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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02787/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato av iso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato av iso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris