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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06051/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico effetimbrin sede di indagini preliminari e alla sua conseguente inutilizzabilità, oltre a contenere censure di merito, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi; Il giudice di merito ha peraltro evidenziato come dagli elementi emersi dall'istruttoria non vi fossero dubbi circa l'identificazione dell'imputato quale autore del delitto, anche prescindendo dal riconoscimento fotografico, in ragione della dichiarazione di un teste che lo conosceva.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico effetimbrin sede di indagini preliminari e alla sua conseguente inutilizzabilità, oltre a contenere censure di merito, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi; Il giudice di merito ha peraltro evidenziato come dagli elementi emersi dall'istruttoria non vi fossero dubbi circa l'identificazione dell'imputato quale autore del delitto, anche prescindendo dal riconoscimento fotografico, in ragione della dichiarazione di un teste che lo conosceva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris