di commissione del reato, alla insussistenza del requisito dell'attribuzione fittizia e alla illegittimità della confisca., oltre che sul difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. La Corte di appello, invero, ha correttamente sciolto la questione sollevata dalla difesa, in tutti i suoi profili.

In effetti, quanto alla validità della delega, ha esattamente osservato che la delega conferita dal Ministro della Giustizia (Orlando) il 28/4/2014 riguardava i casi di arresto in flagranza o di fermo ovvero i casi in cui poteva essere richiesta l'applicazione di una misura cautelare avendo riguardo alla pena edittale ovvero quando sia stata accertata la presenza dell'indagato nel territorio dello Stato e vi sia il rischio che se ne allontani ovvero ricorrano ipotesi di assoiuta urgenza.

Nessuno di tali parametri poteva considerarsi violato in relazione al caso in esame, visto che nei confronti di D'Anna sussistevano i presupposti per richiedere la misura cautelare (che in effetti fu richiesta) e cl - e era stata risaltata l'assoluta urgenza, in ragione dei numerosi trasferimenti di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La sostanza della richiesta di punizione e della sussistenza dei presupposti per la sua emissione non mutano e non vengono esclusi dal tenore letterale della richiesta del Pubblico ministero, per la quale non sono richieste formula solenni, così che il fatto di menzionare una "opportunità" della richiesta deve ritenersi una mera scelta stilistica, improntata al rispetto tra diversi organi dello Stato e delle prerogative decisionali esclusivamente rimesse al Ministro o al suo delegato.

La decisione della Corte di appello è altresì corretta nella parte in cui osserva che la delega non poteva considerarsi revocata in seguito ai decreti del 25/02/2016 e del 17/02/2017 riguardano soltanto le deleghe di attribuzioni conferite dal Ministro della Giustizia ai Sottosegretari di Stato, che nessuna incidenza hanno sulle deleghe precedentemente conferite ai funzionari del Ministero, afferenti alla organizzazione interna del dicastero.

Quanto, infine, alla presenza in Italia dell'imputata alla data della richiesta, valga il verbale di identificazione di D'[OSCURATO:PERSONA], redatto il 1° marzo 2017, a Palermo.

Da ciò l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Verificata la sussistenza della condizione di procedibilità, va tuttavia rilevato che i reati si sono estinti per prescrizione, essendo corretta la sequenza a tal riguardo sviluppata dalla difesa.

Va anzitutto ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato a forma libera e a consumazione istantanea, che si perfezione nel momento in cui si realizza l'attribuzione fittizia ovvero con l'ultima di esse qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni t. (cfr. in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 17035 del 10/03/2022, Frasc:ati, Rv. 283193 - 01Sez. 2, Sentenza n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01).

Ciò premesso il capo d'imputazione incrimina la condotta di attribuzione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] di somme di denaro e di beni; con riguardo alle somme di denaro, il capo d'imputazione indica la data di ogni singolo accredito con cui è stato attuato il loro trasferimento; l'ultima di tali operazioni di accredito reca la data del 21 giugno 2013; per quanto riguarda i beni e il denaro rinvenuti nella cassetta di sicurezza, nel capo d'imputazione è indicata la data del decreto del loro sequestro, disposto il 20/05/2013, così che deve ritenersi che la condotta sia antecedente.

Al fine del calcolo della prescrizione, dunque, sarà sufficiente fare riferimento alla data più recente, ossia il 21 giugno 2013.

Avendo riguardo agli artt. 157 e 161 cod.pen. e alla pena edittale massima (sei anni) prevista per il delitto in esame, il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, cons derando i soli atti interruttivi.

Si arriva, così, alla data del 21 dicembre 2020.

A tale data vanno aggiunti 162 giorni complessivi di sospensione, di cui 98 nel corso del giudizio di primo grado su richiesta della difesa (35 giorni dal 29 marzo 2018 al 3 maggio 2018, e 63 giorni dal 3 maggio 2018 al 5 luglio 2018) e per ulteriori 64 giorni, decorrenti dal 9 marzo all'il maggio 2020, ex art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 26.

Si giunge così al 1° giugno 2021, che è il giorno in cui tutti i reati siccome contestati in rubrica si sono estinti per prescrizione.

Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in mancanza di cause evidenti di proscioglimento.

I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BALESTRATE avverso la sentenza del 28/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che fa presente che il reato è prescritto e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/01/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 22/11/2018 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, che l'aveva condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori e aveva disposto la confisca dei beni in sequestro. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 9, comma 2, c.p. e 342 c.p.p.". Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma 2, cod.proc.pen., in ragione dell'illegittimità della richiesta di procedimento inoltrata cia un funzionario delegato dal Ministro della Giustizia, in quanto esperita in eccesso rispetto alla delega conferita, limitata alle ipotesi di arresto in flagranza o di fermo ovvero quando la pena edittale prevista per il reato potrebbe richiedere l'applicazione della misura cautelare, ovvero quando sia già stata accertata la presenza dell'indagato nel territorio dello Stato e vi sia il rischio che se ne allontani ovvero che vi sia assoluta urgenza. Evidenzia come l'istanza inoltrata al Ministero in data 8 maggio 2017 non contenesse alcuna di tali indicazioni e come, conseguentemente, il provvedimento ministeriale non fosse giustificato da alcuna delle ragioni che lo potevano legittimare, facendo riferimento a un criterio d opportunità, così ricorrendo a un presupposto di esclusiva competenza del Ministro perché vincolata al perseguimento dei fini politici. La ricorrente osserva -ancora- che il provvedimento ministeriale faceva riferimento alla presenza dell'indagata nel territorio dello Stato, senza che tale parametro fosse stato evidenziato nella richiesta del Pubblico ministero. 1.2. Sempre in relazione alla delega ministeriale, si assume che manca la prova che il ministro Orlando avesse confermato la delega al funzionario ministeriale nel momento in cui transitava dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], pur conservando la carica di Ministro della Giustizia. Anzi, secondo la ricorrente la delega doveva considerarsi implicitamente revocata visto che la firma era stata delegata prima all'[OSCURATO:PERSONA], poi all'[OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi senza deroga. 1.3. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 43, comma 1, c.p. e 12 quinquies comma 1 legge n. 356/1992". In questo caso si sostiene che la Corte di appello ha riconosciuto l'elemento soggettivo del reato con una motivazione apparente e comunque contraddittoria rispetto a specifici atti, quali i decreti di sequestro del 20 e del 22 maggio 2013, la conversazione telefonica intercettata il 28 agosto 2016, in realtà datata 28 giugno 2018 e già dichiarata inutilizzabile dalla Corte di cassazione insieme a tutti i colloqui telefonici intercettati dopo il 15 agosto 2016. A sostegno dell'assunto viene illustrato il contenuto degli atti ora menzionati. 1.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 157 c.p.". 1.4.1. Con riguardo al trattamento sanzionatorio si deduce l'inadeguatezza della motivazione della Corte di appello a fronte delle molteplici circostanze evidenziate con l'atto di appello al fine di evidenziare l'incongruità della pena inflitta all'imputata, quali l'età, l'assenza di precedenti penali e la facile rinvenibilità dei beni utilizzati per commettere il reato e l'assenza di ulteriori condotte distrattive. 1.4.2. Viene altresì denunciato il vizio di omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni spese in punto di data di commissione del reato, decisiva ai fini del calcolo della prescrizione. 1.5. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 240, comma 3, c.p.p.". Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole della illegittimità della confisca e della inadeguatezza della relativa motivazione e ne spiega le ragioni in relazione alle somme di denaro trasferite (che venivano indistintamente ricondotte all'imputata pur quando appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]), al denaro contante (la cui riconducibilità a D'Anna viene ricavata dall'intercettazione inutilizzabile del 28 giugno 2016 già menzionata e pur in presenza dell'indicazione "mamma" o "mà" soltanto in alcune delle buste e non in tutte e pur se provenienti da un conto corrente intestato a Quintas C:asellas), ai gioielli rinvenuti in una cassetta di sicurezza e nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (la cui riconducibilità a D'Anna era esclusa dai certificati di garanzia e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) e al saldo attivo rinvenuto nei due conti correnti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] d'Andorra, intestati a [OSCURATO:PERSONA] e a una società andorrana di cui Quintas era legale rappresentante (alimentati soltanto da trasferimenti da un conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] "intrattenuto" presso la Cassa di previdenza degli ingegneri, così dovendosi escludere l'attribuzione fittizia). 2. Con successiva memoria sono state sviluppate ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso, con particolare riguardo alla data di commissione del reato, alla insussistenza del requisito dell'attribuzione fittizia e alla illegittimità della confisca., oltre che sul difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La Corte di appello, invero, ha correttamente sciolto la questione sollevata dalla difesa, in tutti i suoi profili. In effetti, quanto alla validità della delega, ha esattamente osservato che la delega conferita dal Ministro della Giustizia (Orlando) il 28/4/2014 riguardava i casi di arresto in flagranza o di fermo ovvero i casi in cui poteva essere richiesta l'applicazione di una misura cautelare avendo riguardo alla pena edittale ovvero quando sia stata accertata la presenza dell'indagato nel territorio dello Stato e vi sia il rischio che se ne allontani ovvero ricorrano ipotesi di assoiuta urgenza. Nessuno di tali parametri poteva considerarsi violato in relazione al caso in esame, visto che nei confronti di D'Anna sussistevano i presupposti per richiedere la misura cautelare (che in effetti fu richiesta) e cl - e era stata risaltata l'assoluta urgenza, in ragione dei numerosi trasferimenti di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La sostanza della richiesta di punizione e della sussistenza dei presupposti per la sua emissione non mutano e non vengono esclusi dal tenore letterale della richiesta del Pubblico ministero, per la quale non sono richieste formula solenni, così che il fatto di menzionare una "opportunità" della richiesta deve ritenersi una mera scelta stilistica, improntata al rispetto tra diversi organi dello Stato e delle prerogative decisionali esclusivamente rimesse al Ministro o al suo delegato. La decisione della Corte di appello è altresì corretta nella parte in cui osserva che la delega non poteva considerarsi revocata in seguito ai decreti del 25/02/2016 e del 17/02/2017 riguardano soltanto le deleghe di attribuzioni conferite dal Ministro della Giustizia ai Sottosegretari di Stato, che nessuna incidenza hanno sulle deleghe precedentemente conferite ai funzionari del Ministero, afferenti alla organizzazione interna del dicastero. Quanto, infine, alla presenza in Italia dell'imputata alla data della richiesta, valga il verbale di identificazione di D'[OSCURATO:PERSONA], redatto il 1° marzo 2017, a Palermo. Da ciò l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Verificata la sussistenza della condizione di procedibilità, va tuttavia rilevato che i reati si sono estinti per prescrizione, essendo corretta la sequenza a tal riguardo sviluppata dalla difesa. Va anzitutto ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato a forma libera e a consumazione istantanea, che si perfezione nel momento in cui si realizza l'attribuzione fittizia ovvero con l'ultima di esse qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni t. (cfr. in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 17035 del 10/03/2022, Frasc:ati, Rv. 283193 - 01Sez. 2, Sentenza n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01). Ciò premesso il capo d'imputazione incrimina la condotta di attribuzione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] di somme di denaro e di beni; con riguardo alle somme di denaro, il capo d'imputazione indica la data di ogni singolo accredito con cui è stato attuato il loro trasferimento; l'ultima di tali operazioni di accredito reca la data del 21 giugno 2013; per quanto riguarda i beni e il denaro rinvenuti nella cassetta di sicurezza, nel capo d'imputazione è indicata la data del decreto del loro sequestro, disposto il 20/05/2013, così che deve ritenersi che la condotta sia antecedente. Al fine del calcolo della prescrizione, dunque, sarà sufficiente fare riferimento alla data più recente, ossia il 21 giugno 2013. Avendo riguardo agli artt. 157 e 161 cod.pen. e alla pena edittale massima (sei anni) prevista per il delitto in esame, il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, cons derando i soli atti interruttivi. Si arriva, così, alla data del 21 dicembre 2020. A tale data vanno aggiunti 162 giorni complessivi di sospensione, di cui 98 nel corso del giudizio di primo grado su richiesta della difesa (35 giorni dal 29 marzo 2018 al 3 maggio 2018, e 63 giorni dal 3 maggio 2018 al 5 luglio 2018) e per ulteriori 64 giorni, decorrenti dal 9 marzo all'il maggio 2020, ex art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 26. Si giunge così al 1° giugno 2021, che è il giorno in cui tutti i reati siccome contestati in rubrica si sono estinti per prescrizione. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in mancanza di cause evidenti di proscioglimento. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn
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