CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30445/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Messina in qualità di giudice dell’esecuzione, con decretoemesso ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. ha dichiaratol’inammissibilità dell’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],condannato alla pena di mesi sei di reclusione, e volta ad ottenere la sostituzionedi detta pena con la pena pecuniaria sostitutiva.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato per violazionedell’art. 2 comma 4 cod. pen e 95 d.lgs. 150/2022.La limitazione dell’applicabilità delle norme introdotte dal d.lgs. 150/2022, inparticolare della disciplina sulle pene sostitutive, derivante dalla interpretazioneletterale della disciplina transitoria, ai soli procedimenti pendenti si pone ininsanabile contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di doglianza si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenzadi legittimità sul punto che ha affermato che è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estendel'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentivebrevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata invigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizionipenali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamentopenale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, inquanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalitàlegislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezzadei rapporti coperti dal giudicato. (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia,Rv. 285420 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]